CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 18770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iustizia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 4862/2023 depositata l’11 agosto 2023.Numero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026Udita la relazione svolta nella udienza del 28 maggio 2026 dalla ConsiglieraData pubblicazione 09/06/2026Stefania Billi.La controversia ha ad oggetto un invito al pagamento (n. 1360-19REGISTRO 2017) emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., per conto delTribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inpoi ricorrenti) avente ad oggetto il versamento del contributo unificato.La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primogrado sulla base delle seguenti ragioni:- risulta incontestato che la parte appellante, come anche evidenziato dalGiudice di primo grado, al momento dell’iscrizione a ruolo della causaabbia utilizzato contrassegni relativi al contributo unificato di € 49,00, ealla marca per i diritti di notifica, € 27,00, già registrati in precedenza;- la tesi della mancata coincidenza dei contrassegni depositati dagliappellanti e dalla resistente non è stata supportata fino in fondo,mediante proposizione di querela di falso, e quindi la produzionedocumentale dell'appellata resta valida dal punto di vista probatorio;- sul punto, dunque, correttamente la sentenza impugnata afferma:“Pertanto, ad oggi, in assenza di elementi contrari forniti sul punto daparte privata, nessuna somma risulta versata a titolo di ContributoUnificato”;- ne consegue che il versamento del contributo unificato relativo alla causaiscritta al n. 19973/2017 del Ruolo Generale del Tribunale di Roma deveritenersi non effettuato;- anche la scelta dell'Ufficio di considerare il valore come indeterminabileex art. 13, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 115/2002, considerata lacarenza di elementi forniti dalla parte per la stima dell’oggetto delladomanda sotto il profilo pecuniario, deve ritenersi condivisibile;- l’importo da versare a titolo di contributo unificato è stato, quindi,correttamente determinato in € 259,00, oltre ad € 27,00 per i diritti dinotifica forfettizzati, considerata la riduzione alla metà, derivante dallaNumero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026natura di processo sommario del procedimento n. 19973/2017 delData pubblicazione 09/06/2026Tribunale di Roma, non convertito in rito ordinario.I ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentrela controparte si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12,115, 116 e 221 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. Censurano la sentenza nellaparte in cui ha ritenuto che nessuna somma è stata versata per la causan. 19973/2017 e laddove ha ritenuto la necessità della querela di falsoper accertare la coincidenza del doppio versamento del contributounificato. Deducono, in proposito, che la decisione abbia omesso lavalutazione di due circostanze determinanti:- la risultanza per tabulas delfatto che il contributo unificato è stato versato, una volta, utilizzando unamarca già registrata in precedenza e, una seconda volta in manieraesatta;- il valore della controversia ai fini fiscali era stato indicato nellanota di iscrizione in € 5.100,00, mentre i giudici avrebbero omesso divalutare «un’arbitraria quanto immotivata rideterminazione del valoreindicato dai concludenti, alla causa 19973/2017».1.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.I ricorrenti sostanzialmente chiedono un riesame dei fatti, sul presuppostodell’erroneo apprezzamento degli stessi da parte dei giudici di merito.Occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492– 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02).La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmenteriservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sottoil profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento(Sez. 6 - 5, n. 1414/2015, Rv. 634358 - 01).Numero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026Nel caso in esame la sentenza, la cui motivazione è riportata nella parteData pubblicazione 09/06/2026in fatto della presente ordinanza, ha espresso in modo compiuto, logico egiuridicamente corretto le proprie ragioni, con la conseguenza che ognicensura sulla ritenuta non corretta valutazione del materiale probatorio èpreclusa in questa sede.1.2. La violazione dell'art. 115 c.p.c., poi, può essere dedotta come vizio dilegittimità, non in riferimento all'apprezzamento delle risultanzeprobatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualorail medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta evalutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze dicui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne inconcreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli pongaalla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la suascienza personale (Cass. Sez. 1, n. 4699 del 28/02/2018, Rv. 647432 –01, Sez. 3, n. 30173 del 26/10/2021, Rv. 662643 - 01). Tali circostanzenon ricorrono nel caso in esame, come si evince dalle stesseprospettazioni del ricorso.In tema di ricorso per cassazione, dunque, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);ma tale non è la doglianza degli odierni ricorrenti.D’altro canto, la censura circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessaNumero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026Data pubblicazione 09/06/2026secondo il suo prudente apprezzamento (Sez. U, n. 20867/2020, Rv.659037 – 01 e Rv. 659037 - 02). Il motivo di ricorso non è neanchestrutturato su tale genere di censure.Ne consegue che è inammissibile la diversa doglianza che il giudice delmerito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale1.3. Il motivo è inammissibile anche con riguardo alla censura riguardanteil valore della causa, ritenuto dal Tribunale indeterminabile. Sotto taleaspetto i ricorrenti: lamentano l’omessa valutazione da parte del Giudicedel merito circa l’arbitraria quanto immotivata rideterminazione del valoredella controversia; ritengono di avere correttamente versato il contributopari ad € 98,00; censurano la sentenza, sostenendo che in essa vi siastata un’illegittima inversione dell’onere della prova con violazionedell’art. 2697 c.c. Assumono che l’indicazione del valore di causa deveritenersi sufficiente ai fini dell’importo del contributo da erogare ex art. 10c.p.c. e che era onere della controricorrente, nella sua costituzione,indicare le ragioni, di cui al controllo della cancelleria, che avevano indottoad una diversa quantificazione del valore della causa.1.4. Occorre in proposito precisare che, un fatto, è ciò che dichiara la parteal momento della iscrizione a ruolo; altro fatto, è ciò che accerta l’ufficioe, quindi in giudizio, il giudice del merito.Nel caso di specie vi è stato un accertamento in fatto del giudice del meritosul valore della controversia che rende inammissibile questo profilo dicensura, in quanto la dichiarazione di parte sul valore della causa è statacorretta dall’ufficio e tale correzione è stata condivisa dal giudice delmerito.Ne consegue che, allo stato, non rilevano più le ragioni poste afondamento della correzione operata dalla controricorrente el’accertamento in fatto, effettuato dal giudice, andava censurato nei limitidi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026Tali ragioni precludono la configurazione di una violazione dell’art. 2697Data pubblicazione 09/06/2026c.c.La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., secondo la condivisagiurisprudenza di legittimità, può, infatti, integrare motivo di ricorso percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quellanorma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie. Nel caso inesame la censura dei ricorrenti cade sulla valutazione che i giudici delmerito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, nonpuò trovare accoglimento (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 –01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01, Sez. 6 - 3, n. 18092/2020,Rv. 658840 - 01). Essa, dunque, è inammissibile.1.4. Il riesame di fatto richiesto è inammissibile, inoltre, per la presenza diuna cd doppia conforme. Questa Corte ha anche di recente chiarito chenell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012,convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizid’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente incassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. edapplicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse. (Cass., Sez. 1, n. 26774/2016, Rv. 643244 –03; Sez. U, n. 22430/2018, Rv. 650458 – 01, Sez. L, n. 20994/2019, Rv.654646 – 01, Sez. 6 - 2, n. 8320/2022, Rv. 664432 – 01, Sez. 3, n.5947/2023, Rv. 667202 - 01).Nella specie la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi dimerito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sullemedesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmenoNumero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026sostenuto il contrario. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fattoData pubblicazione 09/06/2026altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorsomotivazionale seguito dalla sentenza di primo grado.Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5c.p.c. (testo vigente ratione temporis, anteriore alla l. n. 134 del 2012),non equivale, infatti, a una revisione del "ragionamento decisorio", ossiadelle opzioni che hanno condotto il giudice di merito a una determinatasoluzione, poiché tale revisione si tradurrebbe in una nuova formulazionedel giudizio di merito, incompatibile con la funzione istituzionale dellagiurisdizione di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, n. 5024/2012, Rv. 622001 –01, Sez. 6 - 5, n. 91/2014, Rv. 629382 – 01, Sez. 3, n. 15276/2021, Rv.661628 - 01).2. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo.Ritiene il Collegio disporre la condanna alle spese anche ai sensi dell’art96, comma terzo, c.p.c., applicabile d’ufficio, quale ipotesi di sanzione dicarattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con questecumulabile. Tale sanzione, avente finalità deflattive del contenzioso, èvolta, alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. La suaapplicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo dellafattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpagrave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di«abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente(Cass., Sez. 3, n. 2354/2026, Rv. 677802 – 01, Sez. L, n. 3830/2021,Rv. 660533 – 02, Sez. 3, n. 22208/2021, Rv. 662202 - 01, Sez. 6 - 2, n.20018/2020, Rv. 659226 - 01; Sez. 6 - 3, n. 29812/2019, Rv. 656160 -01; Sez. 2, n. 27623/2017, Rv. 646080 - 01; v., altresì, Corte Cost., 6giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).Si ricorda, inoltre, che, in ordine alla quantificazione della misura, il terzocomma dell’art. 96 c.p.c., rinviando all’equità, richiama il criterio diNumero registro generale 5368/2024Numero sezionale 4644/2026Numero di raccolta generale 18770/2026proporzionalità secondo le tariffe forensi e, quindi, la somma da taleData pubblicazione 09/06/2026disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili inrelazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limitisegnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., Sez. 6 - 2, n.21570/2012, Rv. 624394 – 01, Sez. 2, n. 27623/2017, cit.; Sez. 3, n.22208/2021, Rv. 662202 – 01, cit., nonché Corte Cost., 6 giugno 2019,n. 139, cit.).Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassaammende, dell’importo liquidato in dispositivo, ex art. 3, comma 6, deld.lgs. n. 149 del 2022, vigente a decorrere dal 28 febbraio 2023.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti a pagare in favore della controricorrente le spesedel presente giudizio, che liquida nell'importo di € 500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento della somma di € 250,00 infavore della controricorrente, ex art 96, terzo comma, c.p.c., e di € 500,00in favore della cassa ammende, ex art 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 28 maggio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto