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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18894/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14877/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 192/2013, depositata in data 5 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Cart.

Pag.

IRPEFRilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, a seguito di un controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inviava al contribuente una richiesta di documentazione degli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2007 (prot. n. 01379660887 del 2010).

Il contribuente, tempestivamente, chiedeva all'ufficio di precisare i documenti richiesti ai fini del contraddittorio endoprocedimentale e di annullare le rettifiche, impegnandosi a consegnare la documentazione nel più breve tempo possibile.

L'Ufficio, senza fornire risposta, iscriveva a ruolo le imposte dovute oltre interessi e sanzioni.

Ricevuta notifica della cartella di pagamento n. 06820110371113500 per € 45.943,18 oltre compensi di riscossione, il contribuente inviava nuova richiesta in merito alla documentazione da esibire assieme all’istanza di sgravio; l’Ufficio dava atto della documentazione necessaria, che il contribuente depositava.

L'Agenzia, tuttavia, comunicava di non procedere allo sgravio, stante l’assenza di attestazione di conformità all'originale della documentazione esibita in fotocopia.

2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi allaC.t.p. di Milano; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

3. LaC.t.p., con sentenza n. 141/09/2012, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo al contribuente la deducibilità di parte delle spese documentate con fotocopia nonché le spese relative al mantenimento del coniuge separato e della casa coniugale. 4.Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia; il contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 192/2013, depositata in data 5 dicembre2013, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame e compensava le spese di giudizio, determinando in € 18.000,00 le spese deducibili.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi ed instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

L’ufficio ha resistito con controricorso mentre l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un primo profilo.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che non possano rientrare negli oneri deducibili gli importi riferiti a spese non detraibili dal reddito delle persone fisiche poiché tali importi, se corrisposti, sono relativi ai rapporti economici personali tra i coniugi, che, in pratica, si traducono in accordi preliminari sia alla separazione sia allo scioglimento del matrimonio.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un secondo profilo.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che occorra distinguere tra gli aspetti civilistici e quelli fiscali e, con riguardo a questi ultimi, conformarsi all’interpretazione giurisprudenziale che ammette la deducibilità dalla base imponibile Irpef dei soli pagamenti che costituiscono assegno per il mantenimento.

2. Preliminarmente va rilevato che, con nota depositata in data 11 maggio 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza della declaratoria di cessazione della materia del contendere affermando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 3, comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 allegando copia dell’istanza inoltrata all’agente di riscossione, l’importo da pagare (€ 81.595,98) ripartito per singoli atti impositivi, tra cui anche quello oggetto del presente contenzioso ossia la cartella n. 06820110371113500, nonché il piano di rateazione, con scadenza a novembre 2023.

Si profila, quindi, necessario attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata sino al 30 novembre 2023.

P.Q.M.

La Corte rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14877/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 192/2013, depositata in data 5 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag. IRPEFRilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, a seguito di un controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inviava al contribuente una richiesta di documentazione degli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2007 (prot. n. 01379660887 del 2010). Il contribuente, tempestivamente, chiedeva all'ufficio di precisare i documenti richiesti ai fini del contraddittorio endoprocedimentale e di annullare le rettifiche, impegnandosi a consegnare la documentazione nel più breve tempo possibile. L'Ufficio, senza fornire risposta, iscriveva a ruolo le imposte dovute oltre interessi e sanzioni. Ricevuta notifica della cartella di pagamento n. 06820110371113500 per € 45.943,18 oltre compensi di riscossione, il contribuente inviava nuova richiesta in merito alla documentazione da esibire assieme all’istanza di sgravio; l’Ufficio dava atto della documentazione necessaria, che il contribuente depositava. L'Agenzia, tuttavia, comunicava di non procedere allo sgravio, stante l’assenza di attestazione di conformità all'originale della documentazione esibita in fotocopia. 2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi allaC.t.p. di Milano; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. LaC.t.p., con sentenza n. 141/09/2012, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo al contribuente la deducibilità di parte delle spese documentate con fotocopia nonché le spese relative al mantenimento del coniuge separato e della casa coniugale. 4.Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia; il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 192/2013, depositata in data 5 dicembre2013, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame e compensava le spese di giudizio, determinando in € 18.000,00 le spese deducibili. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi ed instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. L’ufficio ha resistito con controricorso mentre l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un primo profilo.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che non possano rientrare negli oneri deducibili gli importi riferiti a spese non detraibili dal reddito delle persone fisiche poiché tali importi, se corrisposti, sono relativi ai rapporti economici personali tra i coniugi, che, in pratica, si traducono in accordi preliminari sia alla separazione sia allo scioglimento del matrimonio. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «La violazione e la falsa applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sotto un secondo profilo.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che occorra distinguere tra gli aspetti civilistici e quelli fiscali e, con riguardo a questi ultimi, conformarsi all’interpretazione giurisprudenziale che ammette la deducibilità dalla base imponibile Irpef dei soli pagamenti che costituiscono assegno per il mantenimento. 2. Preliminarmente va rilevato che, con nota depositata in data 11 maggio 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza della declaratoria di cessazione della materia del contendere affermando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 3, comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 allegando copia dell’istanza inoltrata all’agente di riscossione, l’importo da pagare (€ 81.595,98) ripartito per singoli atti impositivi, tra cui anche quello oggetto del presente contenzioso ossia la cartella n. 06820110371113500, nonché il piano di rateazione, con scadenza a novembre 2023. Si profila, quindi, necessario attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, la causa va rinviata sino al 30 novembre 2023. P.Q.M. La Corte rin
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