CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Napolitano, con domiciliazione digitale come per legge- ricorrente -controin persona del Curatore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Scetti e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2451/2023depositata il 24/07/2023;Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. I fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti:a seguito di un incendio propagatosi il 1/01/2016 nel capannonecondotto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di GianniniDomenico e Francesco, in seguito [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimaformulò richiesta di indennizzo ad [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù della polizzaassicurativa n. 6562851;- venne redatto tra le parti in causa un “Processo verbale di perizia”e raggiunto un accordo sull’entità dei danni, stimaticomplessivamente in € 198.000,00 oltre a € 11.000,00 per speseperitali, per un ammontare complessivo di € 209.000,00: importoche l’assicurazione non corrispose, reputando la polizza inoperante;la [OSCURATO:SOCIETA]. cedette ad alcuni creditori parte del creditoindennitario per l’importo di € 162.034,06 e propose, innanzi alTribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorso per decretoingiuntivo per il credito di cui era rimasta titolare, pari a €43.965,94;2. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al suddetto decreto, eccependopreliminarmente la litispendenza/continenza, in relazione alprecedente giudizio promosso dall’assicurazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di alcuni cessionari del credito,avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del creditorisarcitorio;a seguito del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. entrambi i processi furonointerrotti e poi riassunti;nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente innanzi alTribunale di Milano, in virtù dell’adesione del fallimento all’eccezionedi litispendenza da parte del fallimento, il decreto ingiuntivo furevocato e le parti rimesse innanzi al Tribunale di Monza, dove lar.g. n. 18193/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026causa venne riassunta dal fallimento e poi riunita al giudizio diData pubblicazione 07/09/2026accertamento negativo promosso da [OSCURATO:PERSONA];tale giudizio fu definito con la sentenza n. 1381/2020, con la quale ilTribunale di Monza respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo il sinistroindennizzabile e condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al Fallimentol’importo di € 43.965,94; in motivazione il Tribunale rilevò che icessionari dei crediti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]., ex [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] efigli spa e AEG Legno) non avevano diritto ad alcun indennizzo, inquanto le cessioni non avevano determinato alcun trasferimento dicredito in loro favore.3. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. promosse, nell’anno 2021,un altro giudizio innanzi al Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo di euro 165.034,06,dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo del creditoindennitario e quello già ottenuto in virtù della sentenza n.1381/2020 del Tribunale di Monza.4. Con sentenza n. 1369/2022, pubblicata il 14/06/22, il Tribunale diMonza, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata daAviva, respinse la domanda del Fallimento e condannò l’attrice arifondere alla convenuta le spese di giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propose appello chiedendo l’integraleriforma della sentenza.6. Si costituì in fase d’impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. che, in viapreliminare, eccepì il difetto di legittimazione attiva del Fallimento, el’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.e, in via principale, chiese il rigetto dell’appello.7. La Corte territoriale, con la sentenza n. 2451 del 24/07/2023, haaccolto l’impugnazione del Fallimento e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. diGiannini Domenico e Francesco dell’importo di € 105.386,31 oltrer.g. n. 18193/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026interessi legali dal 18/11/2016 sino alla data della domandaData pubblicazione 07/09/2026giudiziale e interessi nella misura di cui all’art. 1284, quarto comma,cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché allespese del doppio grado di giudizio.8. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con due motivi diricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Resiste concontroricorso il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.9. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, con termine disessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce: violazione e falsaapplicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e dell’art. 12 disp. prel. cod.civ., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale omesso di considerare il vincolo delgiudicato derivante dalla sentenza n. 1381 del 2020 del Tribunale diMonza in ordine all’inesistenza delle cessioni di credito operate dallaGiannini [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché questa e per essa il Fallimento,era rimasta titolare del credito di oltre centosessantamila euro, chenon era stato, quindi, azionato.2. Con il secondo motivo è dedotta: violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che laprescrizione del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. e di poi del Fallimentodella stessa società decorresse dal passaggio in giudicato dellasentenza n. 1381 del 20202 del Tribunale di Monza, cosicché almomento della proposizione dell’azione di condanna da parte del3. I motivi, congiuntamente scrutinati, in quanto strettamenteconnessi, poiché il secondo è dipendente dal primo e anzi necostituisce lo sviluppo, sono fondati.r.g. n. 18193/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026Ciò in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]., in base all’affermazione di cui allaData pubblicazione 07/09/2026sentenza del Tribunale di Monza n. 1381 del 23/10/2020, nonimpugnata e quindi passata in giudicato il 23/04/2021, didichiarazione dell’originaria nullità delle cessioni del creditoindennitario, era rimasta titolare delle posizioni creditorie ritenute,da essa stessa, ma infondatamente, cedute a terzi (e infatti nessuncredito era stato riconosciuto in capo alle cessionarie) e, quindi, benavrebbe potuto fare valere, quantomeno in via cautelativa, neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. le proprie ragioni creditorie per lo stessoammontare.La stessa iniziativa avrebbe potuto assumere tempestivamente,ugualmente in via cautelativa e sin dal momento, nel corso dell’anno2018, e precisamente il 6/09/2018, allorché la curatela fallimentaresi costituì nel giudizio r.g. n. 14733/2016 del Tribunale di Monza,dell’assunzione della posizione processuale della [OSCURATO:SOCIETA].. Larelativa iniziativa venne assunta, e peraltro solo con riferimento auna parte dal credito, dal Fallimento tardivamente nell’anno 2021,con l’insaturazione del giudizio concluso in primo grado dallasentenza del Tribunale di Monza n. 1369 del 14/06/2022, riformatadalla sentenza della Corte territoriale qui in scrutinio.A tanto consegue che non avendo né la società ancora in bonis né ilche decorreva da quando il diritto poteva essere fatto valere e,dunque, ben prima del passaggio in giudicato della sentenza n. 1381del 2020 del Tribunale di Monza, la prescrizione biennale in materiaassicurativa, ai sensi dell’art. 2952, comma secondo, cod. civ., nellaformulazione all’epoca vigente, era già maturata.4. La Corte di merito ha errato nel ritenere che la pendenza del giudiziopoi concluso dalla sentenza n. 1381 del 2020 costituisse validoimpedimento giuridico al decorso della prescrizione, in modo taleche l’azione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguita dalr.g. n. 18193/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026Data pubblicazione 07/09/2026contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, costituivaun impedimento di mero fatto e non di diritto all’esercizio del diritto(Cass. 6/06/2020 n. 7583): sicché non influiva, di per sé sola, inalcun modo sul decorso del termine prescrizionale e, tanto meno, sulc.d. exordium praescriptionis.5. Giova ribadire che l’ignoranza della titolarità di un diritto, ossia lamancata consapevolezza circa la possibilità di esercitarlo, nonintegra un’ipotesi di impedimento giuridico, rilevante ai fini dellascriminante della mancato esercizio di atti interruttivi dellaprescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali nonè compresa l’ignoranza del proprio diritto da parte del titolare, daqualsiasi causa determinata, purché non imputabile a fatto dolosodella controparte, o il ritardo nell’accertamento del diritto (sul puntoin via generale, si veda di recente Cass. 29/06/2025 n. 17451 e inpassato Cass. 28/07/1980, n. 4851).Deve, peraltro, rilevarsi che, dagli atti di causa utilmente scrutinabiliin questa sede, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non aveva inalcun modo agito anche al fine di far valere i crediti oggetto dellecessioni dichiarate nulle, cosicché la decisione della Corte di meritodi riconoscere un credito superiore a quello di oltre quarantatremilaeuro originariamente riconosciuto in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,risulta pure errata.In altri termini, se una sentenza dichiara inesistente o nulla unacessione di credito (sia pure, almeno in tesi, errando) quellacessione di credito deve ritenersi come mai avvenuta e maiproduttiva di effetti. La corte territoriale ha, così, confuso il dies aquo di produzione degli effetti (il passaggio in giudicato) con laretroattività degli effetti stessi: dichiarato nullo un contrattostipulato in tempo anteriore, quel contratto è considerato nullo eprivo di effetti fin dalla sua conclusione; non perde validità oggi, mada oggi si accerta che non l’ha mai avuta. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] prima, efallimento poi, sono rimasti creditori ed avevano l’onere dir.g. n. 18193/2023ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 18193/2023Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 25098/2026interrompere la prescrizione. Né si discute ‒ così neppure potendoData pubblicazione 07/09/2026affrontarsi di ufficio la questione ‒ se la lite tra chi si affermainfondatamente cessionario e il debitore ceduto effettivamenteproduca ‒ o meno ‒ l’effetto interruttivo-sospensivo dellaprescrizione del credito rispetto al cedente.6. Il ricorso, in conclusione, è fondato.7. La sentenza impugnata è pertanto cassata e, poiché sono necessariaccertamenti in fatto in ordine all’esatta individuazione della data didecorrenza della prescrizione biennale, comunque anteriore al23/10/2020, data di pubblicazione della sentenza n. 1380 delTribunale di Monza, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano,in diversa composizione personale, che, nel riesaminare il gravameuniformandosi a quanto in questa sede statuito, provvederà aregolare anche le spese di questa fase del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 2/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 18193/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7