CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2019
Cassazione n. 26197/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19549-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro lempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1382 [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1804/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 2075/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 [OSCURATO:PERSONA], premesso che con sentenza della Corte di appello di Roma era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società datrice di lavoro condannata alla riammissione in servizio nella sede di lavoro originaria (Comune di Latina), che la società [OSCURATO:PERSONA], con nota del 15.5.2012, richiamando una situazione di eccedentarietà del personale nel Comune di Latina, aveva disposto il suo trasferimento presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] (CZ), con decorrenza dal 27.5.2012, di avere impugnato il provvedimento in via giudiziale e di essere stata licenziata senza preavviso sulla base di addebito che le contestava l'assenza ingiustificata dal lavoro, chiese l'accertamento della improcedibilità, illegittimità e nullità dell'intimato licenziamento con condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, alle retribuzioni maturate fino alla effettiva reintegra, al risarcimento dei danni ed alla regolarizzazione previdenziale ; 2. il Giudice di primo grado, all'esito della fase sommaria/ accolse il ricorso ordinando la immediata reintegra della ricorrente nella sede originaria di lavoro e condannando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegazione; 3. all'esito del ricorso in opposizione della società il rapporto di lavoro venne dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva, pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 4. la Corte di appello di Roma, pronunziando sul reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] e sul reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la illegittimità del licenziamento e condannò la società alla reintegrazione della lavoratrice nell'originario posto dil lavoro presso la sede nel Comune di Latina, a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed alla regolarizzazione contributiva, oltre accessori ; 4.1. per quel che ancora rileva, la Corte di appello, premesso che solo in seconde cure erano stati definiti con effetto di giudicato i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della illegittima apposizione del termine e l'accertamento della illegittimità del trasferimento presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], ritenne che: a) il giudicato formatosi sulla illegittimità del provvedimento di trasferimento comportava la illegittimità del recesso datoriale stante la confomità a buona fede, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., del rifiuto opposto dalla lavoratrice al trasferimento alla luce della gravità dell"inadempimento datoriale, sostanzialmente elusivo del comando giudiziale con il quale era stata disposta la reintegrazione della Pegorin nell'originario posto di lavoro; b) alla illegittimità del licenziamento conseguiva l'applicazione della tutela reintegratoria per "insussistenza del fatto contestato", comunque giuridicamente irrilevante ai fini disciplinari; 5. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Poste italiane s.p.a. ha depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2119, 1175 e 1375 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in punto di accertamento della conformità a buona fede della condotta della lavoratrice, che assume frutto della non corretta applicazione dei relativi parametri di verifica quali desumibili dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; 2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., censurando il provvedimento impugnato perché pronunziato in assenza di una specifica domanda della lavoratrice la quale in sede di reclamo aveva chiesto l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., in ragione del carattere ritorsivo del licenziamento senza allegare anche il ricorrere della ipotesi di "insussistenza del fatto contestato"; 3. con il terzo motivo di ricorso, deduce in via gradata violazione dell'art. 18, legge n. 300/1970, censurando la statuizione di reintegrazione della Pegorin nel posto di lavoro sul rilievo che il legittimo esercizio della eccezione di inadempimento non consentiva comunque di relegare nell'ambito dell'irrilevante giuridico il comportamento della lavoratrice; 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile; la Corte di merito, in dichiarata adesione alla giurisprudenza di legittimità ed in particolare a Cass. n. 11408/2018 ha ritenuto giustificato il rifiuto opposto dalla lavoratrice al trasferimento della sede di lavoro da Latina a [OSCURATO:PERSONA], comune sito nella provincia di Cosenza; seppure non chiaramente esplicitato deve ritenersi, proprio in virtù dell'operato richiamo ai recenti approdi della giurisprudenza di legittimità ( v. sentenza, pag. 7), che il presupposto dal quale ha preso le mosse il ragionamento del giudice del reclamo sia rappresentato dalla obiettiva incidenza sulle esigenze di vita della Pegorin del trasferimento in una sede di lavoro posta a notevole distanza da quella presso la quale era stata disposta la riammissione in servizio;in coerenza con tale presupposto si giustifica infatti la qualificazione in termini di particolare gravità dell'inadempimento datoriale, sostanzialmente elusivo di un comando giudiziale e di conformità a buona fede del comportamento della dipendente che si era dichiarata disponibile a riprendere servizio presso la originaria sede di assegnazione e, soprattutto, aveva intrapreso le iniziative utili all'accertamento della illegittimità del trasferimento, comportamento confermativo della non pretestuosità del rifiuto opposto. La valutazione della Corte datoriale, coerente con il canone dell'art. 1460 cod. civ. in punto di necessità di equivalenza tra l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la propria prestazione, in quanto frutto di un giudizio riservato all'esame del giudice di merito risulta incensurabile in cassazione ove, come nel caso di specie, la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 4079/2012, Cass. n. 1118/2002); 5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità in quanto non sorretto dalla trascrizione o adeguata esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento destinati in tesi a dimostrare che la richiesta di reintegrazione formulata dalla Pegorin era connessa esclusivamente alla allegazione del carattere ritorsivo dell'intimato licenziamento; 6. il terzo motivo di ricorso è infondato dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale "In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012" ( Cass. n. 19579/2019); 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a