CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 18401/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. del Riesame di FoggiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],con cui ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato ilricorso, promosso ex art. 324 cod. proc. pen., nell’interesse di AntonioMontemorra avverso il decreto del Pubblico Ministero di sequestro della copiaforense del suo dispositivo cellulare.Il procedimento che ha condotto al sequestro si è sviluppato nel modoseguente.Nel corso di un servizio di osservazione, in data 29 settembre 2025, inesito alla perquisizione personale e domiciliare, la polizia giudiziaria avevasottoposto a sequestro sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, unbilancino di precisione e il telefono cellulare dell’indagato [OSCURATO:PERSONA].Con decreto del 30 settembre 2025, il Pubblico Ministero aveva convalidato ilsequestro probatorio di tutti tali beni, ivi compreso il telefono cellulare. Avversoil decreto di convalida, l’indagato aveva proposto riesame rilevando, fra gli altrimotivi, la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria e al rapportodiretto o pertinenziale tra il bene sequestrato e l’illecito contestato. Nelle moredella procedura incidentale, il Pubblico Ministero, alla presenza dei difensoridell’indagato, aveva conferito incarico ad un [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360 cod.proc. pen., di estrapolare copia forense del telefono e acquisire contenutiinerenti l’acquisto, la detenzione o la cessione di sostanze stupefacenti,concedendo il termine di 30 giorni dall’inizio delle operazioni peritali fissato al 13ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame, in data 22 ottobre 2025, avevaannullato il decreto di convalida del sequestro del telefono cellulare, ravvisando ilvizio di motivazione lamentato.Con successivo decreto del 24 ottobre 2025, il Pubblico Ministero aveva,indi, disposto il sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. della copiaforense del telefono nel frattempo estratta dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, con il provvedimento oggi impugnato, ha rigettato la richiestadi riesame avverso tale ultimo decreto di sequestro.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo di propriodifensore, formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alrigetto della doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine allafinalità del sequestro. Con l’ordinanza di annullamento il Tribunale del riesameaveva affermato che il difetto di motivazione del decreto di convalida non potevaessere colmato attraverso la eterointegrazione del provvedimento con il richiamoal successivo atto di accertamento tecnico irripetibile. L’ordinanza impugnata,invece, - osserva il ricorrente - ha legittimato la eterointegrazione, in quantoha ritenuto legittimo il nuovo sequestro della copia forense, nonostante lastessa non avrebbe dovuto essere estratta.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per esserestato indebitamente proseguito l’accertamento tecnico dopo l’annullamento delprovvedimento di sequestro. Secondo il difensore la copia forense, in quantoprodotto di un accertamento disposto a seguito di un sequestro annullato, nonavrebbe potuto essere sequestrata.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato in quanto in contraddizione con quella resa con ilprovvedimento di annullamento del primo sequestro. In tesi difensiva lamotivazione del nuovo decreto di sequestro riprodurrebbe quella del primodecreto, annullata in quanto ritenuta meramente esplorativa.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa,conseguente al fatto che il telefono, dopo l’annullamento del decreto disequestro, non era stato restituito immediatamente all'indagato, conconseguente inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.Il difensore dell’indagato ha presentato una memoria con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto deducono il viziodella contraddittorietà della motivazione, rispetto alle ragioni individuatenell’ordinanza di accoglimento del primo riesame, ovvero un vizio non rilevabilein questa sede. In proposito deve ribadirsi che avverso il provvedimentoimpugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art.325 cod. proc. pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a normadegli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, lapersona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto allaloro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione dilegge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nelconcetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o lamanifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett.e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erroneaapplicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c)[Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione diviolazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione anorma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. . citato, rientrano sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta,che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico edautonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), cod. proc. pen. (exmultis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916).2.1. In ogni caso, si osserva che il primo annullamento era stato dispostoin ragione del difetto di motivazione del decreto di convalida del sequestroprobatorio, non integrabile con il riferimento a successive risultanze, nelrispetto del principio per cui il decreto di sequestro probatorio - così come ildecreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Rv.269664) e del principio per cui al mancato assolvimento di tale onere non puòsopperire il Tribunale del Riesame, trattandosi di prerogativa esclusiva delPubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e diassumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 39187del 17/09/2021, Rv. 282200; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv.277989). Questa Corte ha più volte affermato che, nel caso di sequestroprobatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamenteanche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, ildecreto del pubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenutoe non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumentodi comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempientro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838).Tuttavia, nel caso in esame il provvedimento di sequestro confermato conl’ordinanza impugnata ha ad oggetto non già il telefono cellulare, bensì la copiaforense del telefono. Il Tribunale del riesame, a differenza di quanto sostenutodal ricorrente, si è soffermato anche sul requisito della proporzionalità dellamisura reale, rilevando che il Pubblico Ministero aveva illustrato le ragionisottese all’apposizione del vincolo reale sulla copia forense estratta dal telefono,ovvero la necessità di verificare l’esistenza di conversazioni o contatti utili aconfermare l’ipotesi accusatoria del coinvolgimento dell’indagato in attività dispaccio di sostanze stupefacenti e di individuare i suoi canali di rifornimento.3.Il secondo motivo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione di leggeper essere stato l’accertamento tecnico indebitamente proseguito dopol’annullamento del provvedimento di sequestro e per non essere stato il telefonoimmediatamente restituito dopo tale annullamento con conseguenteinutilizzabilità dei dati estrapolati, sono manifestamente infondati. In proposito èsufficiente osservare come il Tribunale abbia puntualizzato che l’accertamentotecnico ex art. 360 cod. proc. pen. era stato espletato prima del depositodell’ordinanza di annullamento e che, a seguito di tale annullamento, il telefonoera stato tempestivamente restituito. L’accertamento irripetibile era statodisposto ed espletato, dunque, prima dell’annullamento del primo sequestro eaveva consentito la selezione del materiale oggetto di definitiva apprensione incontraddittorio fra le parti.Il fatto che il primo decreto di sequestro del telefono fosse stato annullatoè del tutto irrilevante ai fini della legittimità del vincolo apposto sulla copiaforense estratta da tale telefono. Infatti, come rilevato da tempo dallagiurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impediscel'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento delsequestro (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 – 01; Sez. 2, n. 40831del 09/09/2016, Rv. 267610; Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep. 2003, Rv.223739). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatoriosuccessivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle proveillegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevederel'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente alcaso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove insè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previstedalla legge (Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318; Sez. 6, n. 3460 del13/02/1998, Rv. 210089).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Deciso in Roma il 21 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]