CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 30268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], di essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza del medesimo G iudice , resa in data 23 gennaio 2024, divenuta definitiva il 6 giugno 2024, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneha rileva to c he la data di scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, nel caso in valutazione, era successiva alla data dell’udienza fissata per l ’ eventuale sostituzione della pena irrogata ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981; sicché sarebbe stato possibile, per l’imputato, a seguito del deposito della motivazione della sentenza e delle ragioni,ivi indicate, per le quali non si era proceduto alla sostituzione della pena detentiva, proporre tempestiva impugnazione. 2.Propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. All'udienza del 23 gennaio 2024, all'esito della discussione del giudizio abbreviato celebrato davanti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, veniva data lettura del dispositivo della sentenza con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione,con revoca del beneficio della non menzione della condanna concesso con sentenza del Tribunale di Firenze del 14 novembre 2018,divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2019. Per la stesura della motivazione il [OSCURATO:PERSONA] assegnava il termine di giorni 90per la redazione della motivazione e, comunque, dava avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena irrogata con una delle pene previste dagli artt . 53 e s s. legge n. 689 del 1981 , con sospensione del procedimento fino all'udienza fissata per il 2 aprile 2024. Si tratta di statuizione che faceva seguito alla richiesta del difensore dell'imputato, svolta in sede in discussione,di applicazione delle pene sostitutive in caso di condanna. Nella pendenza del termine indicato, in data 27 f ebbraio 2024 , veniva depositata la motivazione della sentenza che negava la possibilità di procedere all'applicazione di pene sostitutive e , in data 2 a prile 2024 , non era tenuta alcuna udienza né risultavail rinvio di ufficio d ell ’ udienza . Si evidenzia che, in data 17 luglio 2024, il condannato avev a proposto incidente di esecuzione per richiedere la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza pronunciata il 23 gennaio 2024,divenuta irrevocabile il 6 giugno 2024 e cheil [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza pronunciando l’ordinanza impugnatache, invece, è nulla, secondo il ricorrente, per erronea applicazione di norma processuale. 2.1. In primo luogo,si sostiene che l'art. 545 - bis del codice di rito introduce tra gli atti successivi allalettura del dispositivo, un ’altra fase , quella che sorge a seguito dell'avviso del [OSCURATO:PERSONA] se ricorrono le condizioni per la sostituzione e che si può procedere ai sensi dell'art 53 cit., acquisendo il consenso dell'imputato personalmente o a mezzo di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA], quindi , decide immediatamente dopo la lettura del dispositivo circa l'applicazione delle pene sostitutive ed è previsto che possa essere fissata altra udienza in cui, sentite le parti , si decide sulla sostituzione della p ena detentiva,integrando il dispositivo e indicando la pena prescelta, con obblighi e prescrizioni statuite. Nel caso di specie,il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione aveva rinviato all'udienza del 2 aprile 2024,sospendendo il processo e fissando nuova udienza , così – a parere del ricorrente -implicitamente delibando nel senso della riconosciuta sussistenza dei presupposti per accedere a una pena sostitutiva, ai sen si dell'art . 545 - bis , comma 1 e 3,cod. proc. pen. Di qui la dedotta nullitàdella sentenza, per violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. Infatti, il Giudicedella cognizione, nella motivazione depositata, avev a rigettato la richiesta di sostituzione in violazione della norma citata, posto che, differito il processo ai sensi dell'art.545-bis cod. proc. pen., all’udienza indicata il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soltanto potuto confermare il dispositivo, richiamando un precedente di legittimità (Sez. 2, n. 12635 del 23/2/2024). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, T. Epidendio, h a conclu so con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via generale si osserva che il d.lgs. n. 150 del 2022, con l'art. 1, comma 1, lett. a), ha introdotto l'art. 20-biscod. pen, e, con l'art. 31, il nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. Tale novella potenzia la finalità special-preventiva delle pene richiedendo al giudice di cognizione di individualizzare la pena in ragione della finalità di recupero del singolo condannato, ai sensi dell'art. 27, comma primo, Cost.Gli artt. 20-bise 545 -bis cod. proc. pen. anticipano, con modifiche anche sostanziali, alla fase di cognizione la possibilità di applicazione delle pene (non più sanzioni) sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva. Il giudice della cognizione, dunque, deve valutare, all'esito del giudizio di merito, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, secondo una scansione bifasica. L'art. 545-biscod. proc. pen., infatti, prevede che, quando non sia stata disposta la sospensione condizionale della pena e«se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva», il giudice, dopo la lettura del dispositivo con l'applicazione della pena della reclusione o dell'arresto, dà avviso alle parti a riguardo. A quel punto l'imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria e, invece, se non può aver luogo la sostituzione con tale pena immediatamente, il [OSCURATO:PERSONA], sentito il P ubblico ministero, fissa un'apposita udienza entro sessanta giorni e ne dà contestualmente avviso alle parti e al competente [OSCURATO:PERSONA] di esecuzione penale esterna, sospendendo il processo. Acquisite le informazioni, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi o acquisitivi di documentazione proveniente dall'imputato, assicurati dall'art. 545- bis, comma 2, cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] dovrà nuovamente dare lettura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché venga disposta l'applicazione della pena sostitutiva, o anche solo confermato. Tale iterfa comprendere che la concessione delle pene sostitutive integra un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del [OSCURATO:PERSONA], di talchénon sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese. Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il [OSCURATO:PERSONA] non sia in grado di decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo,subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall'[OSCURATO:PERSONA] o dalla polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni. Il comma 2 citato, dunque, scandisce i tempi e indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al [OSCURATO:PERSONA] della cognizione , che anche d'ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato; disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede. Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il [OSCURATO:PERSONA], all'udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l'indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo. Il comma 4, infine, precisa che, quando il processo è sospeso,in attesa delle informazioni richieste, la lettura contestuale della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato, mentre nei casi di motivazione non contestuale i termini per il deposito dei motivi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato. È appena il caso di rileva re che l e pene sostitutive, al pari delle sanzioni sostitutive, costituiscono atto personalissimo dell'imputato (Sez. 4, n. 8038 del 12/04/1984, Rupp, Rv. 165933 - 01). Detta natura risulta, infatti, confermata dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede che la sostituzione può avvenire sempre che ad acconsentire ad essa sia l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il carattere personale della richiesta di pena sostitutiva si evince, invero: 1) dal fatto che essa comporta un onere soggettivo rilevante, parimenti limitativo della libertà; 2) dal rilievo che solo l'imputato è in grado di stabilire se può adempierla convenientemente; 3) dal fatto che la eventuale violazione degli obblighi comporta gravi conseguenze, previste dall'art. 66 legge n. 689 del 1981, di cui solo l'imputato può assumersi il rischio. 1.2. Tanto premesso si osserva che, nel caso in esame, nelle more delrinvio disposto e, dunque, della pronunciata sospension e del procedimento , non essendo ancora pendente il termine per l’impugnazione che , invece, decorre dalla data dell’udienza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la motivazione. Risulta, per, nella motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione ha rilevato l’assenza di una rituale richiesta di pene sostitutive, né personale né a mezzo di procuratorespeciale, e che , comunque, l’imputato non poteva essere considerato meritevole delbeneficio. Orbene, a fronte di tale statuizione, con ilricorso per cassazione in esame , da un lato, si denuncia la nullità dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione (v. p. 2 del ricorso), dall’altro, si eccepisce la nullità della sentenzadel [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridella quale si chiede la declaratoria di non esecutività (v. p. Tuttavia, l’esame dei vizi devoluti, a prescindere dalla fondatezza della questione di diritto prospettata – posto che il deposito della motivazione della sentenza senza tenere l’udienza fissata integra la violazione dell'art. 545 - bis , comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 12635 del 23/02/2 024, Sbrizzi, Rv.286162 – 01 , in motivazione ) - è precluso nella presente sede di legittimità, perché risulta che il condannato , dopo il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione oggetto delricorso oggetto di esame nella presente sede , ha già impugnato,con ricorso per cassazione , la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel 23 gennaio 2024, impugnazione decisa con ordinanza di questa Corte, Sez. 7, n. 42223 — 24 del 28/10/202 4, con la quale è stata pronunciata l’inammissibilitàper tardività. Quanto all’eccepita nullità dell’ordinanza, il ricorso non illustra, specificamente, il contenuto dell’originaria richiesta al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione rigettata con il provvedimento impugnato, anche se nell’incipit il ricorrente fa espresso riferimento alla violazione dell’art. 670 cod. proc. pen. In ogni caso, con riferimento al diniego della rimessione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., si ravvisa l’inammissibilità della deduzione posto che non viene illustrato, specificamente, il motivo della mancata presentazione delgravame nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, né sono illustrati fattori esterni, riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore rilevanti ex art. 175 cod. proc. pen. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue, per la complessità delle questioni dibattute, la condanna alle spese o al pagamento di una somma ulteriorein favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 4 giugno