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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26860/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto – con ilpatrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma indicata in epigrafe, haregolarmente rinunciato all’impugnazione, presentando dichiarazione in talsenso, a firma del medesimo difensore, nella veste di procuratore speciale;rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorsointroduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile (proprio inconsiderazione della avvenuta rinuncia all’impugnazione) nella somma di eurocinquecento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto – con ilpatrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma indicata in epigrafe, haregolarmente rinunciato all’impugnazione, presentando dichiarazione in talsenso, a firma del medesimo difensore, nella veste di procuratore speciale;rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorsointroduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile (proprio inconsiderazione della avvenuta rinuncia all’impugnazione) nella somma di eurocinquecento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris