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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 1982

Cassazione n. 20658/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1982 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame !di di Bologna ha rigettato, con ordinanza in data 5 gennaio 2022/ l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Bologna con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, o la sostituzione con altra meno afflittiva.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo.

3. Con la censura lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Sottolinea che l'ordinanza impugnata non si confronta con l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rispetto alla permanenza delle quali non svolge alcuna argomentazione, limitandosi a richiamare la partecipazione del ricorrente ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, trascurando di tenere in considerazione il ruolo gregario e marginale dell'interessato, senza approfondire la sussistenza di un pericolo concreto di recidivanza, ricorrendo ad una motivazione del tutto apparente, che non tiene conto dello stato di incensuratezza e dell'inserimento lavorativo di Khair, il quale, alla data dell'arresto, il 12 gennaio 2021, esercitava regolare attività lavorativa, mentre all'epoca dei fatti (2018) non risultava occupato.

Assume che la circostanza riveste elevato valore dimostrativo dell'assenza di pericolosità, ignorato dal giudice del riesame, che pure - contraddittoriamente- giudica pertinenti le deduzioni difensive.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di affrontare l'esame del ricorso è utile ricordare, sul piano generale, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo.

E', pertanto, preclusa non solo la rivalutazione della gravità del quadro indiziaria, ma anche quella sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, laddove sorrette da adeguata motivazione.

2. Ciò posto, va osservato che la semplice lettura del ricorso dimostra la larga sovrapponibilità delle doglianze qui proposte con i motivi già formulati con l'appello cautelare, senza che il loro contenuto si ponga in rapporto di critico confronto con il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, che sottolinea come l'incensuratezza e l'inserimento lavorativo -pur coerenti con la scelta della misura- siano state già valutate dal giudice della cautela, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen..

A ciò, il Tribunale per il riesame aggiunge che il tempo trascorso dalla commissione del delitto, pari a circa tre anni, non consente di ritenere il venir meno delle esigenze cautelari, né di considerarle ulteriormente affievolite, avendo il ricorrente partecipato ad un'associazione dedita al narcotraffico dotata di notevole capacità organizzativa e di risorse umane ed economiche, nonché di una fitta rete di contatti, il che impedisce di escludere che Kair, nonostante la cattura dei vertici del sodalizio, non possa determinarsi a commettere reati della medesima specie.

A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si limita a ribadire che, al momento della sottoposizione di Kahir alla misura degli arresti domiciliari, bc.o.- tp:re serbava un comportamento corretto, svolgendo attività lavorativa, -s senza avvedersi che sul punto il Tribunale del riesame risponde, sottolineando che la circostanza è già stata tenuta in considerazione in sede di applicazione della cautela.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tJardin ORI« IINN ..... . ....... .1f550 [OSCURATO:PERSONA] yliRpooNI cuusociao „wzixa (173

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1982 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame !di di Bologna ha rigettato, con ordinanza in data 5 gennaio 2022/ l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Bologna con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la revoca della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, o la sostituzione con altra meno afflittiva. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo. 3. Con la censura lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sottolinea che l'ordinanza impugnata non si confronta con l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rispetto alla permanenza delle quali non svolge alcuna argomentazione, limitandosi a richiamare la partecipazione del ricorrente ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, trascurando di tenere in considerazione il ruolo gregario e marginale dell'interessato, senza approfondire la sussistenza di un pericolo concreto di recidivanza, ricorrendo ad una motivazione del tutto apparente, che non tiene conto dello stato di incensuratezza e dell'inserimento lavorativo di Khair, il quale, alla data dell'arresto, il 12 gennaio 2021, esercitava regolare attività lavorativa, mentre all'epoca dei fatti (2018) non risultava occupato. Assume che la circostanza riveste elevato valore dimostrativo dell'assenza di pericolosità, ignorato dal giudice del riesame, che pure - contraddittoriamente- giudica pertinenti le deduzioni difensive. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di affrontare l'esame del ricorso è utile ricordare, sul piano generale, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo. E', pertanto, preclusa non solo la rivalutazione della gravità del quadro indiziaria, ma anche quella sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, laddove sorrette da adeguata motivazione. 2. Ciò posto, va osservato che la semplice lettura del ricorso dimostra la larga sovrapponibilità delle doglianze qui proposte con i motivi già formulati con l'appello cautelare, senza che il loro contenuto si ponga in rapporto di critico confronto con il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, che sottolinea come l'incensuratezza e l'inserimento lavorativo -pur coerenti con la scelta della misura- siano state già valutate dal giudice della cautela, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.. A ciò, il Tribunale per il riesame aggiunge che il tempo trascorso dalla commissione del delitto, pari a circa tre anni, non consente di ritenere il venir meno delle esigenze cautelari, né di considerarle ulteriormente affievolite, avendo il ricorrente partecipato ad un'associazione dedita al narcotraffico dotata di notevole capacità organizzativa e di risorse umane ed economiche, nonché di una fitta rete di contatti, il che impedisce di escludere che Kair, nonostante la cattura dei vertici del sodalizio, non possa determinarsi a commettere reati della medesima specie. A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si limita a ribadire che, al momento della sottoposizione di Kahir alla misura degli arresti domiciliari, bc.o.- tp:re serbava un comportamento corretto, svolgendo attività lavorativa, -s senza avvedersi che sul punto il Tribunale del riesame risponde, sottolineando che la circostanza è già stata tenuta in considerazione in sede di applicazione della cautela. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tJardin ORI« IINN ..... . ....... .1f550 [OSCURATO:PERSONA] yliRpooNI cuusociao „wzixa (173
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