CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
m.ti in Via di [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino n. 47, Roma,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrenticontroIspettorato territoriale del lavoro di Nuoro, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Sassari n. 29/2022 pubblicata indata 08/03/2022, n.r.g. 291/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Per trentuno lavoratori addetti all’animazione presso l’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso fra il 1^ maggio ed il30 settembre 2012, l’Ispettorato del lavoro di Nuoro aveva accertato plurimeviolazioni amministrative in materia di legislazione a tutela del lavoro (omessaNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026comunicazione dell’instaurazione dei rapporti di lavoro al Centro perl’impiego; omessa registrazione nel L.U.L.; mancata consegna, primadell’adibizione al lavoro, della comunicazione di instaurazione dei rapporti dilavoro oppure dei contratti individuali di lavoro; omessa comunicazione dellacessazione dei rapporti di lavoro al Centro per l’impiego). I lavoratori,formalmente assunti da ITP s.a., società elvetica, erano risultati in realtàdipendenti di [OSCURATO:PERSONA] srl in virtù di un illecito distacco transnazionale.Pertanto con ordinanze-ingiunzioni nn. 126/2016 e 126 bis/2016 del15/06/2016, la Direzione provinciale del lavoro di Nuoro aveva intimato allapredetta società e al suo amministratore unico il pagamento della sanzioneamministrativa di euro 26.107,50.2.- L’opposizione proposta dai due intimati veniva rigettata dal [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’instaurazione del contraddittorio e dell’espletataistruttoria testimoniale.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dagli originari opponenti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) non sussiste la violazione dell’art. 14, co. 2, L. n. 689/1981, perché ildies a quo ai fini del calcolo del termine di novanta giorni per lacontestazione decorre non dall’acquisizione del fatto, ma dalla compiutaacquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili ai fini dellacontestazione della violazione (Cass. n. 3043/2009);b) nella specie l’accesso ispettivo era avvenuto a giugno e a settembre2012, ma tenuto conto della dichiarazione trasmessa dalla società indata 01/10/2012, si resero necessari ulteriori accertamenti sia pressoenti terzi, sia mediante audizione dei vari lavoratori coinvolti, terminatail 13 marzo 2013, sicché il termine di 90 giorni decorre appunto da taledata e quindi la notifica del verbale unico di accertamento avvenuta indata 27/03/2013 è certamente tempestiva;c) gli ulteriori vizi procedurali, pur laddove sussistenti, nondeterminerebbero nullità degli atti amministrativi conseguenti,integrando al più mere irregolarità, non violative del contraddittorio,Numero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026posto che gli opponenti hanno potuto spiegare compiutamente le lorodifese sia nella fase amministrativa, sia in giudizio;d) nessuna caducazione delle sanzioni irrogate è intervenuta a seguitodell’ulteriore notifica del verbale di accertamento del 23/09/2019,emesso in ragione dell’intervenuta depenalizzazione del reato disomministrazione fraudolenta ex d.lgs. n. 8/2016, posto che si tratta diun verbale relativo agli stessi fatti del 2012 già contestati ed accertaticon il verbale unico di accertamento del marzo 2013, ai quali si èaggiunta la nuova contestazione dell’interposizione illecita per appaltofittizio ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, condotta diversa rispetto a quelleprecedenti, sicché non sussiste alcuna revoca implicita né alcunannullamento implicito delle contestazioni oggetto di causa e sanzionatecon le ordinanze-ingiunzioni opposte;e) con riguardo al merito, dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva,univoche e prive di contraddizioni, dalle deposizioni testimoniali e dairiscontri documentali è emerso che tutti i soggetti risultavanoformalmente assunti dalla società svizzera ITP s.a., ma avevano presocontatti senza mai andare in Svizzera, nei locali gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dove poi avrebbero sin da subito reso la loro prestazione lavorativa;f) per alcuni lavoratori è altresì emerso che i contratti individuali di lavoroerano stati stipulati in data anteriore alla stipula del contratto diappalto;g) è altresì emerso che l’amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] srl era anchesocio della società svizzera ITP s.a.;h) pur avendo accertato il rilascio dei formulari di distacco E 101 (ora A1)da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Compensazione AVS di Bellinzona,con trasmissione all’INPS, gli ispettori hanno pure accertato che ITP s.a.non aveva sedi secondarie o unità locali in Italia e quindi era priva deirequisiti soggettivi per operare in Italia con il sistema del c.d. distaccotransnazionale;i) neppure era possibile il c.d. distacco transazionale “immediato”(previsto dal d.lgs. n. 136/2016, emanato in attuazione della direttiva2014/67/UE, nonché dal regolamento CE n. 883/2004, modificato dalregolamento CE n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione CE n.Numero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026987/2009), che presuppone sia l’iscrizione del lavoratore al regimeassicurativo dello Stato di provenienza (Svizzera) da almeno un mese,sia l’effettiva e non fittizia operatività dell’impresa sul territorio delloStato beneficiario della prestazione lavorativa, entrambi presuppostirisultati documentalmente insussistenti;j) né è rilevante il fatto che l’INPS non abbia revocato i certificati E 101(oggi A1), poiché l’esistenza di quei certificati offre solo unapresunzione di regolarità, certamente vincibile da prova contraria, comeconfermato dalla decisione della Corte G.U.E. del 06/02/2018 in causaC-359/16;k) quindi il distacco transazionale è stato lo strumento per realizzare inconcreto un’interposizione illecita di manodopera, posto che ITP s.a.aveva solo compiti di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro;l) le condotte sanzionate sono del tutto diverse fra loro (omessacomunicazione UNILAV di instaurazione dei rapporti di lavoro; omessaconsegna, ai lavoratori, di copia del contratto individuale di lavoroall’atto dell’assunzione), sicché non può applicarsi l’istituto del cumulogiuridico previsto dall’art. 8 L. n. 689/1981;m) la buona fede è certamente esclusa in considerazione del ruolo svoltoda [OSCURATO:PERSONA], che era al contempo amministratore unico dellasocietà italiana e socio di quella svizzera.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno propostoricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.5.- L’Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro ha resistito concontroricorso.6.- I ricorrenti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 115 c.p.c. in punto di tempestivitàdella contestazione delle violazioni amministrative, per avere la Corteterritoriale ritenuto erroneamente rispettato il termine previsto dall’art. 14 L.n. 689/1981.Il motivo è inammissibile, perché, lungi dal prospettare un “errore diNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026percezione” dei documenti esaminati, si traduce nella denunzia di un “erroredi valutazione” circa la necessità di quegli ulteriori approfondimenti edaccertamenti, che avevano differito il dies a quo di decorrenza del termine didecadenza invocato dagli opponenti e ritenuti necessari dai giudici di meritoper contestare compiutamente le violazioni amministrative con il verbaleunico di accertamento. L’errore di valutazione è incensurabile in sede dilegittimità, perché attiene all’esercizio del potere discrezionale del giudice dimerito di valutare gli elementi di prova, ritenuti necessari, nell’ambito del suo“prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., ai fini della formazione del suo“libero convincimento”. In particolare, questa Corte ha più volte affermatoche in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). In definitiva, laquestione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che ilNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi è stato prospettato dai ricorrenti, né ricorre nella specie.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 13 d.lgs. n.124/2004 (come novellato dall’art. 33 L. n. 183/2010), 7 della determinadirigenziale del 20/04/2006, 1 L. n. 12/1979, 24, 97 e 111 Cost., per averela Corte territoriale ritenuto che gli ulteriori vizi procedurali fatti valere conl’opposizione integrassero mere irregolarità, che non comportavano nullitàdegli atti amministrativi.Il motivo è inammissibile, perché difetta di specificità e di autosufficienza,non avendo i ricorrenti assolto l’onere di ritrascrivere almeno i passaggisalienti ed essenziali del loro atto di appello, con cui si erano doluti del rigettodell’opposizione fondata sui predetti vizi procedurali. Dunque questa Cortenon è messa in condizione di apprezzare l’ubi consistam dell’odierna censura.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. iricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 18, co. 5, 27,co. 2, 29, co. 3 bis, d.lgs. n. 276/2003 relativamente alla ritenuta irrilevanzadella notifica del secondo verbale unico di accertamento nella pendenza delgiudizio di primo grado per gli stessi fatti. In particolare lamentano che, indifetto di un’azione intentata dai lavoratori per ottenere la costituzione delrapporto di lavoro in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl, non potevano essere irrogatesanzioni amministrative relative a violazioni imputate a chi non eragiudizialmente accertato come effettivo datore di lavoro.Il motivo è infondato.L’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro può essereoggetto sia di un giudizio promosso dai lavoratori dell’interposto, sia di ungiudizio in cui si discuta – come quello in esame – della legittimità dellesanzioni amministrative comminate dall’Amministrazione all’interponente perdeterminate condotte tenute da quel soggetto che l’Ispettorato del lavoroNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026considera effettivo datore di lavoro. Fra i due giudizi non vi è alcun nesso dinecessaria presupposizione, poiché anche nel secondo è possibile – come èaccaduto – il compiuto accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto dilavoro sul versante datoriale, nel contraddittorio del datore di lavoro, al qualeè garantito in tal modo il compiuto spiegamento del suo diritto di difesa.Infine del tutto nuova è la questione relativa all’imputazione allainterponente [OSCURATO:PERSONA] srl degli atti di costituzione e di gestione del rapportodi lavoro compiuti dall’interposto (id est la società elvetica ITP s.a.) ai sensidell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003 (v. ricorso per cassazione, pp. 28-29). Di talequestione la Corte territoriale tace, sicché, ai fini della specificità edell’autosufficienza del ricorso, sarebbe stato onere dei ricorrenti riportare ipassaggi salienti ed essenziali del loro appello, e prima ancora del loro ricorsoin opposizione, per dimostrare che quella questione era statatempestivamente introdotta in giudizio ed erroneamente non esaminata daiGiudici d’appello. Tale onere non è stato adempiuto.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti denunciano una motivazione contraddittoria ed incoerente, inviolazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto accertata e dimostrata la reale ed effettiva titolarità del rapporto dilavoro in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl.Il motivo è inammissibile, visti i ristretti limiti del sindacato di legittimitàsulla motivazione, ora ridotto all’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c., oppure al vizio di motivazione omessa o apparente, vizionella specie all’evidenza insussistente, avendo la Corte territorialeampiamente motivato il proprio convincimento in relazione ad una pluralità dielementi istruttori specificamente indicati per giustificare la decisione assunta.Infine inammissibili sono le ulteriori censure sul difetto motivazionalerelativo al distacco transnazionale, che tendono a sollecitare a questa Corteuna diversa valutazione di determinati elementi di fatto, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice di merito.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.i ricorrenti lamentano l’omesso esame di documenti decisivi relativi a fattideterminati riguardanti l’accertamento dell’illecita somministrazione dimanodopera per avere la Corte territoriale accertato l’esercizio dei poteriNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026direttivo e di controllo in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e la mancata conoscenza, daparte della committente [OSCURATO:SOCIETA], del subappalto di servizi di animazioneconcluso fra [OSCURATO:PERSONA] srl e la società elvetica ITP s.a.Il motivo è inammissibile in primo luogo perché precluso dalla c.d. doppiaconforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.). Peraltro, i ricorrenti non hannoindicato, come invece era loro onere, le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell'appello, né hanno allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse(Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).In secondo luogo il motivo ha ad oggetto plurimi fatti, che, proprio a causadella loro pluralità, sono, per definizione, ciascuno di per sé non decisivonell’accezione sottesa alla nozione del vizio denunziato, come disciplinatodall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.Infine, la censura tende a sollecitare a questa Corte una diversa valutazionedel contenuto di alcuni documenti (verbali delle dichiarazioni dei lavoratoriraccolte in sede ispettiva e delle deposizioni testimoniali), che non integranoun “fatto storico” nell’accezione voluta dal legislatore per la configurabilità delvizio denunziato.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3),c.p.c. i ricorrenti denunziano nullità della sentenza in punto di distaccotransazionale, nonché “violazione e falsa applicazione” dei regolamenti n.1408/71/CE, n. 883/2004/CE (come modificato dal regolamento n.465/2012/UE), degli artt. 5, par. 1, e 19, par. 2, del regolamento n.987/2009/CE, degli artt. 10 e 11 Cost., per avere la Corte territoriale ritenutoirrilevante – ai fini della verifica della legittimità del distacco transazionale –la mancata revoca dei certificati E 101 (oggi A1) di competenza dell’INPS.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.In primo luogo questa Corte ha già affermato che,nel ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, co. 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fineNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendo demandarsi alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i puntidella sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. sez. un.n.23745/2020). Inoltre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge exart. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c.,dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione dellespecifiche norme che si assumono violate, ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siassumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fraopposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiereal proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (Cass. ord. n. 20870/2024).Nel caso in esame tali oneri sono rimasti inadempiuti nella parte del motivoin cui i ricorrenti invocato indistintamente ed in modo omnicomprensivo interi“corpi” normativi di rango europeo, senza individuare la specifica normaasseritamente violata.Quanto ai profili di infondatezza, va premesso che la tesi dei ricorrenti è laseguente: i lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo erano effettividipendenti della società elvetica ITP s.a., poi da questa distaccati presso [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo invocano la disciplina europea del c.d. distaccotransfrontaliero e a sostegno della loro tesi deducono il possesso dei certificatiE101 e la loro mancata revoca, che sarebbe stata – in ipotesi – di competenzadell’INPS, in concreto mai intervenuta. Ciò confermerebbe la genuinità equindi la legittimità del distacco. In particolare deducono che ai sensi dell’art.5, par. 1, regolamento n. 987/2009/CE, “I documenti rilasciati dall’istituzionedi uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai finidell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione,nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sonoaccettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non sianoritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati”;ai sensi dell’art. 19, par. 2, del medesimo regolamento, “su richiesta dellaNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello StatoData pubblicazione 14/05/2026membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento[883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile eindica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni”. Precisano che talepresunzione di regolarità di quanto ivi attestato, vincolante per l’istituzionecompetente per i controlli ispettivi dello Stato membro distaccatario. In talsenso – aggiungono – è pure la circolare INPS n. 173 del 28/11/2002.Invocano, infine, la sentenza della Corte G.U.E. del 27/04/2017 (in causa C-620/2015), secondo cui tale vincolo opera anche per i giudici dello Statomembro distaccatario e tale principio è stato confermato dalla successivasentenza della Corte G.U.E., Grande Sezione, del 06/02/2018 (in causa C-359/2016).Questa tesi non può essere condivisa.In primo luogo il sistema dei certificati (ratione temporis E101) emessi daun’istituzione dello Stato membro cui appartiene il distaccante è previstoesclusivamente a fini previdenziali e, più precisamente, per l’individuazionedel regime previdenziale applicabile, in modo da escludere che, in omaggio alprincipio di unicità del regime previdenziale, possa trovare applicazione quellodello Stato “ospitante” (nella specie l’Italia, dove i lavoratori oggetto delverbale ispettivo hanno svolto le loro prestazioni lavorative). In tal senso èpure la circolare dell’INPS invocata dai ricorrenti.Dunque si tratta di una disciplina ratione materiae irrilevante edinconferente rispetto al diverso problema relativo all’individuazione del regimedel rapporto di lavoro dei soggetti distaccati, di natura prettamente“lavoristica”, e agli obblighi – sanzionati in via amministrativa – gravanti suldatore di lavoro. Proprio dalla violazione di tali obblighi “lavoristici” sonoderivate, infatti, le sanzioni amministrative pecuniarie oggetto poi delleordinanze-ingiunzioni opposte.Al riguardo va infatti evidenziato che l'obbligo imposto al datore di lavorodi consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazionecontenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro appena instauratocostituisce un adempimento distinto rispetto all'obbligo di comunicazioneentro cinque giorni dall'assunzione ai competenti uffici di collocamentoNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026(Centro territoriale per l'impiego) (art. 9 bis, co. 2, d.l. n. 510/1996, conv. inlegge n. 608/1996). Quest’ultimo, infatti, è diretto ad assicurare il costantemonitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro,mentre il primo mira a tutelare l'interesse del lavoratore ad essereadeguatamente informato in merito al suo inserimento nella strutturaaziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (Cass. n. 20727/2015; Cass.n. 14960/2009), al fine di renderlo edotto anche dei possibili rischi cui vieneesposto.In ogni caso, la Corte G.U.E., nella sentenza della Grande Sezione del06/02/2018 (in causa C-359/2016), ricordata ed invocata dai ricorrenti (v.ricorso per cassazione, p. 44), ha pure precisato che il divieto della frode e ildivieto dell’abuso di diritto costituiscono principi generali del dirittodell’Unione (già affermati nelle sentenze Kofoed del 5 luglio 2007, C-321/05,punto 38, e Cussens e a. del 22 novembre 2017, C-251/16, punto 27), sicchéla leale collaborazione cui gli Stati sono tenuti non può consentire di avvalersifraudolentemente o abusivamente del diritto dell’Unione (v. sentenze Palettadel 2 maggio 1996, C-206/94, punto 24; Halifax e a. del 21 febbraio 2006,C-255/02, punto 68; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del12 settembre 2006, C-196/04, punto 35; Kratzer del 28 luglio 2016, C-423/15, punto 37).Ne consegue che, in primo luogo, proprio al fine di evitare comportamentielusivi e/o fraudolenti, volti a strumentalizzare il diritto dell’Unione Europea,al giudice dello Stato “ospitante” non può essere negato il potere-dovere diaccertare – pur in presenza di certificati E101 – se i soggetti cui si contestil’impiego di lavoratori fraudolentemente distaccati possano essere consideratiresponsabili degli obblighi datoriali in base al diritto nazionale applicabile. Insecondo luogo quell’accertamento appartiene alla naturale competenza delgiudice dello Stato “ospitante” tutte le volte in cui – come nel caso in esame– siano a tal fine necessarie verifiche sulle effettive modalità di svolgimentodel rapporto di lavoro nella sua fase esecutiva, che naturalmente si pone “avalle” dell’emissione di quei certificati e, quindi, non può di certo essere stataconosciuta dall’Autorità (dello Stato membro cui appartiene il distaccante) cheha emesso quei medesimi certificati.La Corte territoriale si è conformata a questi principi di diritto e, quindi, laNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza impugnata si rivela immune da censure.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 342 e 434c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili i motivi di appellorelativi al cumulo giuridico delle sanzioni e al difetto dell’elemento soggettivodell’illecito amministrativo.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.A tal fine, infatti, era onere dei ricorrenti riportare le deduzioni contenutenell’originario atto di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, la parte dellasentenza di primo grado con cui quelle deduzioni erano state rigettate e,soprattutto, il/i motivo/i di appello con cui essi avevano censurato la decisionedel Tribunale. Tali oneri non sono stati adempiuti.8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti denunziano nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co.2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparentesulla questione dell’elemento soggettivo.Il motivo è inammissibile, una volta formatosi il giudicato in relazione alladeclaratoria di inammissibilità di quel motivo di appello, in conseguenzadell’esito decisorio del settimo motivo sopra esaminato.In ogni caso il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale haescluso la buona fede motivando con specifico riguardo al doppio ruolorivestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl esocio della società elvetica ITP s.a. distaccante. Tanto soddisfa ampiamente il“minimo costituzionale” della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).9.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. iricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 L. n.689/1981 per avere la Corte territoriale escluso la buona fede e dunque ildifetto dell’elemento soggettivo dell’illecito.Il motivo è infondato: l’accertato doppio ruolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] el’accertata consapevolezza del difetto dei requisiti per il legittimo distaccotransnazionale – che la Corte territoriale ha ritenuto strumento elusivo da luiadoperato proprio per realizzare un’interposizione vietata di manodopera –sono stati gli argomenti spesi dai Giudici d’appello per motivare il loroconvincimento. In tale esito decisorio la sentenza impugnata si rivelaNumero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026conforme a diritto, poiché l’art. 3 cit. è stato esattamente interpretato edapplicato al caso concreto.10.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 8 e 11 L. n.689/1981, 4 bis d.lgs. n. 181/2000, 18, co. 5, 28, co. 2, 29, co. 3 bis, d.lgs.n. 276/2003 per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità del cumulogiuridico alle sanzioni irrogate.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.La Corte territoriale – come il Tribunale – ha accertato che le condottecontestate erano plurime ed ontologicamente distinte le une dalle altre(omessa comunicazione dell’instaurazione dei rapporti di lavoro al Centro perl’impiego; omessa registrazione nel L.U.L.; mancata consegna ai lavoratori,prima dell’adibizione al lavoro, della comunicazione di instaurazione deirapporti di lavoro oppure dei contratti individuali di lavoro; omessacomunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro al Centro per l’impiego),sicché integravano ciascuna un autonomo illecito amministrativo. Da questoaccertamento è pervenuta dunque alla conclusione, conforme a diritto,dell’inapplicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 8 L. n. 689/1981.Al riguardo questa Corte ha già affermato che in tema di sanzioniamministrative, l'art. 8, L. n. 689/1981, nel prevedere l'applicabilitàdell'istituto del c.d. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorsoformale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate (“chi conun'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioniamministrative o commette più violazioni della stessa disposizione”) – ossianel caso di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione –non è invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazionicommesse con più azioni od omissioni; né è ammissibile l’applicazioneanalogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché ilcitato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per leviolazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenzamorfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che,previste in materia penale vengano estese alla materia degli illecitiamministrativi (Cass. ord. n. 10775/2017; Cass. ord. n. 12659/2019).Numero registro generale 24025/2022Numero sezionale 1364/2026Numero di raccolta generale 14173/2026Data pubblicazione 14/05/2026Per il resto il motivo è inammissibile, essendo rimasto privo di qualunquesviluppo la denunzia di “violazione e falsa applicazione” sia dell’art. 11 L. n.689/1981, sia dell’art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000.11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare in solido alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]