CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13407/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avversol’ordinanza pronunciata in data 12 novembre 2025 con la quale il Tribunale di Milanoha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emessodal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 18 settembre2025.2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degliartt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazionealla sussistenza del reato presupposto del delitto di ricettazione.Gli elementi posti a fondamento delle decisioni dei giudici di merito nonfornirebbero elementi indiziari sufficienti a dimostrare la provenienza delittuosa deldenaro sottoposto a sequestro.La motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il fumusdel reato di ricettazione sarebbe fondata su circostanze congetturali, prive di alcunfondamento logico-fattuale, e su un percorso argomentativo sfornito dellanecessaria individuazione della tipologia del reato presupposto.I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimentoall’accertata suddivisione del denaro in banconote di piccolo taglio ed allainverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall’indagato in ordine alla provenienzadel denaro, senza indicare quale sarebbe il delitto presupposto, senza specificare ilnesso di derivazione tra il denaro sequestrato e la riferibilità dello stesso alricorrente e senza argomentare in ordine al rapporto di pertinenzialità tra denaro insequestro e reato presupposto.Il Tribunale si sarebbe limitato ad un mero richiamo formale a quantoaffermato dal primo giudice in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 131-ter d.lgs. 385/1993 ed alla riconducibilità della condotta ad una attività diintermediazione di servizi di pagamento, senza individuare in alcun modo glielementi logico-fattuali da cui desumere tale ipotetica ed esplorativa affermazionecon conseguente apparenza della motivazione.La difesa ha sostenuto, infine, che il semplice possesso di somme ingenti didenaro, quantunque ingiustificato, deve essere considerato un fatto neutro sotto ilprofilo delle condotte penalmente sanzionate, non sussistendo un obbligo dideposito in banca dei valori nella propria disponibilità a seguito delladepenalizzazione del reato di possesso ingiustificato di valori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate.La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all’individuazionedella tipologia dell’ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, incaso di contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è possibile addivenire asequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamentericettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimoniopresupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia,pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»;nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non mass. e Sez. 2, n.26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563-01).Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolopuò essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reatopresupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenzialeper la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01: «con riguardo allo standard probatoriorichiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento disequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede unavalutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», masia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazioneemergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente lacongruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misuracautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01);sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravementeindiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazionedella responsabilità dell'indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione,Rv. 265433-01: «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice devevalutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso unaverifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto lecontestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della qualepossa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità diun- giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»).2. In applicazione di tali principi ermeneutici, si deve rilevare che lamotivazione impugnata risulta apparente in quanto desume la provenienzadelittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell’importoe della suddivisione in banconote di piccolo taglio della somma sequestrata,dell’inattendibilità della versione dell’indagato nonché della modesta entità deiredditi lecitamente percepiti dall’[OSCURATO:PERSONA], elementi ambigui e privi di univocitàindiziaria, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti ladisponibilità della somma di denaro da parte del ricorrente.Si tratta, infatti, di indicazioni meramente congetturali, che riguardano lanatura di quanto sequestrato e la personalità dell'indagato, che tuttavia nonindicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipoteticaillecita detenzione della somma vincolata (art. 131-ter d.lgs. 385/1993).La natura congetturale delle affermazioni dei giudici del riesame induce aritenere l’ordinanza impugnata priva di una reale motivazione in ordine alla possibileprovenienza delittuosa del denaro in sequestro intesa come derivazione da unaspecifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificatopossesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022,Dedej, non massimata).La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hannoindotto i giudici del riesame a ricondurre l’accertata detenzione della somma pari a229.940,00 euro ad una specifica fattispecie incriminatrice; l'apparatoargomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisitiminimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparireassolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito conconseguente violazione di legge sub specie carenza assoluta di motivazione.3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Milano in data 18 settembre 2025 nonché la restituzioneall'avente diritto di quanto in sequestro. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 18.09.2025 ed ordina larestituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria perl'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenzaai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]