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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:237
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA]‑Aventis (KREMEZIN) (causa T‑487/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo KREMEZIN – Marchio internazionale denominativo anteriore KRENOSIN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Prova dell’esistenza del marchio anteriore – Termini – Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»

1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 56‑57)

2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 68‑69, 90) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1631/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]-Aventis e la [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA].

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo “KREMEZIN” per prodotti della classe 5 – domanda n. 2 906 501 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA]-Aventis SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo internazionale n. 529937 KRENOSIN registrato per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) [OSCURATO:PERSONA]Aventis SA sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA]‑Aventis (KREMEZIN) (causa T‑487/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo KREMEZIN – Marchio internazionale denominativo anteriore KRENOSIN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Prova dell’esistenza del marchio anteriore – Termini – Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)» 1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 56‑57) 2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 68‑69, 90) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1631/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]-Aventis e la [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo “KREMEZIN” per prodotti della classe 5 – domanda n. 2 906 501 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA]-Aventis SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo internazionale n. 529937 KRENOSIN registrato per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) [OSCURATO:PERSONA]Aventis SA sopporterà le proprie spese.
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