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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2001

Cassazione n. 19073/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/2001 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad "offerta reale" dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556); che, inoltre, l'eventuale dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice di merito l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282424; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/2001 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad "offerta reale" dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556); che, inoltre, l'eventuale dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice di merito l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282424; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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