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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38009/2024

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Velletri del 13 gennaio 2023, con cui - per quanto di interesse in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.666,67 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore,. deducendo, con tre doglianze del tutto coincidenti tra loro e, pertanto, trattabili congiuntamente: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata, di cui lamentano l'eccessiva entità; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta applicazione nei loro confronti della misura di sicurezza prevista dall'art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr., in particolare, p. 9) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. ai due imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

2.2. Con riguardo alla seconda doglianza, poi, deve essere osservato come la decisione impugnata (cfr. pp. 9 e s.) risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ai prevenuti.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

2.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo eccepito da parte dei ricorrenti, atteso che esso, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. pp. 10 e s. della sentenza impugnata) in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come chiarito da questa Corte di.legittimità (cfr., ex plu-rimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Velletri del 13 gennaio 2023, con cui - per quanto di interesse in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.666,67 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore,. deducendo, con tre doglianze del tutto coincidenti tra loro e, pertanto, trattabili congiuntamente: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata, di cui lamentano l'eccessiva entità; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta applicazione nei loro confronti della misura di sicurezza prevista dall'art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr., in particolare, p. 9) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. ai due imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.2. Con riguardo alla seconda doglianza, poi, deve essere osservato come la decisione impugnata (cfr. pp. 9 e s.) risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ai prevenuti. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo eccepito da parte dei ricorrenti, atteso che esso, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. pp. 10 e s. della sentenza impugnata) in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di.legittimità (cfr., ex plu-rimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10
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