CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 11 dicembre 2017 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5^, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, ai fini di spaccio, gr. 7,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui gr. 5,00, conservati presso la sua abitazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si duole della falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per avere la Corte escluso l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante la sussistenza dei presupposti. Rileva che l'affermazione circa l'integrazione del pericolo di lesione di beni giuridicamente protetti è priva di argomentazione, avuto riguardo all'esiguità dello stupefacente detenuto, anche per uso personale, e l'assenza di accertamento tecnico-peritale sulla quantità di principio attivo. Mentre la presunta abitualità del comportamento, attraverso il richiamo di precedenti penali, non integra il requisito della commissione di più reati della stessa indole. 3. Il ricorso è infondato. 4. Vanno, preliminarmente, ripresi i principi enunciati da questa Corte in materia, secondo cui l'abitualità, ostativa all'applicazione dell'istituto, può ravvisarsi quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. A questo proposito il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). La norma, infatti, "intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali" (...). Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole». In primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (...) L'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti. La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione). 5. Ora, la Corte, invero, riconoscendo l'astratta configurabilità della causa di non punibilità per le ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, la esclude ritenendo la sussistenza dell'abitualità della condotta, che il terzo comma della disposizione ritiene configurabile anche qualora l'interessato abbia commesso più reati della stessa indole, denotanti la non occasionalità, di cui la sentenza dà atto, ancorché non provveda ad elencarli specificamente. Sul punto il ricorrente formula una critica meramente generica, senza indicare quali siano le condanne subite e senza precisare perché non si tratterebbe, come invece affermato dalla Corte territoriale, di reati della stessa indole. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deci o il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] din