CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 30586/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 2234-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 137 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 937/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 959/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 30 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Ragusa e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per assenza ingiustificata; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondato il reclamo incidentale proposto dalla Società stante l'irrilevanza della preesistenza della procura rilasciata al difensore del Polizzi all'impugnativa stragiudiziale e parimenti infondata l'impugnativa del licenziamento da parte del Polizzi. Secondo la Corte territoriale doveva escludersi che l'intimazione del licenziamento fosse avvenuta oralmente all'esito del diverbio intervenuto in data 8 agosto 2013 tra il Polizzi e persona priva del potere di rappresentanza della Società e ciò anche in considerazione della circostanza per cui il giorno successivo il Polizzi veniva raggiunto da una contestazione disciplinare relativa a due infrazioni commesse alla guida dell'automezzo aziendale. Al contrario la Corte territoriale riteneva che il licenziamento doveva considerarsi intimato nella successiva data del 7 ottobre 2010, a motivo dell'indisponibilità alla ripresa del servizio mostrata dal Polizzi a fronte dell'invito reiteratamente ricevuto dal datore; una indisponibilità che la Corte territoriale valutava confermata dalla lettera del 10.9.2013, in considerazione dell'inidoneità degli argomenti ivi addotti - il mancato avviso dell'ultimazione della riparazione dell'automezzo ordinariamente affidatogli e l'assegnazione dello stesso ad altro autista neo assunto - ad attestare l'essere l'assenza del Polizzi giustificata da una condotta datoriale intesa a negare il rapporto di lavoro; per la cassazione di tale decisione ricorre il Polizzi, affidando l'impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in una con l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, deduce la nullità della sentenza impugnata per essere questa inficiata dalla mancata considerazione del materiale istruttorio acquisito, dal travisamento e comunque dall'errata ponderazione del medesimo. A detta del ricorrente quel materiale doveva, al contrario, essere considerato idoneo ad attestare, per il periodo per il quale veniva addebitata al Polizzi l'assenza ingiustificata, la già intervenuta perdita del posto di lavoro come già gli era stato prospettato durante il diverbio avuto con responsabili dell'azienda. In sostanza quel materiale varrebbe a sostenere una prospettazione dei fatti per la quale la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata era artatamente volta a rendere l'apparenza di una volontà datoriale conservativa del rapporto, quando invece il licenziamento era di fatto già intervenuto, come attesterebbe la mancata comunicazione del completamento della riparazione dell'automezzo in dotazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa (che, invece il ricorrente attendeva per rientrare in servizio, da cui era rimasto assente in ragione del fermo del mezzo predetto) e la sua assegnazione ad altro autista assunto all'uopo; che il motivo risulta palesemente infondato, laddove si consideri l'assoluta illogicità della versione qui riproposta dal ricorrente che ruota intorno alla configurazione dell'automezzo in dotazione come il posto di lavoro di sua spettanza, di cui il medesimo era destinato a seguire le vicende. E' infatti su questo presupposto che il ricorrente giunge a sostenere, da un lato, che l'indisponibilità dell'automezzo per riparazione era tale da giustificare la sua assenza dal lavoro per tutto il tempo della durata dell'operazione e, dall'altro, che il silenzio sul completamento della riparazione dell'automezzo e l'assegnazione del medesimo ad altro autista era tale da esprimere la volontà risolutiva del rapporto con il ricorrente da parte del datore. Di contro si rivela certamente più plausibile, e come tale immune da vizi logici e giuridici, la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale per cui il fitto carteggio tra la Società datrice ed il lavoratore, successivo al diverbio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui persona sprovvista del potere di rappresentanza avrebbe intimato al ricorrente il licenziamento - carteggio dato dalla formalizzazione di una contestazione disciplinare e dal reiterato invito a riprendere servizio - rifletterebbe una indubbia volontà conservativa del rapporto (indubbiamente suscettibile di svolgersi in una posizione non coincidente con la conduzione dell'automezzo riparato ed assegnato ad altri autisti) e l'assunzione da parte del ricorrente di un atteggiamento non adesivo all'invito del datore a riprendere il servizio. Si tratta con tutta evidenza di una ricostruzione della vicenda che legittima ampiamente, in relazione alla palese gravità del rifiuto del lavoratore alla ripresa del servizio, la valutazione della Corte territoriale circa la ricorrenza della giusta causa legittimante l'intimato licenziamento; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, , ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2021