CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25817/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società “[OSCURATO:PERSONA] srls”; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore; - controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3782/2021, pubblicata il 3 marzo 2021. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 450,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 4 luglio 2024 Il Consigliere