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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 10547/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 19 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 125 e 597, comma 4, cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha riconosciuto come le circostanze attenuanti generiche fossero state applicate all'imputato già con la sentenza di primo grado, in applicazione del principio di diritto secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), di modo che della corrispondente riduzione di pena ha tenuto conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di esclusione della recidiva, in tale guisa non avendo in alcun modo applicato all'imputato un importo sanzionatorio complessivamente deteriore (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello, a fronte di una pena base di 9 mesi, ha apportato una riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, come già riconosciute dal Tribunale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 19 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 125 e 597, comma 4, cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha riconosciuto come le circostanze attenuanti generiche fossero state applicate all'imputato già con la sentenza di primo grado, in applicazione del principio di diritto secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), di modo che della corrispondente riduzione di pena ha tenuto conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di esclusione della recidiva, in tale guisa non avendo in alcun modo applicato all'imputato un importo sanzionatorio complessivamente deteriore (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello, a fronte di una pena base di 9 mesi, ha apportato una riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, come già riconosciute dal Tribunale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10547/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris