CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1972
Cassazione n. 26384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1972 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; >i3 [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Gossolengo il 29 aprile 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valutato le modalità di realizzazione della condotta e la personalità dell'imputato, che non aveva mostrato resipiscenza e che era rimasto assente durante tutto il processo, come indicative di mancanza di meritevolezza del beneficio richiesto) tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P