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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11312/2026

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mata -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 907/2023 pubblicata il6.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].La società VHD di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la RegioneMarche chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenzaN. 10970/24 R.G.

Numero registro generale 10970/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026del sinistro verificatosi sulla S.P. 128 nel Comune di Treia in data 5.2.2019,Data pubblicazione 27/04/2026allorquando l’autoveicolo di sua proprietà, condotto nell’occasione da SandroGuardati, entrò in collisione con un cinghiale immessosi improvvisamente sullacarreggiata.

Costituitasi la Regione Marche ed istruita la causa, con sentenza n.613/2020 del 24.12.2020 il Giudice di pace di Macerata accolse la domandain favore del danneggiato.Avverso tale sentenza propose appello la Regione Marche, deducendo (perquanto ancora di interesse in questa sede) il proprio difetto di legittimazionepassiva e, in ogni caso, in ragione del mancato raggiungimento della prova, ilrigetto della domanda attorea, stante l’assenza di colpa alla stessa Regioneascrivibile e l’errata interpretazione delle risultanze processuali.Con sentenza n. 907/2023 del 6.11.2023 il Tribunale di Macerata accolsel’appello, escludendo la responsabilità della Regione Marche per il sinistrooccorso ai sensi dell’art. 2052 cc. e, ritenendo che il danneggiato non avesseadempiuto l’onere della prova a suo carico, ai sensi dell’art. 2054, comma 1,c.c., rigettò la domanda attorea.Avverso tale sentenza propone ricorso la società VHS sulla scorta di un unicomotivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

IlCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione degli Artt. 2052 e 2054 c.c.in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale, da un lato, ritenutol’applicabilità alla fattispecie di principi espressi dalla precedente GiurisprudenzaNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026in tema di responsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., dall’altro, ritenuto cheil ricorrente abbia fornito la prova circa l’inevitabilità del sinistro, nonostantesussista agli atti ampia ed esaustiva prova in tal senso e, per l’effetto, harigettato la domanda risarcitoria senza neppure applicare il principio dellacorresponsabilità del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c.”.2.1 – Allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso va premesso che la decisioneresa dal giudice d’appello è fondata su una motivazione perplessa (per un casoassai simile a quello che occupa, v. la recente Cass. n. 21149/2025), nel senso,cioè, che risulta davvero arduo individuare il file rouge sotteso alla finalestatuizione adottata, basata su confuse e continue oscillazioni tra argomentipropri, talvolta, dell’ipotesi risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c., talaltra di quelladell’art. 2052 c.c.Il Tribunale marchigiano, in pratica, dopo aver effettuato la ricognizione dellaratio decidendi della sentenza di primo grado, afferma che correttamente ladomanda risarcitoria della società è stata ricondotta all’art. 2052 c.c., benché ilGiudice di pace abbia infine - nell’egida dell’art. 2043 c.c. - ritenuto laresponsabilità della Regione per la assenza di “misure atte a contenere lacircolazione degli animali selvatici”, come la “apposizione di reti e/o barriereprotettive”.Censurando quindi l’operato del primo giudice, il Tribunale afferma che laresponsabilità aquiliana dell’ente proprietario (si richiama, a tal fine,“l’insegnamento ricevuto”) per la pretesa omessa apposizione di segnali dipericolo va rigorosamente provata dal danneggiato, sul quale grava l’onere didimostrare la colpa della P.A.

E afferma anche che non vi è un obbligoNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026generalizzato in capo alla P.A. di apporre recinzioni o di adottare altre cautele,occorrendo rapportare tale obbligo alle concrete circostanze di causa.Subito appresso, il giudice d’appello richiama però argomenti della più recentegiurisprudenza di questa Corte sul tema del concorso di presunzioni diresponsabilità tra ente proprietario della fauna selvatica, ex art. 2052 c.c., e delconducente di autoveicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., finalmente rilevando che,anche “da questo ultimo punto di vista” (v. sentenza impugnata, p. 3), occorrevaevidenziare che, al di là di un generico riferimento alla propria velocità moderata,la società appellata non aveva offerto di provare alcunché circa le modalità diconduzione del mezzo al momento del sinistro; ciò tanto più che il luogodell’incidente era in prossimità di un incrocio segnalato e che il conducente delmezzo era residente in zona, notoriamente teatro di altri sinistri della stessaspecie.

Ha poi aggiunto che lo stesso conducente aveva dichiarato di aver vistoil cinghiale mentre scendeva da una scarpata, segno inequivocabile che l’animaleera stato visto in tempo utile per evitare l’impatto.Insomma, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato realmentecomprendere se il Tribunale marchigiano abbia deciso la controversiasussumendo la fattispecie nell’ambito dell’art. 2043 o dell’art. 2052 c.c., neppureessendo possibile ritenere - in siffatte condizioni - che siano state in realtàadottate due autonome rationes decidendi.2.2 - Ciononostante, l’esame del ricorso che occupa non può condurre allacassazione della impugnata sentenza, giacché le censure articolate dalla societànon denunciano specificamente i profili prima evidenziati.

Questa, Corte - stantela natura vincolata del giudizio di legittimità - non può dunque rilevareN. 10970/24 R.G.

Numero registro generale 10970/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026officiosamente i suddetti vizi della sentenza stessa e cassarla in relazione aData pubblicazione 27/04/2026censure non avanzate con l’impugnazione, fatte salve ben specifiche ipotesi(come, ad es., in caso di difetto originario del contraddittorio), non ricorrentinella specie.3.1 - Ciò posto, e prima di entrare in medias res, si impongono alcuneconsiderazioni di sistema.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene.

Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome, quale l’odierna ricorrente, provvedonoin base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1,comma 3, legge n. 157 del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diprecisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente.

In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilsinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda.

In ogni caso, il contenuto fattuale della provaNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026che l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v.

Cass. n. 2526/2026).4.1 - Può adesso scrutinarsi l’unico motivo proposto dalla società ricorrente, nonsenza evidenziare che nella memoria illustrativa si discute di un secondo motivoche essa avrebbe proposto, su questioni (pretesa violazione degli artt. 115, 132e 356 c.p.c., per travisamento della prova documentale e testimoniale), in realtànon riconducibili specificamente alle censure tempestivamente avanzate conl’unico mezzo.Ebbene, con quest’ultimo, la società ha in realtà agitato tre specifici profili dicensura, con cui si lamenta: a) l’erroneità del riferimento operato dal Tribunalealla giurisprudenza riferibile all’ipotesi risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.,questione di cui s’è già detto; b) la mancata condanna della Regione, almeno, alrisarcimento del 50% del danno subito, in forza del concorso di presunzioni exartt. 2052 e 2054 c.c.; c) il malgoverno del Tribunale delle risultanze istruttorie.4.2 - Fermo quanto già detto circa la mancanza di una specifica censura sullanatura perplessa della motivazione dell’impugnata sentenza, le doglianzeinerenti alla corretta applicazione dell’art. 2052 c.c. e la valutazione delle provea sostegno della domanda proposta sotto tale profilo sono inammissibili ocomunque infondate.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza impugnata, nella parte in cui ha comunque ricondotto la domandarisarcitoria in questione all’ambito della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (difatto, neutralizzando anche l’erroneo riferimento operato dal Tribunale allanecessità di provare la colpa specifica della Regione, dunque all’art. 2043 c.c.),si pone sostanzialmente in linea con i principi enunciati da questa Corte in ordineall’ambito di applicazione della responsabilità da custodia di animali, primatratteggiati.4.3 - Per soffermarsi sulle sole questioni ancora da definire [ossia, quelle sub b)e c) del par. 4.1], occorre qui anzitutto evidenziare che la regola del “concorsofra le due presunzioni” è, ad oggi, principio superato.Questa Corte di legittimità - con la sentenza già citata in premessa - ha ritenutoche non possa in alcun modo ulteriormente reputarsi fondata la conclusione perla quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicolo ed un animale(domestico o selvatico) «quando non sia possibile accertare l’effettiva dinamicadel sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo unodei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilitàgraverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti,ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi senessuno raggiunga la prova liberatoria».In particolare, la Corte ha da ultimo cristallizzato il principio secondo cui “vadefinitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta datale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica delsinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell’evento dannososia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamentoNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’animale), l’attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, malimitatamente alla quota della metà, in virtù dell’operatività di «due presunzioniconcorrenti», in realtà insussistenti” (così, Cass. 2526/2026).Sulla scorta di questa premessa, il giudice di appello, ritenendo nonsufficientemente provata l’esatta dinamica del sinistro, ha correttamente esclusouna qualsiasi responsabilità a carico dell’ente regionale.4.4 - Quanto al profilo sub c), si tratta di censure attinenti al preteso malgovernodelle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento è riservato al giudice di meritoed è censurabile in questa sede di legittimità nelle sole ipotesi segnate da Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020, che qui non ricorrono.

Del resto, che si tratti diquestioni fattuali è sostanzialmente “confessato” dalla ricorrente in memoria,laddove tali profili vengono più volte ascritti a “travisamento revocatorio dellerisultanze processuali”.5.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G.

Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data25.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mata -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 907/2023 pubblicata il6.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].La società VHD di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la RegioneMarche chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenzaN. 10970/24 R.G. Numero registro generale 10970/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026del sinistro verificatosi sulla S.P. 128 nel Comune di Treia in data 5.2.2019,Data pubblicazione 27/04/2026allorquando l’autoveicolo di sua proprietà, condotto nell’occasione da SandroGuardati, entrò in collisione con un cinghiale immessosi improvvisamente sullacarreggiata. Costituitasi la Regione Marche ed istruita la causa, con sentenza n.613/2020 del 24.12.2020 il Giudice di pace di Macerata accolse la domandain favore del danneggiato.Avverso tale sentenza propose appello la Regione Marche, deducendo (perquanto ancora di interesse in questa sede) il proprio difetto di legittimazionepassiva e, in ogni caso, in ragione del mancato raggiungimento della prova, ilrigetto della domanda attorea, stante l’assenza di colpa alla stessa Regioneascrivibile e l’errata interpretazione delle risultanze processuali.Con sentenza n. 907/2023 del 6.11.2023 il Tribunale di Macerata accolsel’appello, escludendo la responsabilità della Regione Marche per il sinistrooccorso ai sensi dell’art. 2052 cc. e, ritenendo che il danneggiato non avesseadempiuto l’onere della prova a suo carico, ai sensi dell’art. 2054, comma 1,c.c., rigettò la domanda attorea.Avverso tale sentenza propone ricorso la società VHS sulla scorta di un unicomotivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. IlCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione degli Artt. 2052 e 2054 c.c.in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale, da un lato, ritenutol’applicabilità alla fattispecie di principi espressi dalla precedente GiurisprudenzaNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026in tema di responsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., dall’altro, ritenuto cheil ricorrente abbia fornito la prova circa l’inevitabilità del sinistro, nonostantesussista agli atti ampia ed esaustiva prova in tal senso e, per l’effetto, harigettato la domanda risarcitoria senza neppure applicare il principio dellacorresponsabilità del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c.”.2.1 – Allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso va premesso che la decisioneresa dal giudice d’appello è fondata su una motivazione perplessa (per un casoassai simile a quello che occupa, v. la recente Cass. n. 21149/2025), nel senso,cioè, che risulta davvero arduo individuare il file rouge sotteso alla finalestatuizione adottata, basata su confuse e continue oscillazioni tra argomentipropri, talvolta, dell’ipotesi risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c., talaltra di quelladell’art. 2052 c.c.Il Tribunale marchigiano, in pratica, dopo aver effettuato la ricognizione dellaratio decidendi della sentenza di primo grado, afferma che correttamente ladomanda risarcitoria della società è stata ricondotta all’art. 2052 c.c., benché ilGiudice di pace abbia infine - nell’egida dell’art. 2043 c.c. - ritenuto laresponsabilità della Regione per la assenza di “misure atte a contenere lacircolazione degli animali selvatici”, come la “apposizione di reti e/o barriereprotettive”.Censurando quindi l’operato del primo giudice, il Tribunale afferma che laresponsabilità aquiliana dell’ente proprietario (si richiama, a tal fine,“l’insegnamento ricevuto”) per la pretesa omessa apposizione di segnali dipericolo va rigorosamente provata dal danneggiato, sul quale grava l’onere didimostrare la colpa della P.A. E afferma anche che non vi è un obbligoNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026generalizzato in capo alla P.A. di apporre recinzioni o di adottare altre cautele,occorrendo rapportare tale obbligo alle concrete circostanze di causa.Subito appresso, il giudice d’appello richiama però argomenti della più recentegiurisprudenza di questa Corte sul tema del concorso di presunzioni diresponsabilità tra ente proprietario della fauna selvatica, ex art. 2052 c.c., e delconducente di autoveicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., finalmente rilevando che,anche “da questo ultimo punto di vista” (v. sentenza impugnata, p. 3), occorrevaevidenziare che, al di là di un generico riferimento alla propria velocità moderata,la società appellata non aveva offerto di provare alcunché circa le modalità diconduzione del mezzo al momento del sinistro; ciò tanto più che il luogodell’incidente era in prossimità di un incrocio segnalato e che il conducente delmezzo era residente in zona, notoriamente teatro di altri sinistri della stessaspecie. Ha poi aggiunto che lo stesso conducente aveva dichiarato di aver vistoil cinghiale mentre scendeva da una scarpata, segno inequivocabile che l’animaleera stato visto in tempo utile per evitare l’impatto.Insomma, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato realmentecomprendere se il Tribunale marchigiano abbia deciso la controversiasussumendo la fattispecie nell’ambito dell’art. 2043 o dell’art. 2052 c.c., neppureessendo possibile ritenere - in siffatte condizioni - che siano state in realtàadottate due autonome rationes decidendi.2.2 - Ciononostante, l’esame del ricorso che occupa non può condurre allacassazione della impugnata sentenza, giacché le censure articolate dalla societànon denunciano specificamente i profili prima evidenziati. Questa, Corte - stantela natura vincolata del giudizio di legittimità - non può dunque rilevareN. 10970/24 R.G. Numero registro generale 10970/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026officiosamente i suddetti vizi della sentenza stessa e cassarla in relazione aData pubblicazione 27/04/2026censure non avanzate con l’impugnazione, fatte salve ben specifiche ipotesi(come, ad es., in caso di difetto originario del contraddittorio), non ricorrentinella specie.3.1 - Ciò posto, e prima di entrare in medias res, si impongono alcuneconsiderazioni di sistema.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome, quale l’odierna ricorrente, provvedonoin base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1,comma 3, legge n. 157 del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diprecisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente. In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilsinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della provaNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026che l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).4.1 - Può adesso scrutinarsi l’unico motivo proposto dalla società ricorrente, nonsenza evidenziare che nella memoria illustrativa si discute di un secondo motivoche essa avrebbe proposto, su questioni (pretesa violazione degli artt. 115, 132e 356 c.p.c., per travisamento della prova documentale e testimoniale), in realtànon riconducibili specificamente alle censure tempestivamente avanzate conl’unico mezzo.Ebbene, con quest’ultimo, la società ha in realtà agitato tre specifici profili dicensura, con cui si lamenta: a) l’erroneità del riferimento operato dal Tribunalealla giurisprudenza riferibile all’ipotesi risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.,questione di cui s’è già detto; b) la mancata condanna della Regione, almeno, alrisarcimento del 50% del danno subito, in forza del concorso di presunzioni exartt. 2052 e 2054 c.c.; c) il malgoverno del Tribunale delle risultanze istruttorie.4.2 - Fermo quanto già detto circa la mancanza di una specifica censura sullanatura perplessa della motivazione dell’impugnata sentenza, le doglianzeinerenti alla corretta applicazione dell’art. 2052 c.c. e la valutazione delle provea sostegno della domanda proposta sotto tale profilo sono inammissibili ocomunque infondate.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza impugnata, nella parte in cui ha comunque ricondotto la domandarisarcitoria in questione all’ambito della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (difatto, neutralizzando anche l’erroneo riferimento operato dal Tribunale allanecessità di provare la colpa specifica della Regione, dunque all’art. 2043 c.c.),si pone sostanzialmente in linea con i principi enunciati da questa Corte in ordineall’ambito di applicazione della responsabilità da custodia di animali, primatratteggiati.4.3 - Per soffermarsi sulle sole questioni ancora da definire [ossia, quelle sub b)e c) del par. 4.1], occorre qui anzitutto evidenziare che la regola del “concorsofra le due presunzioni” è, ad oggi, principio superato.Questa Corte di legittimità - con la sentenza già citata in premessa - ha ritenutoche non possa in alcun modo ulteriormente reputarsi fondata la conclusione perla quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicolo ed un animale(domestico o selvatico) «quando non sia possibile accertare l’effettiva dinamicadel sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo unodei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilitàgraverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti,ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi senessuno raggiunga la prova liberatoria».In particolare, la Corte ha da ultimo cristallizzato il principio secondo cui “vadefinitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta datale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica delsinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell’evento dannososia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamentoNumero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’animale), l’attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, malimitatamente alla quota della metà, in virtù dell’operatività di «due presunzioniconcorrenti», in realtà insussistenti” (così, Cass. 2526/2026).Sulla scorta di questa premessa, il giudice di appello, ritenendo nonsufficientemente provata l’esatta dinamica del sinistro, ha correttamente esclusouna qualsiasi responsabilità a carico dell’ente regionale.4.4 - Quanto al profilo sub c), si tratta di censure attinenti al preteso malgovernodelle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento è riservato al giudice di meritoed è censurabile in questa sede di legittimità nelle sole ipotesi segnate da Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020, che qui non ricorrono. Del resto, che si tratti diquestioni fattuali è sostanzialmente “confessato” dalla ricorrente in memoria,laddove tali profili vengono più volte ascritti a “travisamento revocatorio dellerisultanze processuali”.5.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Numero registro generale 10970/2024N. 10970/24 R.G. Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 11312/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data25.2.2026.Il Presidente
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