CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato diricettazione per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza n. 517 del 2023 dalla Cortedi appello di Bologna, oltre che manifestamente infondato, è privo di specificità, in quanto,riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, esso risulta volto a contestare una valutazione che invero rientra nell’ambito delladefinizione del trattamento sanzionatorio e, come tale, è rimessa alla discrezionalità delgiudice di merito e sottratta, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico;che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto non ravvisabile un medesimodisegno criminoso tra i reati realizzati dall’imputato, sulla base di una motivazione esente davizi censurabili in questa sede (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si èevidenziato il differente contesto oggettivo e soggettivo in cui sono stati commessi i reati,rispetto ai quali si richiede il riconoscimento della continuità esterna), così risultandomanifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui sarebbe stata omessa lamotivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]