CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 34406/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11533/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano 42, presso l'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, - controrícorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Bologna), Sez. 15, n. 89/15/12, del 16 aprile 2012, depositata il 26 ottobre 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria; Vista l'istanza depositata dalla controricorrente per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di sanatoria ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e la documentazione allegata all'istanza attestante il pagamento degli importi dovuti; Ritenuto che in ragione della definizione agevolata ella controversia debbano essere compensate le spese di lite.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. Presidente [OSCURATO:PERSONA] i 5 NOV 2021