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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24220/2023

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li atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 600-ter cod. pen. perché, utilizzando la minore B.F. , all'epoca dei fatti quindicenne, produceva a sua insaputa materiale pornografico, segnatamente un video riproducente la stessa intenta in attività sessuale.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 600-ter cod. pen. alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze n. 51815 del 2018 e n. 4616 del 2022 (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.).

Sostiene che - dell'impugnata decisione - emerge, in modo inequivocabile, che la conferma della sentenza di condanna si fonda unicamente sulla erronea interpretazione da parte della Corte di appello delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 4616 del 2022.

Osserva che tale pronuncia si pone in perfetta continuità con i principi tracciati, sempre dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 51815 del 2018, i quali sono stati ulteriormente specificati nella sentenza del 2022, in cui è stata affrontata la questione della validità del consenso prestato dalla minore alla diffusione del materiale.

Ad avviso del ricorrente, la seconda pronuncia delle Sezioni Unite si pone nel solco della precedente, ponendo al centro della fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen. il concetto di utilizzazione, che prescinde dal mero consenso e si fonda su un'analisi di tipo oggettivo dei rapporti sussistenti tra il soggetto agente e il minore.

Viceversa, la Corte d'appello, all'esito di un esame senz'altro approfondito dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha tratto delle conclusioni dissonanti rispetto ai principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite nelle sentenze del 2018 e nel 2022, fondando il giudizio di configurabilità della fattispecie in esame sulla presunta assenza del "consenso" della minore e non su quello di "utilizzazione", incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato per aver avallato la tesi del primo giudice che aveva ritenuto configurabile il delitto di pornografia minorile, pur in presenza di numerosi indici - in parte enucleati persino nell'Impugnata sentenza - che escludevano l'esistenza di qualsivoglia forma di utilizzazione della minore da parte dell'imputato.

Dopo essersi soffermato sulla ratio deciclendi della sentenza impugnata, il ricorrente osserva come, nella sentenza del 2022, le Sezioni Unite abbiano espressamente richiamato i principi fondamentali della pronuncia del 2018, specificando come la Corte avesse inteso conferire carattere pregnante alla nozione di "utilizzazione del minore" contenuta nell'art. 600-ter, precisando che tale condotta non sussiste qualora le immagini o i video a carattere pornografico raffiguranti il minore ultraquattordicenne siano stati realizzati nell'ambito di un rapporto che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, debba ritenersi scevro da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, e siano altresì destinate a un uso strettamente privato.

Il ricorrente ribadisce che tale impostazione non è stata in alcun modo superata dalla sentenza n, 4616 del 2022 nella quale si è, senza mezzi termini, sostenuto che "il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione".

E ciò in quanto, se ricorre la condotta di utilizzazione, nessuna valenza può essere attribuita al consenso del minore, che deve considerarsi frutto della condotta abusiva dell'agente e non può perciò essere ritenuto libero.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, anche secondo l'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice sarà tenuto a svolgere un attento e rigoroso accertamento del contesto della relazione o del rapporto esistente tra l'agente e il minorenne, al fine di verificare se vi siano state condotte di convincimento, o di prevaricazione.

Nel contesto di tale accertamento, precisano le Sezioni Unite, una particolare attenzione sarà richiesta soprattutto nei casi in cui l'agente sia un soggetto maggiorenne in quanto, pur in presenza di una relazione affettiva tra costui e il soggetto rappresentato, per poter escludere la rilevanza penale della condotta di produzione di materiale sessualmente esplicito il giudice sarà tenuto a "verificare specificamente che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, (... ) varie forme di condizionamento che includono il ricatto affettivo".

Alla luce di queste considerazioni, le Sezioni Unite giungono all'enucleazione di un primo principio di diritto, affermando che "si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso".

Il ricorrente conclude che, contrariamente a quanto sostenuto nel l'impugnata sentenza, non è "Il consenso" a costituire il fulcro dell'accertamento necessario ai fini della sussistenza del reato, bensi l'utilizzazione, elemento la cui insussistenza sarebbe stata dimostrata persino nell'impugnata sentenza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1), lettere tr) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 7 CEDU e al divieto di overruling in malam partem.

Osserva che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello si pone in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU e, in particolare, del cd. principio di legalità europeo, il quale sancisce il divieto di applicazione retroattiva di un'interpretazione sfavorevole di una determinata norma di legge.

Ricorda che - indipendentemente dall'interpretazione che si vuole attribuire al concetto di "utilizzazione" - la fattispecie in esame, alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite del 2018 e del 2022, doveva essere considerata, all'epoca dei fatti contestati al ricorrente, "di pericolo concreto' e, pertanto, configurabile solo in presenza di elementi che dimostrassero l'esistenza di un pericolo di diffusione.

A questo proposito, precisa che, ai fini della sussistenza del reato, era richiesta la dimostrazione dell'esistenza di tale pericolo, come emerge dall'unanime lettura 600-ter cod. peri, fornita dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 31 maggio 2000 e, a seguire, da una molteplicità di arresti giurisprudenziali espressi In conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite del 2000.

Siffatto pericolo, nel caso di specie, sarebbe stato, poi, espressamente escluso dalle risultanze investigative (come confermato anche nella sentenza di appello), portando il P.M. a richiedere, in un primo momento, l'archiviazione, con la conseguenza che il reato, all'epoca dei fatti, non poteva ritenersi configurabile in virtù del principio di legalità europeo, sancito dall'art. 7 della CEDU, che vieta l'applicazione retroattiva dell'interpretazione sfavorevole.

Dopo aver riassunto la motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 7 CEDU, il ricorrente precisa come essa collida con i principi dettati dal diritto interno e comunitario in tema di overruling in malam partem, fondandosi su un iter logico giuridico che si pone persino in contrasto con le premesse dell'impugnata sentenza.

Afferma come la stessa Corte di appello abbia, infatti, sostenuto che la sentenza delle Sezioni Unite del 2018 "aveva, dapprima, statuito che, a cagione del progredito stadio dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e della loro diffusione, non fosse più necessario, ai fini della integrazione del reato di \SQ" produzione di materiale pedopornografico, accertare il ricorrere del concreto pericolo di una sua divulgazione".

Tale passaggio sarebbe estremamente eloquente in quanto certificherebbe l'evidente mutamento della giurisprudenza di legittimità al fini della configurabilità del reato, un cambiamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'appello, non può essere inquadrato in una mera "presa d'atto' della "mutata situazione economica, socioculturale e comunicativa", bensì nell'adozione di un nuovo e imprevedibile criterio ermeneutico: una modifica che, pertanto, non può applicarsi retroattivamente, ponendosi, in tal caso, in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ricorso non è fondato.

2. Quanto al primo motivo, è il caso di precisare che la Corte d'appello ha puntualmente indicato le ragioni per le quali, in forza delle sentenze delle sentenze delle Sezioni unite, il reato de quo debba ritenersi pienamente integrato.

A questo proposito, al fine di cogliere l'infondatezza del motivo, è opportuno richiamare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1. In particolare, la Corte di merito ha affermato che, alla luce della sentenza delle Sezioni unite n. 51818 del 2018, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come, a cagione del progredito stadio dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e della loro diffusione, non fosse più necessario, ai fini della integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, accertare la sussistenza del concreto pericolo di una sua divulgazione.

Quindi - per contenere una conseguenza, impropriamente espansiva, che un tale approdo interpretativa avrebbe potuto comportare qualora, sulla base di esso, si fosse ipotizzato che anche condotte, costituenti espressione dell'autonomia privata della sfera sessuale, potessero ritenersi criminalizzate - la stessa pronuncia aveva elaborato, sia pure incidentalmente, la nozione della cd.

"pedopornog rafia domestica", collocandola nell'area del penalmente irrilevante: in essa sarebbe compresa la produzione di materiali audiovisivi pornografici in cui fossero comparsi minori ultraquattordicenni, in grado di acconsentire validamente agli atti sessuali, purché prodotti e detenuti con il loro consenso e destinati a loro esclusivo uso personale.Cosicché, per questa via, la linea di demarcazione dell'area della rilevanza penale era stata individuata, dalla sentenza del 2018, facendo perno sull'elaborazione del concetto di utilizzazione del minore, impiegato dal n. 1) dell'art. 600-ter cod. pen., nel senso che una tale modalità esecutiva della condotta avrebbe costituito il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico, sussistente solo in presenza di una condizione di sostanziale squilibrio della maturità psico-evolutiva dei soggetti coinvolti, e non sussistente, invece, nel caso di realizzazione di immagini o video che - nell'ambito di un rapporto il quale, valutate le circostanze del caso, non fosse stato caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore - fossero frutto di una libera scelta e fossero destinate ad un impiego strettamente privato, sempre che avessero avuto per oggetto la vita privata sessuale di un minore che avesse raggiunto l'età del consenso sessuale.

2.2. In ogni caso, per dirimere ogni dubbio in proposito, le Sezioni unite sono state successivamente investite al fine di risolvere espressamente la questione se il reato di cui all'art. 600-ter, cod. pen., comma I, n.

I, risulti escluso nell'ipotesi In cui il materiale pedopornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne".

Sui punto, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 4616 del 2022, ha portato a termine il percorso di rilettura intrapreso nel 2018, ed ha ribadito l'irrilevanza del pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico, valorizzando, ai fini del disvalore penale del fatto, fa condotta di utilizzazione del minore, ritenuta, in coerente continuità con il precedente arresto, come perno strutturale dell'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.

Quest'ultima pronuncia ha poi riaffermato l'indefettibilità del presupposto della diversità dell'autore della condotta dal soggetto ripreso, non potendo acquisire rilevanza penale l'autoproduzione del materiale da parte dello stesso minore (cd. selfie).

2.3. Con specifico riferimento al materiale detenuto dal ricorrente (specificamente, per quanto qui interessa, alle 37 immagini pornografiche della minore, individuate nella memoria del cellulare dell'imputato e inoltrategli dalla ragazza), la Corte d'appello, pur condividendo ii rilievo svolto dal primo giudice circa l'accentuato squilibrio caratterizzante la relazione fra un'adolescente, all'epoca quindicenne, e l'imputato, allora adulto di 36 anni, ha, tuttavia, rilevato come non fosse emerso ai processo alcun dato dimostrativo di una condotta riferibile al ricorrente di portata induttiva, rafforzativa o almeno suggestiva del proposito della giovane di realizzare e inviare al partner li materiale pornografico autoprodotto.

Sotto tale aspetto, la Corte d'appello, diversamente dall'approdo cui era giunto il Tribunale, ha escluso che la detenzione delle 37 fotografie autoriprodotte dalla minore potesse integrare la responsabilità penale del ricorrente per il reato contestato, responsabilità, invece, ritenuta sussistente con riferimento alla videoregistrazione detenuta e archiviata dal ricorrente stesso su un hard disk esterno.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale ha fatto leva sulle affermazioni contenute nella richiamata decisione n. 4616 del 2022 nella parte in cui le Sezioni unite hanno ritenuto che «il consenso del minore all'atto sessuale non include di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica.

Tale attività, pure riconducibile all'autonomia sessuale del minore, rappresenta un quid che si aggiunge all'atto sessuale, come già rilevato in alcune decisioni della Corte (Sez. 3 n. 16616 del 23/3/2015, Rv. 263116).

Si rende, dunque, necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione alla ulteriore attività di ripresa delle immagini.

Tale aggiuntiva richiesta potrebbe, infatti, trovare nel minore resistenze determinate, ad esempio, dal timore che il materiale realizzato possa essere successivamente diffuso, da remore di ordine morale o di altra natura.

Fino a quando non si sia proceduto alle riprese il minore rimane libero di revocare l'iniziale consenso.

Se l'adulto prosegue nell'attività di ripresa o di registrazione, nonostante la revoca da parte del minore dell'iniziale consenso, ricorre senz'altro la condizione di "utilizzazione(' di quest'ultimo.

Il consenso del minore deve necessariamente avere riguardo, inoltre, anche alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto» (Sez.

Il, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D.).

Con fondamento, dunque, la Corte distrettuale ha ritenuto tali affermazioni dirimenti nel caso in esame, essendo risultato pacifico, giacché dichiarato dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 30 marzo 2018, che costui esegui la videorip resa del rapporto sessuale a completa insaputa della minore, utilizzando un computer portatile opportunamente collocato nella stanza.

Del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità è, poi, l'ulteriore precisazione della Corte di merito secondo cui la semplice presenza del computer, certamente notato dalla minore, che vi si sarebbe anche accostata nelle movenze dell'amplesso, non poteva valere a strutturare il consenso di costei ad essere ripresa nel corso del rapporto sessuale, trattandosi di un apparecchio di ormai grandissima diffusione, usualmente presente nella gran parte delle abitazioni, che non suscita ormai interesse o particolare curiosità, di talché l'averlo notato la minore non poteva affatto valere quale riprova di un suo consenso ad utilizzarlo per registrarne il rapporto sessuale.

Neppure è sostenibile l'obiezione formulata dal ricorrente secondo la quale la Corte territoriale avrebbe "capovolto" gli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva, ai Fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice nel caso in esame, sulla mancanza del consenso prestato dalla minore anziché sulla condotta di illecita utilizzazione della minore stessa, quale elemento fondamentale per la configurazione del modello legale ex art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.

La doglianza non è fondata in quanto la Corte territoriale, nel rilevare la mancanza di consenso della minore alla videoregistrazione del rapporto sessuale dell'imputato, si è soltanto fatta carico di escludere l'esistenza di una situazione di fatto, delineata dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza della quale il reato non è configurabile.

In altri termini, quando il minore ha raggiunto l'età che gli permette di prestare un valido consenso al rapporto sessuale o a qualsiasi altro rapporto che lo coinvolga in attività sessuali esplicite, il reato di pornografia minorile non si configura, sempre che si versi in una situazione di fatto nella quale risulti appunto prestato un valido consenso: ciò, infatti, esclude, in presenza cioè di un consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo, che il minore possa essere stato utilizzato per la produzione di materiale pornografico.

Nel caso di specie, la minore aveva raggiunto quell'età ma non aveva prestato alcun consenso alla videoripresa dell'atto sessuale che, invece, era stato videoregistrato a sua insaputa e, come esplicitamente affermato dal giudice di primo grado, prodotto anche con l'inganno nell'ambito di un rapporto che, inoltre, il cospicuo divario di età impediva di considerare paritetico, circostanze che la Corte d'appello, come si evince dalla conferma della pronuncia del Tribunale e dalla motivazione della sentenza di secondo grado riguardata nel suo complesso, ha ampiamente convalidato, ritenendo chiaramente che la minore fosse stata utilizzata per la produzione del materiale pornografico.

Va infatti ricordato che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex multis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 -01).

La Corte di merito, dunque, si è uniformata, nel caso di specie, al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez.

U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, cit., Rv. 282718 — 04).

In buona sostanza, come in precedenza precisato, siccome il consenso al compimento dell'atto sessuale espresso dal minore, che abbia raggiunto l'età per manifestarlo, non implica di per sé anche quello alla registrazione dell'attività sessualmente esplicita che sia stata compiuta, tale ulteriore attività, che rappresenta perciò un quid che si aggiunge all'atto sessuale, richiede necessariamente anch'essa il valido assenso del minore, con la conseguenza che se si inizia o se si prosegue nella ripresa o nella registrazione dell'attività sessuale esplicita, nonostante la mancanza dell'iniziale consenso o la revoca di quello inizialmente prestato da parte del minore, ricorre, come hanno espressamente affermato le Sezioni unite, «senz'altro la condizione di "utilizzazione" di quest'ultimo».

Non si tratta perciò di confondere o di sovrapporre, nell'economia della fattispecie di reato ex art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. peri., i concetti di consenso e di utilizzazione del minore, perché la vicenda in esame riguarda specificamente il caso del minore di anni diciotto che possa validamente esprimere il consenso ai compimento dell'attività sessuale, ma nei confronti del quale detta attività sia prodotta a sua insaputa, ossia senza che in proposito il minore abbia prestato il consenso anche alla registrazione o alle riprese dell'attività sessualmente esplicita, e tutto ciò a prescindere dalla considerazione che i giudici di merito abbiano identificato nell'inganno e nel differenziale di età ulteriori elementi per ritenere che la minore sia stata utilizzata nella produzione del materiale pornografico,

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con esso il ricorrente sostiene che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello si porrebbe in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU e, in particolare, del cd. principio di legalità europeo, il quale sancisce il divieto di applicazione retroattiva di un'interpretazione sfavorevole di una determinata norma di legge, tanto sul rilievo che la fattispecie in esame doveva essere considerata, all'epoca dei fatti contestati al ricorrente, "di pericolo concreto" e, pertanto, configurabile solo in presenza di elementi che dimostrassero l'esistenza di un pericolo di diffusione.

La necessità che fosse dimostrata l'esistenza di tale pericolo si ricava, ad avviso del ricorrente, sulla base della lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 31 maggio 2000 e, a seguire, da una molteplicità di arresti giurisprudenziali espressi in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite del 2000. 9 \?" Ciò posto, il rilievo formulato dal ricorrente potrebbe avere una certa consistenza se la condanna pronunciata nei suoi confronti fosse fondata su un principio di diritto tale da porsi, in termini di assoluta novità rispetto ai precedenti e anche di assenza di prevedibilità, in violazione dell'art. 7 della CEDU per overruling interpretativo in malarn partem.

Va allora ricordato come la stessa sentenza delle Sezioni unite dei 2018 abbia espressamente escluso che il principio - alla luce del quale, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale - potesse determinare un overruling interpretativo in malam partem, facendo leva sul fatto che Io sviluppo tecnologico aveva, da tempo, comportato una generalizzazione del pericolo di diffusione del materiale prodotto, «con la conseguenza che l'esclusione di tale pericolo quale presupposto per la sussistenza del reato non determina in concreto un ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie penale, essendo concretamente mutato il quadro sociale e tecnologico di riferimento ed essendo parallelamente mutato anche il quadro normativo sovranazionale e nazionale» (Sez.

U, n. 51815 del 31/05/2018, M., in motivazione).

La Corte d'appello ha, nella sostanza, preso atto del percorso motivazionale seguito dal giudice della nomofilachia, che aveva appunto sottolineato come la mutata situazione economica, giuridica (sia nazionale che sovranazionale), socioculturale e comunicativa, dominata da una varietà di efficienti mezzi di divulgazione e interscambio, rendeva superfluo l'accertamento del pericolo concreto di diffusione del materiale audiovisivo, divenuto ormai immanente.

Questo non significa che il pericolo debba ritenersi necessariamente in re ipsa.

Come avviene in tutti i casi nei quali deve essere formulato il giudizio prognostico per stabilire, sulla base di elementi di fatto, se ricorra o meno la probabilità del verificarsi di un evento temuto, secondo il criterio della prognosi postuma (formulazione del giudizio ex ante e in concreto), spetta al giudice di merito accertare, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, se l'imputato, avuto riguardo alle condizioni personali e ambientali, si trovi, come nel caso in esame, in una situazione di fatto tale da poter facilmente diffondere il materiale pedopornografico, fermo restando che sull'imputato stesso incombe un onere di allegazione, nella specie del tutto non assolto, qualora dovesse ritenere il contrario.

Pertanto, non è stato adottato alcun criterio ermeneutico di assoluta e imprevedibile novità, ma è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità una lettura aggiornata della realtà tecnologica e delle sconfinate possibilità di una comunicazione immediata, prontamente accessibile e di semplicissima fruizione per chiunque utilizzi la rete internet o acceda ai social network.Tanto più che, come la Corte di merito ha opportunamente rimarcato, il ricorrente, nel caso in esame, ha mostrato di possedere una spiccata predilezione per la raccolta e la conservazione di materiale pornografico, che deteneva su un supporto informatica esterno (hard disk) di facile trasferibilità e, quindi, utilizzabile anche in altri luoghi.

Infatti, come denunciato dalla mole e dal peculiare contenuto del materiale audiovisivo custodito nei supporti di memoria in suo possesso, l'imputato era, in realtà, un amatore e un collezionista di video pornografici, rinvenuti, in varie centinaia di esemplari, nel dispositivo di memoria esterna, e realizzati, per la loro maggior frazione, dallo stesso ricorrente, che vi compariva nudo, con varie donne e in attività o atteggiamenti sessuali espliciti.

In tale contesto fattuale, compiutamente descritto nella sentenza impugnata, sarebbe un fuor d'opera affermare l'insussistenza di un pericolo concreto di diffusione del materiale vietato detenuto dall'imputato.

4. Peraltro, quanto poi al versante della prevedibilità, la giurisprudenza di legittimità - sulla base di una attenta analisi della evoluzione normativa Intervenuta con la legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha modificato quella del 3 agosto 1998 n. 269, e perciò successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2000 - ha già sottolineato come il risultato interpretativo operato con sentenza n. 51815 del 2018, fosse ragionevolmente prevedibile quanto ai fatti commessi successivamente alla nuova configurazione del reato ex art. 600-ter cod. peri., la cui fattispecie, rispetto a quella scrutinata dall'arresto delle Sezioni unite del 2000, era stata completamente ristrutturata in conformità alla normativa sovranazionale al fine, come si legge nei lavori preparatori, «di armonizzare il precedente impianto normativa ai parametri fissati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007) e dalla Direttiva dell'Unione Europea 2011/93 (Ue) contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile» (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238 - 01).

Ne consegue che proprio per effetto delle indicate modifiche normative le quali, dal 2006, hanno interessato la norma incriminatrice ex art. 600-ter cod. pen., l'imputato ben poteva prevedere che, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, non era più richiesto il concreto pericolo di diffusione di detto materiale nell'interpretazione patrocinata dalla sentenza delle Sezioni unite del 2000.

5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché li \*SrlikP\ di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da pedissequo dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B.M. le B.D. che liquida in complessivi euro tremilacentoventi, oltre accessori di legge.

Così deciso il 22/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 600-ter cod. pen. perché, utilizzando la minore B.F. , all'epoca dei fatti quindicenne, produceva a sua insaputa materiale pornografico, segnatamente un video riproducente la stessa intenta in attività sessuale. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 600-ter cod. pen. alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze n. 51815 del 2018 e n. 4616 del 2022 (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.). Sostiene che - dell'impugnata decisione - emerge, in modo inequivocabile, che la conferma della sentenza di condanna si fonda unicamente sulla erronea interpretazione da parte della Corte di appello delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 4616 del 2022. Osserva che tale pronuncia si pone in perfetta continuità con i principi tracciati, sempre dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 51815 del 2018, i quali sono stati ulteriormente specificati nella sentenza del 2022, in cui è stata affrontata la questione della validità del consenso prestato dalla minore alla diffusione del materiale. Ad avviso del ricorrente, la seconda pronuncia delle Sezioni Unite si pone nel solco della precedente, ponendo al centro della fattispecie di cui all'art. 600-ter cod. pen. il concetto di utilizzazione, che prescinde dal mero consenso e si fonda su un'analisi di tipo oggettivo dei rapporti sussistenti tra il soggetto agente e il minore. Viceversa, la Corte d'appello, all'esito di un esame senz'altro approfondito dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha tratto delle conclusioni dissonanti rispetto ai principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite nelle sentenze del 2018 e nel 2022, fondando il giudizio di configurabilità della fattispecie in esame sulla presunta assenza del "consenso" della minore e non su quello di "utilizzazione", incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato per aver avallato la tesi del primo giudice che aveva ritenuto configurabile il delitto di pornografia minorile, pur in presenza di numerosi indici - in parte enucleati persino nell'Impugnata sentenza - che escludevano l'esistenza di qualsivoglia forma di utilizzazione della minore da parte dell'imputato. Dopo essersi soffermato sulla ratio deciclendi della sentenza impugnata, il ricorrente osserva come, nella sentenza del 2022, le Sezioni Unite abbiano espressamente richiamato i principi fondamentali della pronuncia del 2018, specificando come la Corte avesse inteso conferire carattere pregnante alla nozione di "utilizzazione del minore" contenuta nell'art. 600-ter, precisando che tale condotta non sussiste qualora le immagini o i video a carattere pornografico raffiguranti il minore ultraquattordicenne siano stati realizzati nell'ambito di un rapporto che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, debba ritenersi scevro da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, e siano altresì destinate a un uso strettamente privato. Il ricorrente ribadisce che tale impostazione non è stata in alcun modo superata dalla sentenza n, 4616 del 2022 nella quale si è, senza mezzi termini, sostenuto che "il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione". E ciò in quanto, se ricorre la condotta di utilizzazione, nessuna valenza può essere attribuita al consenso del minore, che deve considerarsi frutto della condotta abusiva dell'agente e non può perciò essere ritenuto libero. Pertanto, ad avviso del ricorrente, anche secondo l'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice sarà tenuto a svolgere un attento e rigoroso accertamento del contesto della relazione o del rapporto esistente tra l'agente e il minorenne, al fine di verificare se vi siano state condotte di convincimento, o di prevaricazione. Nel contesto di tale accertamento, precisano le Sezioni Unite, una particolare attenzione sarà richiesta soprattutto nei casi in cui l'agente sia un soggetto maggiorenne in quanto, pur in presenza di una relazione affettiva tra costui e il soggetto rappresentato, per poter escludere la rilevanza penale della condotta di produzione di materiale sessualmente esplicito il giudice sarà tenuto a "verificare specificamente che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, (... ) varie forme di condizionamento che includono il ricatto affettivo". Alla luce di queste considerazioni, le Sezioni Unite giungono all'enucleazione di un primo principio di diritto, affermando che "si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso". Il ricorrente conclude che, contrariamente a quanto sostenuto nel l'impugnata sentenza, non è "Il consenso" a costituire il fulcro dell'accertamento necessario ai fini della sussistenza del reato, bensi l'utilizzazione, elemento la cui insussistenza sarebbe stata dimostrata persino nell'impugnata sentenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1), lettere tr) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 7 CEDU e al divieto di overruling in malam partem. Osserva che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello si pone in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU e, in particolare, del cd. principio di legalità europeo, il quale sancisce il divieto di applicazione retroattiva di un'interpretazione sfavorevole di una determinata norma di legge. Ricorda che - indipendentemente dall'interpretazione che si vuole attribuire al concetto di "utilizzazione" - la fattispecie in esame, alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite del 2018 e del 2022, doveva essere considerata, all'epoca dei fatti contestati al ricorrente, "di pericolo concreto' e, pertanto, configurabile solo in presenza di elementi che dimostrassero l'esistenza di un pericolo di diffusione. A questo proposito, precisa che, ai fini della sussistenza del reato, era richiesta la dimostrazione dell'esistenza di tale pericolo, come emerge dall'unanime lettura 600-ter cod. peri, fornita dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 31 maggio 2000 e, a seguire, da una molteplicità di arresti giurisprudenziali espressi In conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite del 2000. Siffatto pericolo, nel caso di specie, sarebbe stato, poi, espressamente escluso dalle risultanze investigative (come confermato anche nella sentenza di appello), portando il P.M. a richiedere, in un primo momento, l'archiviazione, con la conseguenza che il reato, all'epoca dei fatti, non poteva ritenersi configurabile in virtù del principio di legalità europeo, sancito dall'art. 7 della CEDU, che vieta l'applicazione retroattiva dell'interpretazione sfavorevole. Dopo aver riassunto la motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 7 CEDU, il ricorrente precisa come essa collida con i principi dettati dal diritto interno e comunitario in tema di overruling in malam partem, fondandosi su un iter logico giuridico che si pone persino in contrasto con le premesse dell'impugnata sentenza. Afferma come la stessa Corte di appello abbia, infatti, sostenuto che la sentenza delle Sezioni Unite del 2018 "aveva, dapprima, statuito che, a cagione del progredito stadio dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e della loro diffusione, non fosse più necessario, ai fini della integrazione del reato di \SQ" produzione di materiale pedopornografico, accertare il ricorrere del concreto pericolo di una sua divulgazione". Tale passaggio sarebbe estremamente eloquente in quanto certificherebbe l'evidente mutamento della giurisprudenza di legittimità al fini della configurabilità del reato, un cambiamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'appello, non può essere inquadrato in una mera "presa d'atto' della "mutata situazione economica, socioculturale e comunicativa", bensì nell'adozione di un nuovo e imprevedibile criterio ermeneutico: una modifica che, pertanto, non può applicarsi retroattivamente, ponendosi, in tal caso, in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ricorso non è fondato. 2. Quanto al primo motivo, è il caso di precisare che la Corte d'appello ha puntualmente indicato le ragioni per le quali, in forza delle sentenze delle sentenze delle Sezioni unite, il reato de quo debba ritenersi pienamente integrato. A questo proposito, al fine di cogliere l'infondatezza del motivo, è opportuno richiamare la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, la Corte di merito ha affermato che, alla luce della sentenza delle Sezioni unite n. 51818 del 2018, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come, a cagione del progredito stadio dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e della loro diffusione, non fosse più necessario, ai fini della integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, accertare la sussistenza del concreto pericolo di una sua divulgazione. Quindi - per contenere una conseguenza, impropriamente espansiva, che un tale approdo interpretativa avrebbe potuto comportare qualora, sulla base di esso, si fosse ipotizzato che anche condotte, costituenti espressione dell'autonomia privata della sfera sessuale, potessero ritenersi criminalizzate - la stessa pronuncia aveva elaborato, sia pure incidentalmente, la nozione della cd. "pedopornog rafia domestica", collocandola nell'area del penalmente irrilevante: in essa sarebbe compresa la produzione di materiali audiovisivi pornografici in cui fossero comparsi minori ultraquattordicenni, in grado di acconsentire validamente agli atti sessuali, purché prodotti e detenuti con il loro consenso e destinati a loro esclusivo uso personale.Cosicché, per questa via, la linea di demarcazione dell'area della rilevanza penale era stata individuata, dalla sentenza del 2018, facendo perno sull'elaborazione del concetto di utilizzazione del minore, impiegato dal n. 1) dell'art. 600-ter cod. pen., nel senso che una tale modalità esecutiva della condotta avrebbe costituito il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico, sussistente solo in presenza di una condizione di sostanziale squilibrio della maturità psico-evolutiva dei soggetti coinvolti, e non sussistente, invece, nel caso di realizzazione di immagini o video che - nell'ambito di un rapporto il quale, valutate le circostanze del caso, non fosse stato caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore - fossero frutto di una libera scelta e fossero destinate ad un impiego strettamente privato, sempre che avessero avuto per oggetto la vita privata sessuale di un minore che avesse raggiunto l'età del consenso sessuale. 2.2. In ogni caso, per dirimere ogni dubbio in proposito, le Sezioni unite sono state successivamente investite al fine di risolvere espressamente la questione se il reato di cui all'art. 600-ter, cod. pen., comma I, n. I, risulti escluso nell'ipotesi In cui il materiale pedopornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne". Sui punto, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 4616 del 2022, ha portato a termine il percorso di rilettura intrapreso nel 2018, ed ha ribadito l'irrilevanza del pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico, valorizzando, ai fini del disvalore penale del fatto, fa condotta di utilizzazione del minore, ritenuta, in coerente continuità con il precedente arresto, come perno strutturale dell'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. Quest'ultima pronuncia ha poi riaffermato l'indefettibilità del presupposto della diversità dell'autore della condotta dal soggetto ripreso, non potendo acquisire rilevanza penale l'autoproduzione del materiale da parte dello stesso minore (cd. selfie). 2.3. Con specifico riferimento al materiale detenuto dal ricorrente (specificamente, per quanto qui interessa, alle 37 immagini pornografiche della minore, individuate nella memoria del cellulare dell'imputato e inoltrategli dalla ragazza), la Corte d'appello, pur condividendo ii rilievo svolto dal primo giudice circa l'accentuato squilibrio caratterizzante la relazione fra un'adolescente, all'epoca quindicenne, e l'imputato, allora adulto di 36 anni, ha, tuttavia, rilevato come non fosse emerso ai processo alcun dato dimostrativo di una condotta riferibile al ricorrente di portata induttiva, rafforzativa o almeno suggestiva del proposito della giovane di realizzare e inviare al partner li materiale pornografico autoprodotto. Sotto tale aspetto, la Corte d'appello, diversamente dall'approdo cui era giunto il Tribunale, ha escluso che la detenzione delle 37 fotografie autoriprodotte dalla minore potesse integrare la responsabilità penale del ricorrente per il reato contestato, responsabilità, invece, ritenuta sussistente con riferimento alla videoregistrazione detenuta e archiviata dal ricorrente stesso su un hard disk esterno. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale ha fatto leva sulle affermazioni contenute nella richiamata decisione n. 4616 del 2022 nella parte in cui le Sezioni unite hanno ritenuto che «il consenso del minore all'atto sessuale non include di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica. Tale attività, pure riconducibile all'autonomia sessuale del minore, rappresenta un quid che si aggiunge all'atto sessuale, come già rilevato in alcune decisioni della Corte (Sez. 3 n. 16616 del 23/3/2015, Rv. 263116). Si rende, dunque, necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione alla ulteriore attività di ripresa delle immagini. Tale aggiuntiva richiesta potrebbe, infatti, trovare nel minore resistenze determinate, ad esempio, dal timore che il materiale realizzato possa essere successivamente diffuso, da remore di ordine morale o di altra natura. Fino a quando non si sia proceduto alle riprese il minore rimane libero di revocare l'iniziale consenso. Se l'adulto prosegue nell'attività di ripresa o di registrazione, nonostante la revoca da parte del minore dell'iniziale consenso, ricorre senz'altro la condizione di "utilizzazione(' di quest'ultimo. Il consenso del minore deve necessariamente avere riguardo, inoltre, anche alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto» (Sez. Il, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D.). Con fondamento, dunque, la Corte distrettuale ha ritenuto tali affermazioni dirimenti nel caso in esame, essendo risultato pacifico, giacché dichiarato dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 30 marzo 2018, che costui esegui la videorip resa del rapporto sessuale a completa insaputa della minore, utilizzando un computer portatile opportunamente collocato nella stanza. Del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità è, poi, l'ulteriore precisazione della Corte di merito secondo cui la semplice presenza del computer, certamente notato dalla minore, che vi si sarebbe anche accostata nelle movenze dell'amplesso, non poteva valere a strutturare il consenso di costei ad essere ripresa nel corso del rapporto sessuale, trattandosi di un apparecchio di ormai grandissima diffusione, usualmente presente nella gran parte delle abitazioni, che non suscita ormai interesse o particolare curiosità, di talché l'averlo notato la minore non poteva affatto valere quale riprova di un suo consenso ad utilizzarlo per registrarne il rapporto sessuale. Neppure è sostenibile l'obiezione formulata dal ricorrente secondo la quale la Corte territoriale avrebbe "capovolto" gli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva, ai Fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice nel caso in esame, sulla mancanza del consenso prestato dalla minore anziché sulla condotta di illecita utilizzazione della minore stessa, quale elemento fondamentale per la configurazione del modello legale ex art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen. La doglianza non è fondata in quanto la Corte territoriale, nel rilevare la mancanza di consenso della minore alla videoregistrazione del rapporto sessuale dell'imputato, si è soltanto fatta carico di escludere l'esistenza di una situazione di fatto, delineata dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza della quale il reato non è configurabile. In altri termini, quando il minore ha raggiunto l'età che gli permette di prestare un valido consenso al rapporto sessuale o a qualsiasi altro rapporto che lo coinvolga in attività sessuali esplicite, il reato di pornografia minorile non si configura, sempre che si versi in una situazione di fatto nella quale risulti appunto prestato un valido consenso: ciò, infatti, esclude, in presenza cioè di un consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo, che il minore possa essere stato utilizzato per la produzione di materiale pornografico. Nel caso di specie, la minore aveva raggiunto quell'età ma non aveva prestato alcun consenso alla videoripresa dell'atto sessuale che, invece, era stato videoregistrato a sua insaputa e, come esplicitamente affermato dal giudice di primo grado, prodotto anche con l'inganno nell'ambito di un rapporto che, inoltre, il cospicuo divario di età impediva di considerare paritetico, circostanze che la Corte d'appello, come si evince dalla conferma della pronuncia del Tribunale e dalla motivazione della sentenza di secondo grado riguardata nel suo complesso, ha ampiamente convalidato, ritenendo chiaramente che la minore fosse stata utilizzata per la produzione del materiale pornografico. Va infatti ricordato che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex multis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 -01). La Corte di merito, dunque, si è uniformata, nel caso di specie, al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, cit., Rv. 282718 — 04). In buona sostanza, come in precedenza precisato, siccome il consenso al compimento dell'atto sessuale espresso dal minore, che abbia raggiunto l'età per manifestarlo, non implica di per sé anche quello alla registrazione dell'attività sessualmente esplicita che sia stata compiuta, tale ulteriore attività, che rappresenta perciò un quid che si aggiunge all'atto sessuale, richiede necessariamente anch'essa il valido assenso del minore, con la conseguenza che se si inizia o se si prosegue nella ripresa o nella registrazione dell'attività sessuale esplicita, nonostante la mancanza dell'iniziale consenso o la revoca di quello inizialmente prestato da parte del minore, ricorre, come hanno espressamente affermato le Sezioni unite, «senz'altro la condizione di "utilizzazione" di quest'ultimo». Non si tratta perciò di confondere o di sovrapporre, nell'economia della fattispecie di reato ex art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. peri., i concetti di consenso e di utilizzazione del minore, perché la vicenda in esame riguarda specificamente il caso del minore di anni diciotto che possa validamente esprimere il consenso ai compimento dell'attività sessuale, ma nei confronti del quale detta attività sia prodotta a sua insaputa, ossia senza che in proposito il minore abbia prestato il consenso anche alla registrazione o alle riprese dell'attività sessualmente esplicita, e tutto ciò a prescindere dalla considerazione che i giudici di merito abbiano identificato nell'inganno e nel differenziale di età ulteriori elementi per ritenere che la minore sia stata utilizzata nella produzione del materiale pornografico, 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso il ricorrente sostiene che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello si porrebbe in aperta violazione dell'art. 7 della CEDU e, in particolare, del cd. principio di legalità europeo, il quale sancisce il divieto di applicazione retroattiva di un'interpretazione sfavorevole di una determinata norma di legge, tanto sul rilievo che la fattispecie in esame doveva essere considerata, all'epoca dei fatti contestati al ricorrente, "di pericolo concreto" e, pertanto, configurabile solo in presenza di elementi che dimostrassero l'esistenza di un pericolo di diffusione. La necessità che fosse dimostrata l'esistenza di tale pericolo si ricava, ad avviso del ricorrente, sulla base della lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 31 maggio 2000 e, a seguire, da una molteplicità di arresti giurisprudenziali espressi in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite del 2000. 9 \?" Ciò posto, il rilievo formulato dal ricorrente potrebbe avere una certa consistenza se la condanna pronunciata nei suoi confronti fosse fondata su un principio di diritto tale da porsi, in termini di assoluta novità rispetto ai precedenti e anche di assenza di prevedibilità, in violazione dell'art. 7 della CEDU per overruling interpretativo in malarn partem. Va allora ricordato come la stessa sentenza delle Sezioni unite dei 2018 abbia espressamente escluso che il principio - alla luce del quale, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale - potesse determinare un overruling interpretativo in malam partem, facendo leva sul fatto che Io sviluppo tecnologico aveva, da tempo, comportato una generalizzazione del pericolo di diffusione del materiale prodotto, «con la conseguenza che l'esclusione di tale pericolo quale presupposto per la sussistenza del reato non determina in concreto un ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie penale, essendo concretamente mutato il quadro sociale e tecnologico di riferimento ed essendo parallelamente mutato anche il quadro normativo sovranazionale e nazionale» (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., in motivazione). La Corte d'appello ha, nella sostanza, preso atto del percorso motivazionale seguito dal giudice della nomofilachia, che aveva appunto sottolineato come la mutata situazione economica, giuridica (sia nazionale che sovranazionale), socioculturale e comunicativa, dominata da una varietà di efficienti mezzi di divulgazione e interscambio, rendeva superfluo l'accertamento del pericolo concreto di diffusione del materiale audiovisivo, divenuto ormai immanente. Questo non significa che il pericolo debba ritenersi necessariamente in re ipsa. Come avviene in tutti i casi nei quali deve essere formulato il giudizio prognostico per stabilire, sulla base di elementi di fatto, se ricorra o meno la probabilità del verificarsi di un evento temuto, secondo il criterio della prognosi postuma (formulazione del giudizio ex ante e in concreto), spetta al giudice di merito accertare, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, se l'imputato, avuto riguardo alle condizioni personali e ambientali, si trovi, come nel caso in esame, in una situazione di fatto tale da poter facilmente diffondere il materiale pedopornografico, fermo restando che sull'imputato stesso incombe un onere di allegazione, nella specie del tutto non assolto, qualora dovesse ritenere il contrario. Pertanto, non è stato adottato alcun criterio ermeneutico di assoluta e imprevedibile novità, ma è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità una lettura aggiornata della realtà tecnologica e delle sconfinate possibilità di una comunicazione immediata, prontamente accessibile e di semplicissima fruizione per chiunque utilizzi la rete internet o acceda ai social network.Tanto più che, come la Corte di merito ha opportunamente rimarcato, il ricorrente, nel caso in esame, ha mostrato di possedere una spiccata predilezione per la raccolta e la conservazione di materiale pornografico, che deteneva su un supporto informatica esterno (hard disk) di facile trasferibilità e, quindi, utilizzabile anche in altri luoghi. Infatti, come denunciato dalla mole e dal peculiare contenuto del materiale audiovisivo custodito nei supporti di memoria in suo possesso, l'imputato era, in realtà, un amatore e un collezionista di video pornografici, rinvenuti, in varie centinaia di esemplari, nel dispositivo di memoria esterna, e realizzati, per la loro maggior frazione, dallo stesso ricorrente, che vi compariva nudo, con varie donne e in attività o atteggiamenti sessuali espliciti. In tale contesto fattuale, compiutamente descritto nella sentenza impugnata, sarebbe un fuor d'opera affermare l'insussistenza di un pericolo concreto di diffusione del materiale vietato detenuto dall'imputato. 4. Peraltro, quanto poi al versante della prevedibilità, la giurisprudenza di legittimità - sulla base di una attenta analisi della evoluzione normativa Intervenuta con la legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha modificato quella del 3 agosto 1998 n. 269, e perciò successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2000 - ha già sottolineato come il risultato interpretativo operato con sentenza n. 51815 del 2018, fosse ragionevolmente prevedibile quanto ai fatti commessi successivamente alla nuova configurazione del reato ex art. 600-ter cod. peri., la cui fattispecie, rispetto a quella scrutinata dall'arresto delle Sezioni unite del 2000, era stata completamente ristrutturata in conformità alla normativa sovranazionale al fine, come si legge nei lavori preparatori, «di armonizzare il precedente impianto normativa ai parametri fissati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007) e dalla Direttiva dell'Unione Europea 2011/93 (Ue) contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile» (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238 - 01). Ne consegue che proprio per effetto delle indicate modifiche normative le quali, dal 2006, hanno interessato la norma incriminatrice ex art. 600-ter cod. pen., l'imputato ben poteva prevedere che, ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, non era più richiesto il concreto pericolo di diffusione di detto materiale nell'interpretazione patrocinata dalla sentenza delle Sezioni unite del 2000. 5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché li \*SrlikP\ di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da pedissequo dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili B.M. le B.D. che liquida in complessivi euro tremilacentoventi, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/02/2023
Sentenza Cassazione n. 24220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris