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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11537/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificate con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 (

1. Corte appello Napoli del 10/10/2013;

2. Corte appello Napoli del 06/11.2014;

3. Corte appello Napoli del 29/06/2016) e la sentenza (n. 4) emessa dalla Corte appello di Napoli il 20/02/2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza sub

4. della Corte appello Napoli del 20/02/2019, irr. il 18/02/2021, pari ad anni 8 di reclusione.

Nella determinazione delle pene in aumento, il G.E. ha mantenuto l'entità delle pene in aumento di cui al precedente provvedimento, del 10/12/2019 (che aveva unificato in executivis i reati di cui alle sentenze corte appello Napoli del 06/11/2014, irr. 24/12/2914, e corte appello Napoli del 10/10/2013, irr. 25/02/2014) già stabilite in anni 3 mesi 4 di reclusione ed 800 di multa, limitandosi a rideterminare in egual misura l'aumento per la continuazione per il reato giudicato con sentenza Corte appello Napoli 29/06/2016 irr. 08/11/2017.

L'operato del Giudice dell'esecuzione risulta pertanto del tutto corretto.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificate con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 ( 1. Corte appello Napoli del 10/10/2013; 2. Corte appello Napoli del 06/11.2014; 3. Corte appello Napoli del 29/06/2016) e la sentenza (n. 4) emessa dalla Corte appello di Napoli il 20/02/2019. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza sub 4. della Corte appello Napoli del 20/02/2019, irr. il 18/02/2021, pari ad anni 8 di reclusione. Nella determinazione delle pene in aumento, il G.E. ha mantenuto l'entità delle pene in aumento di cui al precedente provvedimento, del 10/12/2019 (che aveva unificato in executivis i reati di cui alle sentenze corte appello Napoli del 06/11/2014, irr. 24/12/2914, e corte appello Napoli del 10/10/2013, irr. 25/02/2014) già stabilite in anni 3 mesi 4 di reclusione ed 800 di multa, limitandosi a rideterminare in egual misura l'aumento per la continuazione per il reato giudicato con sentenza Corte appello Napoli 29/06/2016 irr. 08/11/2017. L'operato del Giudice dell'esecuzione risulta pertanto del tutto corretto. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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