CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 43909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona il 12/1/2021 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 161,179, 185 e 601 cod.proc.pen. in quanto la Corte d'Appello riteneva rituale la notifica della citazione in appello al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, codice di rito sulla base del mancato rinvenimento del prevenuto in località Castel di Lama, attestata dai C:C incaricati della notificazione. La difesa deduce che, avendo il prevenuto dichiarato il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA] 310 in [OSCURATO:PERSONA], la citazione doveva essere notificata in detto luogo, anche mediante consegna a persona convivente o al portiere, a prescindere dal mancato rinvenimento dell'interessato. Dalla nota dei CC della Stazione di Villa S. Antonio nulla emerge in ordine all'insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato, essendosi gli stessi limitati a riferire circa il mancato rinvenimento dell'imputato senza rappresentare le esatte ragioni dell'impossibilità di notificazione. Da tanto, per costante giurisprudenza, consegue la nullità assoluta ed insanabile della notificazione eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.12eccezione proposta è inammissibile in quanto tardivamente dedotta. La giurisprudenza di legittimità ritiene che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, concernente la violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella nol:ifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002; nel senso della riconducibilità della violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio anche Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Rv. 265710; Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268809). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 30 settembre 2022 Il consigli