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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27759/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare più tardi delle 21,30, è stato sorpreso, alle ore 23,05 del 24 settembre 2021, in un bar nei pressi della sua abitazione mentre consumava una bevanda alcolica; [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa nonostante l'occasionalità della condotta, la tenuità dell'offesa, la circostanza che l'imputato non abbia commesso condotte illecite e l'assenza di precedenti penali della stessa specie o di altre violazioni dello stesso genere della misura di prevenzione; la censura è manifestamente infondata, posto che la gravità della condotta è stata desunta, nella fattispecie, dal comportamento irrispettoso del provvedimento dell'autorità, avendo ritardato non per una finalità meritevole di tutela, e ritenendo pertanto tale condotta non rientrante tra quelle che arrecano una lieve offesa al bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, è quello di sottoporre a rigidi controlli persone pericolose per la collettività, al fine di evitare il pericolo che possano commettere reati in orario notturno; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), il ricorrente oppone obiezioni di evidente genericità, nonché volte a sollecitare questa Corte ad una diversa interpretazione degli elementi fattuali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 1 24à-„ di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare più tardi delle 21,30, è stato sorpreso, alle ore 23,05 del 24 settembre 2021, in un bar nei pressi della sua abitazione mentre consumava una bevanda alcolica; [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa nonostante l'occasionalità della condotta, la tenuità dell'offesa, la circostanza che l'imputato non abbia commesso condotte illecite e l'assenza di precedenti penali della stessa specie o di altre violazioni dello stesso genere della misura di prevenzione; la censura è manifestamente infondata, posto che la gravità della condotta è stata desunta, nella fattispecie, dal comportamento irrispettoso del provvedimento dell'autorità, avendo ritardato non per una finalità meritevole di tutela, e ritenendo pertanto tale condotta non rientrante tra quelle che arrecano una lieve offesa al bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, è quello di sottoporre a rigidi controlli persone pericolose per la collettività, al fine di evitare il pericolo che possano commettere reati in orario notturno; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), il ricorrente oppone obiezioni di evidente genericità, nonché volte a sollecitare questa Corte ad una diversa interpretazione degli elementi fattuali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 1 24à-„ di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 27759/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris