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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23264/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - controricorrente -2623 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 1092/2021;Numero registro generale 26454/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. 26454/22Rilevato che:Con sentenza del 20.4.22 n. 270, la Corte d’appello di Milanorigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA](dichiarando improcedibile contestualmente l’appelloincidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], per un profilo legatoalla notifica del medesimo appello incidentale), avverso lasentenza del tribunale di Milano che aveva accolto parzialmente(solo in punto di prescrizione delle sanzioni anni 2004 e 2005)il ricorso proposto da quest’ultima nei confronti della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], volto acontrastare la richiesta di corrispondere i contributi previdenzialidi cui era stato omesso il pagamento.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di rigetto di primogrado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorreper cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre la CassaIl Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione degli artt. 11 comma 2 e12 comma 1 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 1 comma 8 del DL n.193/16, convertito in legge n. 225/16, nonché dell’art. 4 noviesdel DL n. 34/19, convertito nella legge n. 58/19, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appelloerroneamente, aveva ritenuto validala la costituzione in giudizioNumero registro generale 26454/2022di Ader in primo e secondo grado, mediante il patrocinio di unN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026avvocato del libero foro.Data pubblicazione 15/07/2026Il primo motivo è infondato, infatti, ai fini della rappresentanzae difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione,impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, siavvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve leipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casispeciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ovevengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensidell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra ilpatrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alleipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocaturadello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una odell'altro postula necessariamente ed implicitamente lasussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno diallegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 30008/19).Dai suesposti principi, deriva che la difesa tecnica dell’Aderaffidata al legale del libero foro è del tutto legittima nei gradi diNumero registro generale 26454/2022merito e immuni dai profili di censura sollevati dal ricorrenteN, umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026come correttamente osservato dalla Corte d’appello (cfr. p. 11Data pubblicazione 15/07/2026della sentenza impugnata).Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n.53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, convertito in legge221/12 e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appelloaveva rigettato il motivo di inesistenza della notifica a mezzopec della cartella, perché ai sensi dell’art. 3 bis cit. la pec delmittente deve provenire un indirizzo risultante da pubbliciregistri.Il secondo motivo è infondato; infatti, come è statorecentemente affermato da questa Corte (Cass. sez. un. n.16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC dauna P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notificheeseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiorerigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta perl'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggettopassivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del propriocasellario, ma non anche del mittente.

Con specifico riferimentoalle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, èNumero registro generale 26454/2022stato precisato che, "In tema di notificazione a mezzo PEC dellaN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,Data pubblicazione 15/07/2026l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec noninficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro" (Cass. n. 18684 del 3/07/2023, Cass. n.15710/25).Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circal'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione dellanotifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quellotelematico presente nel pubblico registro (non potendosisicuramente ritenere tale, l'ipotetico rischio di incorrere in uncd.

"malware").Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 26 del DPR n. 602/73in combinato disposto con l’art. 60 del DPR n. 600/73 e dell’art.7 comma 6 della legge n. 890/82, come modificato dall’art. 36comma 2 quater del DL n. 248/07, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato nelvalutare valide le notifiche degli atti prodromici all’intimazione,perché i pieghi non erano stati consegnati direttamente aidestinatari e pertanto, l’agente postale avrebbe dovuto inviareuna seconda raccomandata informativa.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2948 e 2946 c.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello aveva ritenuto regolarmente notificate le cartelleNumero registro generale 26454/2022prodromiche all’avviso di intimazione senza rilevare che iNl umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026giudice di primo grado non aveva fatto riferimento alcunoData pubblicazione 15/07/2026all’esistenza delle raccomandate informative per gli atti che laBarone non aveva ricevuto a sue mani, pertanto, il dies a quoai fini della prescrizione, in mancanza di regolare notifica,coincideva con l’anno dell’omesso pagamento.Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono infondati, in quanto, la notifica dellacartella esattoriale, eseguita dal concessionario della riscossionemediante invio diretto di raccomandata con avviso diricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, delD.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona con la ricezione dell'attoda parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso diricevimento, senza necessità di una relata di notifica o diulteriori adempimenti quali la ricerca di consegnataripreferenzialmente abilitati o l'invio di una successivaraccomandata di avvenuta notifica, trovando applicazione lenorme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dellalegge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 21570/24).Nella specie, la prova del perfezionamento del procedimento dinotificazione e della relativa data è assolta mediante laproduzione della relata di notifica e/o avviso di ricevimento,recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendonecessario che l’agente della riscossione produca la copia dellacartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzodel destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo,stante la presunzione di conoscenza, di cui all’art. 1335 c.c.,superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senzasua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass.n. 23902/17): sussistevano, pertanto, gli atti interruttivi dellaprescrizione dei contributi in favore della [OSCURATO:PERSONA] forense, il cuiNumero registro generale 26454/2022Numero sezionale 2623/2026termine era, comunque, decennale, ai sensi dell’art. 6N6um deroe dlli ara ccolta generale 23264/2026Data pubblicazione 15/07/2026legge n. 247/2012.Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 13, 14 e 28 dellalegge n. 689/81 e dell’art. 20 comma 3 del d.lgs. 472/97, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello avrebbe errato nel ritenere che la legge n. 689/81 nonfosse stata violata dal giudice di primo grado, infatti, alcunaopposizione avrebbe potuto fare la ricorrente entro il termine di40 gg., perché non avrebbe potuto contestare il ruolo, inmancanza di valida notifica.Il quinto motivo è inammissibile, per carenza di specificità,perché non risulta esplicitata la censura effettivamentedenunciata e riferibile alla sentenza impugnata: infatti, ilricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti erroricontenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura digiudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, ilsingolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 33827/23, inmotivazione).

Va rilevato, inoltre, che la presunta violazionedella l. 689 1981 é estranea alla materia in argomento,concernente la riscossione mediante ruolo.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio risultante in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Numero registro generale 26454/2022Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite sia in favoreN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026dell’Ader che della [OSCURATO:PERSONA], liquidate nell’importo di €Data pubblicazione 15/07/20264.000,00, ciascuno, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% perspese generali, oltre accessori di legge, nei confronti della Cassadell’Ader.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - controricorrente -2623 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 1092/2021;Numero registro generale 26454/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. 26454/22Rilevato che:Con sentenza del 20.4.22 n. 270, la Corte d’appello di Milanorigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA](dichiarando improcedibile contestualmente l’appelloincidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], per un profilo legatoalla notifica del medesimo appello incidentale), avverso lasentenza del tribunale di Milano che aveva accolto parzialmente(solo in punto di prescrizione delle sanzioni anni 2004 e 2005)il ricorso proposto da quest’ultima nei confronti della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], volto acontrastare la richiesta di corrispondere i contributi previdenzialidi cui era stato omesso il pagamento.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di rigetto di primogrado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorreper cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre la CassaIl Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, per violazione degli artt. 11 comma 2 e12 comma 1 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 1 comma 8 del DL n.193/16, convertito in legge n. 225/16, nonché dell’art. 4 noviesdel DL n. 34/19, convertito nella legge n. 58/19, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appelloerroneamente, aveva ritenuto validala la costituzione in giudizioNumero registro generale 26454/2022di Ader in primo e secondo grado, mediante il patrocinio di unN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026avvocato del libero foro.Data pubblicazione 15/07/2026Il primo motivo è infondato, infatti, ai fini della rappresentanzae difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione,impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, siavvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve leipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casispeciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ovevengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessieconomici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensidell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non siadisponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra ilpatrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alleipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocaturadello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una odell'altro postula necessariamente ed implicitamente lasussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno diallegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 30008/19).Dai suesposti principi, deriva che la difesa tecnica dell’Aderaffidata al legale del libero foro è del tutto legittima nei gradi diNumero registro generale 26454/2022merito e immuni dai profili di censura sollevati dal ricorrenteN, umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026come correttamente osservato dalla Corte d’appello (cfr. p. 11Data pubblicazione 15/07/2026della sentenza impugnata).Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n.53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, convertito in legge221/12 e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appelloaveva rigettato il motivo di inesistenza della notifica a mezzopec della cartella, perché ai sensi dell’art. 3 bis cit. la pec delmittente deve provenire un indirizzo risultante da pubbliciregistri.Il secondo motivo è infondato; infatti, come è statorecentemente affermato da questa Corte (Cass. sez. un. n.16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC dauna P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbiaconsentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notificheeseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiorerigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta perl'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggettopassivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del propriocasellario, ma non anche del mittente. Con specifico riferimentoalle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, èNumero registro generale 26454/2022stato precisato che, "In tema di notificazione a mezzo PEC dellaN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,Data pubblicazione 15/07/2026l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec noninficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro" (Cass. n. 18684 del 3/07/2023, Cass. n.15710/25).Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circal'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione dellanotifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quellotelematico presente nel pubblico registro (non potendosisicuramente ritenere tale, l'ipotetico rischio di incorrere in uncd. "malware").Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 26 del DPR n. 602/73in combinato disposto con l’art. 60 del DPR n. 600/73 e dell’art.7 comma 6 della legge n. 890/82, come modificato dall’art. 36comma 2 quater del DL n. 248/07, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato nelvalutare valide le notifiche degli atti prodromici all’intimazione,perché i pieghi non erano stati consegnati direttamente aidestinatari e pertanto, l’agente postale avrebbe dovuto inviareuna seconda raccomandata informativa.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2948 e 2946 c.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello aveva ritenuto regolarmente notificate le cartelleNumero registro generale 26454/2022prodromiche all’avviso di intimazione senza rilevare che iNl umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026giudice di primo grado non aveva fatto riferimento alcunoData pubblicazione 15/07/2026all’esistenza delle raccomandate informative per gli atti che laBarone non aveva ricevuto a sue mani, pertanto, il dies a quoai fini della prescrizione, in mancanza di regolare notifica,coincideva con l’anno dell’omesso pagamento.Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono infondati, in quanto, la notifica dellacartella esattoriale, eseguita dal concessionario della riscossionemediante invio diretto di raccomandata con avviso diricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, delD.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona con la ricezione dell'attoda parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso diricevimento, senza necessità di una relata di notifica o diulteriori adempimenti quali la ricerca di consegnataripreferenzialmente abilitati o l'invio di una successivaraccomandata di avvenuta notifica, trovando applicazione lenorme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dellalegge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 21570/24).Nella specie, la prova del perfezionamento del procedimento dinotificazione e della relativa data è assolta mediante laproduzione della relata di notifica e/o avviso di ricevimento,recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendonecessario che l’agente della riscossione produca la copia dellacartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzodel destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo,stante la presunzione di conoscenza, di cui all’art. 1335 c.c.,superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senzasua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass.n. 23902/17): sussistevano, pertanto, gli atti interruttivi dellaprescrizione dei contributi in favore della [OSCURATO:PERSONA] forense, il cuiNumero registro generale 26454/2022Numero sezionale 2623/2026termine era, comunque, decennale, ai sensi dell’art. 6N6um deroe dlli ara ccolta generale 23264/2026Data pubblicazione 15/07/2026legge n. 247/2012.Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 13, 14 e 28 dellalegge n. 689/81 e dell’art. 20 comma 3 del d.lgs. 472/97, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello avrebbe errato nel ritenere che la legge n. 689/81 nonfosse stata violata dal giudice di primo grado, infatti, alcunaopposizione avrebbe potuto fare la ricorrente entro il termine di40 gg., perché non avrebbe potuto contestare il ruolo, inmancanza di valida notifica.Il quinto motivo è inammissibile, per carenza di specificità,perché non risulta esplicitata la censura effettivamentedenunciata e riferibile alla sentenza impugnata: infatti, ilricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti erroricontenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura digiudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, ilsingolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 33827/23, inmotivazione). Va rilevato, inoltre, che la presunta violazionedella l. 689 1981 é estranea alla materia in argomento,concernente la riscossione mediante ruolo.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio risultante in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Numero registro generale 26454/2022Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite sia in favoreN umero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 23264/2026dell’Ader che della [OSCURATO:PERSONA], liquidate nell’importo di €Data pubblicazione 15/07/20264.000,00, ciascuno, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% perspese generali, oltre accessori di legge, nei confronti della Cassadell’Ader.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris