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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1971

Cassazione n. 49011/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e rilevato che il difensore ha trasmesso articolate memorie a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione tra i fatti di bancarotta relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ascritti al ricorrente nel presente procedimento e i fatti di bancarotta relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già oggetto di precedente giudicato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato infatti che - pur essendo pacifico che il ric:onoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - esso non può prescindere dal fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale - pur riconoscendo la sussistenza di alcuni degli elementi sintomatici summenzionati e non soffermandosi, invece, sull'esistenza di ciascuno degli indicatori individuati dalla difesa tanto nell'atto di ricorso quanto nella memoria difensiva - ha adeguatamente motivato l'esclusione del regime ex art. 81 cod. pen. in forza della sola ma dirimente circostanza che la bancarotta realizzata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a dispetto della contiguità temporale tra i diversi fatti, fosse la conseguenza di scelte imprenditoriali successive al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pertanto, non riconducibili all'esistenza di un programma criminoso unico per entrambi i reati di bancarotta; Ritenuto, infine, che privo di rilievo risulta essere il vincolo della continuazione tra i fatti di bancarotta a danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i reati di truffa e appropriazione indebita commessi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. così come riconosciuto da altra sentenza della Corte di appello di Bologna in quanto dalla motivazione di quest'ultima emerge che, in quella sede, le due società avevano operato in concerto tra loro dando attuazione ad un'unica ideazione criminosa sfruttando, peraltro, il collegamento esistente tra le due il quale, seppur non smentito dalla sentenza impugnata, non è ex se sufficiente ad includere anche la bancarotta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in tale originario disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e rilevato che il difensore ha trasmesso articolate memorie a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'esclusione del vincolo della continuazione tra i fatti di bancarotta relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ascritti al ricorrente nel presente procedimento e i fatti di bancarotta relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già oggetto di precedente giudicato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato infatti che - pur essendo pacifico che il ric:onoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - esso non può prescindere dal fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale - pur riconoscendo la sussistenza di alcuni degli elementi sintomatici summenzionati e non soffermandosi, invece, sull'esistenza di ciascuno degli indicatori individuati dalla difesa tanto nell'atto di ricorso quanto nella memoria difensiva - ha adeguatamente motivato l'esclusione del regime ex art. 81 cod. pen. in forza della sola ma dirimente circostanza che la bancarotta realizzata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a dispetto della contiguità temporale tra i diversi fatti, fosse la conseguenza di scelte imprenditoriali successive al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, pertanto, non riconducibili all'esistenza di un programma criminoso unico per entrambi i reati di bancarotta; Ritenuto, infine, che privo di rilievo risulta essere il vincolo della continuazione tra i fatti di bancarotta a danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i reati di truffa e appropriazione indebita commessi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. così come riconosciuto da altra sentenza della Corte di appello di Bologna in quanto dalla motivazione di quest'ultima emerge che, in quella sede, le due società avevano operato in concerto tra loro dando attuazione ad un'unica ideazione criminosa sfruttando, peraltro, il collegamento esistente tra le due il quale, seppur non smentito dalla sentenza impugnata, non è ex se sufficiente ad includere anche la bancarotta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in tale originario disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de
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