CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in data 3 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo che il quadro cautelare fosse immutato. n Avverso il provvedimento la difesa dell'indagato proponeva appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., sottolineando il venir meno delle esigenze cautelari, sotto il profilo del decorso del tempo dalla commissione dei fatti e dall'applicazione della misura, e lo stato di incensuratezza dell'indagato. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'impugnazione. • 2. Avverso tale provvedimento presenta ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso in cui deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari in riferimento agli artt. 274, lett. c) e 299 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di adempiere all'obbligo della verifica, sollecitata dalla difesa, in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, rifugiandosi per contro in mere clausole di stile ed incorrendo in un'ulteriore violazione quando desume il suddetto pericolo dalla tipologia di reato per cui si procede. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza, l'appello della difesa non si fondava esclusivamente sul decorso del co sta tempo dell'imputato, chiedendo, al contrario, di valutare il comportamento tenuto in imisura (per circa dieci mesi) dall'indagato, in relazione ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo, per come intesi anche dalla giurisprudenza di legittimità, e secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo dedotto reitera censure già disattese dal giudice del riesame con motivazione sintetica, ma congrua e logica che, come tale, sfugge al sindacato di questa Corte. Il Tribunale del riesame ha infatti chiarito come, nel caso di specie, non fossero stati allegati elementi nuovi idonei a giustificare la revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a nulla rilevando il mero decorso del tempo sia dai fatti sia dal momento in cui la misura è stata applicata, essendo «i fatti per cui si procede [...] di notevole gravità e indicativi di una personalità trasgressiva [...] sicché la misura cautelare in atto, peraltro minimamente afflittiva, deve ritenersi adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva». 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle