Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00494/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione del mezzo confiscato; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 settembre 2020, il Tribunale di Frosinone condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.600,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e confisca del mezzo, in quanto colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) D.Igs. n. 152 del 2006, il primo, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], provvedevano a trasportare il rifiuto speciale non pericoloso identificato con il codice CER 200136 "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso", diverse da quelle apposte nel [OSCURATO:PERSONA] rifiuto n.

PPK 122958/16 del 27 settembre 2016, con l'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], in difformità dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali n.

RM18518 del 23 giugno 2016, in guasto il veicolo suddetto non risultava autorizzato al trasporto del codice CER in argomento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della K.M.

Recuperi, affidava il sopraindicato rifiuto senza assicurarsi che il trasportatore fosse all'uopo autorizzato; commesso in Ceccano il 27 settembre 2016; condannava altresì [OSCURATO:SOCIETA], per l'illecito amministrativo dell'art. 25-undecies D.Igs. n. 231 del 2001, in relazione al reato commesso a suo vantaggio e nel suo interesse dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA];

2. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale eccepisce la violazione dell'art. 318 ter e septies del D.Igs. n. 152 del 2006 ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per intervenuto adempimento delle prescrizioni imposte al prevenuto dalla P.G. con atto del 27 febbraio 2017, come si evince dal verbale di adempimento ed ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni in materia ambientale e relativo modello F23; pertanto chiede anche che il proscioglimento si estenda anche alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo conseguente a reato, con revoca della confisca del mezzo. 3..

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo con il quale eccepisce la violazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione , avendo il giudice di merito disatteso la tesi relativa al legittimo affidamento dell'imputato nella sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle necessarie autorizzazioni, non avendo i verbalizzanti operato alcun accesso presso gli uffici dell'azienda dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato ed è pertanto inammissibile.

Secondo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione contestata è indiscussa ed argomentata con motivazione congrua e priva di smagliature logiche.

La stessa attiene ad un verbale di accertamento del 5 ottobre 2016, che nulla ha a che vedere con quanto menzionato nel documento allegato al presente ricorso, datato 15 aprile 2017, che fa chiaro riferimento ad un diverso - e successivo - verbale del 27 febbraio 2017, relativo ad una contestazione di cui all'art. 256 comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento alla quale, per l'appunto, risulta essere stata posta in essere la procedura estintiva prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. 152/06, introdotta con la legge 68/2015, che consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (artt. 318-bis — 318-octies).

Pertanto le allegazioni non risultano conferenti con il reato ascritto al ricorrente e, d'altra parte, tali elementi non sono stati neppure sottoposti all'esame del giudice del merito, che avrebbe potuto valutarli nella loro completezza, sicchè appare evidente la loro inconferenza.

1.2. Peraltro è bene evidenziare anche che la parte del motivo di ricorso con la quale si chiede l'estensione della pronuncia di annullamento alla società dichiarata responsabile ex d.lgs n. 231 del 2001 risulta palesemente inammissibile.

L'imputato persona fisica, autore del reato presupposto, non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo al riconoscimento della responsabilità dell'ente (cfr. Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, Rv. 277073 - 01).

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato, atteso che non può essere richiamato il principio dell'affidamento, atteso che qualunque produttore di rifiuti è tenuto a verificare la sussistenza in capo alle aziende alle quali affidi il trasporto dei rifiuti delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico; inoltre deve essere rilevato come il motivo di ricorso non si confronto.affatto con il tema della culpa in eligendo, sviluppato nella sentenza impugnata, per cui risulta del tutto generico e, come tale, inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione del mezzo confiscato; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 settembre 2020, il Tribunale di Frosinone condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.600,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e confisca del mezzo, in quanto colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) D.Igs. n. 152 del 2006, il primo, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], provvedevano a trasportare il rifiuto speciale non pericoloso identificato con il codice CER 200136 "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso", diverse da quelle apposte nel [OSCURATO:PERSONA] rifiuto n. PPK 122958/16 del 27 settembre 2016, con l'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], in difformità dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali n. RM18518 del 23 giugno 2016, in guasto il veicolo suddetto non risultava autorizzato al trasporto del codice CER in argomento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della K.M. Recuperi, affidava il sopraindicato rifiuto senza assicurarsi che il trasportatore fosse all'uopo autorizzato; commesso in Ceccano il 27 settembre 2016; condannava altresì [OSCURATO:SOCIETA], per l'illecito amministrativo dell'art. 25-undecies D.Igs. n. 231 del 2001, in relazione al reato commesso a suo vantaggio e nel suo interesse dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]; 2. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale eccepisce la violazione dell'art. 318 ter e septies del D.Igs. n. 152 del 2006 ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per intervenuto adempimento delle prescrizioni imposte al prevenuto dalla P.G. con atto del 27 febbraio 2017, come si evince dal verbale di adempimento ed ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni in materia ambientale e relativo modello F23; pertanto chiede anche che il proscioglimento si estenda anche alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo conseguente a reato, con revoca della confisca del mezzo. 3.. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo con il quale eccepisce la violazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione , avendo il giudice di merito disatteso la tesi relativa al legittimo affidamento dell'imputato nella sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle necessarie autorizzazioni, non avendo i verbalizzanti operato alcun accesso presso gli uffici dell'azienda dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato ed è pertanto inammissibile. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione contestata è indiscussa ed argomentata con motivazione congrua e priva di smagliature logiche. La stessa attiene ad un verbale di accertamento del 5 ottobre 2016, che nulla ha a che vedere con quanto menzionato nel documento allegato al presente ricorso, datato 15 aprile 2017, che fa chiaro riferimento ad un diverso - e successivo - verbale del 27 febbraio 2017, relativo ad una contestazione di cui all'art. 256 comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento alla quale, per l'appunto, risulta essere stata posta in essere la procedura estintiva prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. 152/06, introdotta con la legge 68/2015, che consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (artt. 318-bis — 318-octies). Pertanto le allegazioni non risultano conferenti con il reato ascritto al ricorrente e, d'altra parte, tali elementi non sono stati neppure sottoposti all'esame del giudice del merito, che avrebbe potuto valutarli nella loro completezza, sicchè appare evidente la loro inconferenza. 1.2. Peraltro è bene evidenziare anche che la parte del motivo di ricorso con la quale si chiede l'estensione della pronuncia di annullamento alla società dichiarata responsabile ex d.lgs n. 231 del 2001 risulta palesemente inammissibile. L'imputato persona fisica, autore del reato presupposto, non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo al riconoscimento della responsabilità dell'ente (cfr. Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, Rv. 277073 - 01). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato, atteso che non può essere richiamato il principio dell'affidamento, atteso che qualunque produttore di rifiuti è tenuto a verificare la sussistenza in capo alle aziende alle quali affidi il trasporto dei rifiuti delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico; inoltre deve essere rilevato come il motivo di ricorso non si confronto.affatto con il tema della culpa in eligendo, sviluppato nella sentenza impugnata, per cui risulta del tutto generico e, come tale, inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 00494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris