CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha dichiarato con procedura de plano l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina a carico del predetto per plurimi episodi riguardanti il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito, nel corpo della motivazione, ha osservato:«che l'appello in esame deduce "la mancanza e/o insufficienza della motivazione" e censura l'eccessività della pena, invocando la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale; che le censure relative alle, motivazione sono inammissibili, posto che la nullità ex art. 125, co. 3 c.p.p non rientra tra quelle, tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p., che il giudice di appello può dichiarare; che le censure afferenti alla dosimetria della pena sono assolutamente generiche e non rapportabili alla motivazione della sentenza impugnata; che il giudice di primo grado, pur irrogando una pena sensibilmente superiore al minimo previsto dall'art. 73, co. 5 D.P.R. 309/90 (ma fissando una pena base inferiore alla media tra minimo e massimo), ha motivato richiamando i precedenti dell'imputato e la sottoposizione dello stesso, al momento della commissione del reato, a una misura cautelare per un fatto analogo; che l'appello, nel censurare la pena, non fa alcun riferimento ai precedenti e contesta il fatto che sia stato considerato un reato non ancora accertato in via definitiva, laddove, come è evidente da una semplice lettura della motivazione, il G.I.P. ha correttamente valorizzato il dato, indiscutibile e indiscusso, per cui [imputato aveva continuato a delinquere nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare per un fatto analogo; che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non è accompagnata da nessuna giustificazione; che il beneficio della sospensione condizionale è stato del pari genericamente invocato, trascurando del tutto che l'imputato fosse stato condannato in via definitiva per tre volte a una pena complessiva ben superiore a due anni di reclusione e che avesse già fruito per due volte del beneficio». La difesa impugna l'ordinanza di cui sopra, deducendo quanto segue. I) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett, b), c), d), ed e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che ricorra nei fatti l'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1, lett. c) in rapporto all'art. 581, cornma 1, lett. d) cod. proc. pen. Le ragioni di diritto fondanti l'atto di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, sono state illustrate nell'atto :li impugnazione. II) Violazione dell'art. 606, lett. b),c),d), ed e) cod. proc. pen. La motivazione espressa dalla Corte di appello nel dichiarare l'inammissibilità delle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio è palesemente connotata da carenza e manifesta illogicità. Nessuna considerazione negativa può essere tratta dal fatto che l'imputato fosse sottoposto, al momento della commissione del reato, a misura cautelare per un fatto analogo. III) Si propone eccezione di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa con riferimento all'art. 24 Cost. degli artt. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in combinato con l'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Con la declaratoria d'inammissibilità de plano dell'impugnazione si preclude alla parte la possibilità di potere accedere all'istituto di cui all'art. 599-bis cod. pen. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enurciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Orbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito e, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello, non può sostenersi che l'ordinanza impugnata sia connotata da una motivazione illogica e carente. La Corte di appello, nell'affrontare il pertinente tema della specificità dei motivi di appello, che riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ha evidenziato come la difesa non si fosse minimamente confrontata con la motivazione della sentenza del Tribunale, che richiamava i precedenti irrevocabili dell'imputato (plurimi e di per sé preclusivi della concessione della sospensione condizionale) e segnalava la commissione del fatto in costanza di sottoposizione a misura cautelare non detentiva per fatto analogo. Manifestamente infondata è la questione riguardante la prospettata illegittimità costituzionale delle norme richiamate nel ricorso (artt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in combinato con l'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.). Il modello processuale della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione non comporta la violazione del diritto di difesa, comunque garantito dalla possibilità di promuovere il ricorso per cassazione. Manifestamente infondata è anche la doglianza riguardante l'impossibilità di accedere al c.d. "concordato in appello", l'istituto di cui all'art. 599-bis cod. pen., infatti, presuppone la esistenza di un appello validamente proposto. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così