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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00652/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione pluriaggravata e altro.

Deduce:

1.1. "Episodio estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 28 e 29) (...).

Manifesta illogicità del provvedimento impugnato - Violazione dell'art. ),St n./• 606 lett. e) c.p.p.

Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p..

Motivazione omessa o apparente in ordine all'adeguatezza della misura detentiva domiciliare e all'impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con misure gradate non detentive anche cumulativamente applicate".

Il motivo denuncia il vizio di illogicità della motivazione che ha confermato l'ordinanza del G.i.p., pur riconoscendo l'imprecisione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'anno di commissione dei reati.

1.2. "Violazione delle norme nel combinato disposto di cui agli artt. 522 e 526 c.p.p. - Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.)".

Sulla base della precedente doglianza, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 522 comma 2, cod.proc.pen., atteso che il Tribunale, modificando l'anno di commissione del fatto di reato, ha sostanzialmente contestato un fatto nuovo e diverso rispetto a quello per cui Ciavarino si trova cautelato, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.

Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono anche congetturali e, come tali, compromettono il diritto di difesa nella parte in cui supera la divergenza temporale nelle dichiarazioni della persona offesa, richiamando la sua fragilità collegata alla giovane età e al fatto di trovarsi in balìa di Ciarelli; tanto più che la discrasia non riguarda giorni, ma l'anno in cui l'episodio si sarebbe verificato, tenendo conto che nel periodo di interesse Ciaravino era detenuto in carcere.

1.3. "Erronea valutazione di prova decisiva (Sentenza Corte di Assise di Appello di Roma n. 32/2014 (all.to n. 8 riesame) - Violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p.".

Il motivo si rivolge alla marginalizzazione della sentenza della Corte di assise di appello.

Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha disatteso il dato oggettivo circa la data dell'arresto di Ciaravino e la data della sua scarcerazione sul presupposto che il documento non desse certezza circa la continuità della carcerazione nel periodo e, dunque, non fosse idonea a provare l'imprecisione temporale delle dichiarazioni di Fanciulli.

Tanto a dispetto del chiaro contenuto della motivazione e del dispositivo della sentenza della Corte di assise di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ciaravino si trova cautelato per una pluralità di fatti, ma il ricorso si rivolge soltanto all'estorsione contestata in danno di tale Fanciulli, descritta ai capi 28 e 29 della rubrica.

Il motivo si fonda soprattutto sulla data di commissione del reato e a tal riguardo osserva che il Tribunale ha minimizzato l'importanza della discrasia temporale contenuta nelle dichiarazioni della persona offesa, che colloca il fatto di reato nel giugno 2013, quando Ciaravino si trovava detenuto.1.1.

Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha affrontato il tema delle ricadute sul giudizio di credibilità e di attendibilità di Fanciulli delle imprecisioni sul dato temporale e della data dell'arresto e della sua scarcerazione così come documentato dalla sentenza della Corte di assise prodotta in atti.

Nel fare ciò ha rimarcato come il fatto storico dovesse ritenersi confermato, in quanto le dichiarazioni di Fanciulli trovavano riscontro e conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pradissitto, così che sia le imprecisioni temporali, sia il dato documentale non indebolivano la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni che, peraltro, risultavano corroborate dai puntuali riscontri rinvenuti in relazione ai plurimi ulteriori fatti da lui narrati.

1.2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, dunque, il tribunale non ha modificato il fatto contestato, né ha eluso il confronto con le obiezioni difensive che, anzi, sono state puntualmente affrontate e disattese con motivazione che non si mostra illogica, non si mostra contraddittoria e si ancora ai dati di fatto emersi nel procedimento.

Da qui l'infondatezza del ricorso.

Le ulteriori argomentazioni sviluppate con l'atto di impugnazione si risolvono in una inammissibile valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito.

2. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione pluriaggravata e altro. Deduce: 1.1. "Episodio estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 28 e 29) (...). Manifesta illogicità del provvedimento impugnato - Violazione dell'art. ),St n./• 606 lett. e) c.p.p. Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p.. Motivazione omessa o apparente in ordine all'adeguatezza della misura detentiva domiciliare e all'impossibilità di soddisfare le esigenze di cautela con misure gradate non detentive anche cumulativamente applicate". Il motivo denuncia il vizio di illogicità della motivazione che ha confermato l'ordinanza del G.i.p., pur riconoscendo l'imprecisione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto all'anno di commissione dei reati. 1.2. "Violazione delle norme nel combinato disposto di cui agli artt. 522 e 526 c.p.p. - Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.)". Sulla base della precedente doglianza, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 522 comma 2, cod.proc.pen., atteso che il Tribunale, modificando l'anno di commissione del fatto di reato, ha sostanzialmente contestato un fatto nuovo e diverso rispetto a quello per cui Ciavarino si trova cautelato, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono anche congetturali e, come tali, compromettono il diritto di difesa nella parte in cui supera la divergenza temporale nelle dichiarazioni della persona offesa, richiamando la sua fragilità collegata alla giovane età e al fatto di trovarsi in balìa di Ciarelli; tanto più che la discrasia non riguarda giorni, ma l'anno in cui l'episodio si sarebbe verificato, tenendo conto che nel periodo di interesse Ciaravino era detenuto in carcere. 1.3. "Erronea valutazione di prova decisiva (Sentenza Corte di Assise di Appello di Roma n. 32/2014 (all.to n. 8 riesame) - Violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p.". Il motivo si rivolge alla marginalizzazione della sentenza della Corte di assise di appello. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha disatteso il dato oggettivo circa la data dell'arresto di Ciaravino e la data della sua scarcerazione sul presupposto che il documento non desse certezza circa la continuità della carcerazione nel periodo e, dunque, non fosse idonea a provare l'imprecisione temporale delle dichiarazioni di Fanciulli. Tanto a dispetto del chiaro contenuto della motivazione e del dispositivo della sentenza della Corte di assise di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ciaravino si trova cautelato per una pluralità di fatti, ma il ricorso si rivolge soltanto all'estorsione contestata in danno di tale Fanciulli, descritta ai capi 28 e 29 della rubrica. Il motivo si fonda soprattutto sulla data di commissione del reato e a tal riguardo osserva che il Tribunale ha minimizzato l'importanza della discrasia temporale contenuta nelle dichiarazioni della persona offesa, che colloca il fatto di reato nel giugno 2013, quando Ciaravino si trovava detenuto.1.1. Il ricorso è infondato. Il tribunale ha affrontato il tema delle ricadute sul giudizio di credibilità e di attendibilità di Fanciulli delle imprecisioni sul dato temporale e della data dell'arresto e della sua scarcerazione così come documentato dalla sentenza della Corte di assise prodotta in atti. Nel fare ciò ha rimarcato come il fatto storico dovesse ritenersi confermato, in quanto le dichiarazioni di Fanciulli trovavano riscontro e conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pradissitto, così che sia le imprecisioni temporali, sia il dato documentale non indebolivano la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni che, peraltro, risultavano corroborate dai puntuali riscontri rinvenuti in relazione ai plurimi ulteriori fatti da lui narrati. 1.2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, dunque, il tribunale non ha modificato il fatto contestato, né ha eluso il confronto con le obiezioni difensive che, anzi, sono state puntualmente affrontate e disattese con motivazione che non si mostra illogica, non si mostra contraddittoria e si ancora ai dati di fatto emersi nel procedimento. Da qui l'infondatezza del ricorso. Le ulteriori argomentazioni sviluppate con l'atto di impugnazione si risolvono in una inammissibile valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito. 2. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in
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