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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28109/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16743/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA Via G.A.

Guattani, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16743/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 28109/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.693/2024 depositata il 31/01/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sulle spese e previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, si può condannare parte ricorrente alla rifusione del terzo residuo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, alla rifusione alla parte resistente del terzo residuo, liquidato in euro 2000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16743/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 28109/2025 Data pubblicazione 22/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16743/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA Via G.A. Guattani, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16743/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 28109/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.693/2024 depositata il 31/01/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma c.p.c., si può provvedere sulle spese e previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, si può condannare parte ricorrente alla rifusione del terzo residuo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, alla rifusione alla parte resistente del terzo residuo, liquidato in euro 2000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16743/2024 Numero sezionale 759/2025 Numero di raccolta generale 28109/2025 Data pubblicazione 22/10/2025
Decreto Cassazione n. 28109/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris