CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gz, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 aprile 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648 cod. pen., dichiarando estin . per intervenuta prescrizione i delitti di cui ai capi C, D, E dell'originaria imputazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità del prevenuto, oltre a contenere censure di merito, non sindacabili, pertanto, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice ampiamente evidenziato alle pagine 5 E 6 della sentenza impugnata il ruolo centrale ricoperto dal prevenuto nell'intera operazione criminosa, sconfessando le deduzioni difensive già genericamente avanzate con l'atto d: appello e riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e dena somma di euro tremila in favore dellé, Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]