Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2019

Cassazione n. 27033/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 6470 / 20 1 9 propost i da: DA.RO.ER. ( C.F. : 02023520584 ) , con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Roma, allaVia Nomentana n. 107, fa x 064454636, PEC [OSCURATO:EMAIL], come da delega in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Ladispoli, con sede in Ladispoli (Roma), alla P iazza [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ( C.F. : 02641830589 ; P.Iva : 01093441002 ) , in persona del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di determinazione dirigenziale n. 738 del 14 aprile 2022 e di procura speciale in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] accertamento omesso pagamento ICI – Inedificabilità - Vincol i ambientali di [OSCURATO:PERSONA] d'Aci (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; fax 06 - 21123689 ; pec [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22; -resistente – - avverso l a sente nza n. 516/2 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazio in data 06/02/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La DA.RO.ER. s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso quattro avvisi di accertamento con i quali il Comune di Ladispoli gli aveva contestato l’omesso pagamento dell’I.C.I. per gli anni 2010 e 2011 in ordine a due terreni fabbricabili, eccependo la loro illegittimità per essere in contrasto con precedenti atti, anche transattivi, del detto Comune, per aver già pagato l’imposta e per aver precedenti sentenze della medesima commissione tributaria deciso in senso a lui favorevole per altre annualità.

2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che agli atti non vi era prova dell’intervenuto pagamento dell’Ici e che dai documenti allegati non era possibile verificare se oggetto dei precedenti giudicati o delle pregresse transazioni fossero gli stessi terreni in contestazione.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva parzialmente il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, sebbene le decisioni e gli atti transattivi precedenti invocati dalla contribuente con riferimento alla stessa zona (“[OSCURATO:PERSONA]”) nella quale erano ubicati iterreni oggetto di accertamento non potessero rappresentare un criterio per determinare il valore dei due terreni in contestazione (atteso che si riferivano ad anni diversi), occorreva tener presente che la delibera n. 40 del 18 giugno 2018 del Consiglio Comunale aveva fatto venir meno uno degli strumenti attuativi (il [OSCURATO:PERSONA] di Intervento adottato dal Comune nel 2010, cui erano conseguiti nel 2017 alcuni permessi di costruire), sicchè, pur non essendo venuta meno la potenzialità edificatoria delle aree, occorreva rideterminare il valore complessivo delle stesse ai fini Ici considerando, alla luce degli atti di compravendita di immobili comparabili, un valore al mq. di 38 euro.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DA.RO.ER. s.r.l. sulla base di due motivi.

Il Comune di Ladispoli ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Preliminarmente va evidenziato che il Comune di Ladispoli si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Ragion per cui il successivo tardivo controricorso depositato il 28.2.2023 non potrà essere preso in considerazione.

2. Del pari in via preliminare, è opportuno rilevare che le pronunce (nn. 21695/17 e 24459/22) di questa Corte invocate nella memoria dalla contribuente a sostegno della propria tesi, oltre a riferirsi a differenti annualità (2006-2009), hanno deciso giudizi instaurati da [OSCURATO:PERSONA], presumibilmente avente causa della società.

Da ultimo, i rilievi critici formulati per la prima volta con la detta memoria (aventi ad oggetto asseriti pagamenti effettuati sulla base di un atto di transazione del 21.12.2011 e l’inapplicabilità delle sanzioni)non potranno essere scrutinati, siccome, appunto, tardivi.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e “la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, nonché dei diritti del contribuente”, per non aver la CTR considerato che i due terreni di sua proprietà, essendo ubicati in una zona contigua all’area tutelata del Bosco di Palo e dell’oasi WWF e soggetti a vincoli di inedificabilità per la fascia di rispetto stradale di 20 metri dalla statale Aurelia, avevano un valore al mq. di molto inferiore anche ai 38 euro ridotti dalla commissione e che l’atto di compravendita del 2008, utilizzato come parametro di riferimento, aveva ad oggetto terreni diversi per posizione a cubatura e, comunque, era stato stipulato sul presupposto del piano di sviluppo del 2007 poi revocato dal Comune.2.1.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, non può essere invocata la pronuncia di questa Corte n. 21695 del 2017 emessa tra le stesse parti in causa, avendo in quella sede i giudici di legittimità affermato che i vincoli afferenti aree in oggetto erano stati solo genericamente richiamati nella decisione impugnata, laddove la CTR, attesa la natura d'impugnazione-merito del processo tributario, avrebbe dovuto invece formulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati e comunque incontroversi.

Nel caso di specie, invece, la CTR, non solo ha valorizzato un elemento sopravvenuto (la delibera n. 40 del 18 giugno 2018 con la quale il Consiglio Comunale aveva, tra l’altro, revocato il Piano di Intervento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel novembre 2007 ed adottato dal Comune di Ladispoli nel 2010, cui era conseguito nel 2017 il rilascio di alcuni permessi di costruire) rispetto ad altra sentenza (la n. 5748del 2018) della CTR Lazio che, richiamandosi alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 401 del 30 dicembre 2008, aveva determinato il valore del terreno ai fini Ici in euro 90,00 al mq., ma ha altresì considerato in termini comparativi un atto di compravendita del 14 ottobre 2008 avente ad oggetto terreni siti proprio nell’area “[OSCURATO:PERSONA]”.

Orbene, fermo restando che la valutazione del valore venale dei due terreni dovrebbe essere operata con riferimento alle annualità (2010 e 2011) in contestazione, la CTR, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico e, comunque, non specificamente censurate nella presente sede, ha, dapprima, escluso la rilevanza delle decisioni e degli atti transattivi precedenti invocati dalla contribuente (riferendosi gli stessi ad anni diversi) e del valore di 2,5 euro al mq. stabilito a titolo di indennizzo in sede di esproprio (seguendo i criteri di determinazione degli indennizzi regole diverse da quelle previste per la determinazione del valore delle aree assoggettabili ad Ici) ed evidenziato che, anche alla luce della delibera n. 40 del 18 giugno 2018 del Consiglio Comunale, l’area in questione ricadeva ancora nella zona urbanistica “G” sottozona “G3” (cioè destinata ad “alberghi e verde pubblico”), non essendo, pertanto, venuta meno la potenzialità edificatoria della stessa, e, poi, tenuto conto che la menzionata delibera aveva revocato uno degli strumenti attuativi (il [OSCURATO:PERSONA] di Intervento adottato dal Comune nel 2010, cui erano conseguiti nel 2017 alcuni permessi di costruire) e considerando l’atto di compravendita del 14 ottobre 2008 (temporalmente vicino agli anni in contestazione), ha individuato il valore al mq. dei due terreni in 38 euro.

I rilievi formulati dalla ricorrente, pertanto, si traducono in una sollecitazione a rivalutare le risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.

Del resto, si fermano al rango di mere asserzioni unilaterali di parte, in difetto di un riscontro oggettivo, le affermazioni secondo cui la vendita del 2008 sarebbe avvenuta sul presupposto del piano di sviluppo del 2007 poi revocato dal Comune (nonostante il detto piano sia stato adottato dall’ente pubblico solo nel 2010) ed i terreni oggetto della compravendita del 2008 sarebbero diversi “per posizione e parametri di cubatura”.

Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).

Senza tralasciare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass., Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).

3. Con il secondo motivo la ricorrentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non aver la CTR considerato che la zona “Punta di Palo” era inedificabile per motivi di impatto ambientale, trattandosi di zona situata nell’area tutelata del Parco di Palo (oasi protetta), e che il Comune, essendo attore sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova del credito.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Nel ribadire quanto già esposto analizzando il primo motivo, va qui aggiunto che, da un lato, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, i documenti indicati a sostegno della propria tesi (avuto particolare riguardo all’ordinanza n. 205/2018 del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ladispoli - dalla quale si sarebbe dovuto evincere l’esclusione di qualsiasi possibilità di utilizzazione edilizia della zona –, all’accordo transattivo del 21 dicembre 2011 e all’atto di esproprio del 2004) e che, dall’altro lato, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (fra le tante, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020).

Nel caso di specie, la CTR non ha invertito l’onere probatorio, ponendolo a carico della contribuente, ma ha valorizzato un documento (l’atto di compravendita del 14 ottobre 2008) prodotto proprio dal Comune.

Da ultimo, è vero che, in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23206 del 18/09/2019).

In particolare, ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo ad escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33012 del 14/12/2019).

Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre che i terreni si troverebbero in una zona nell’area tutelata del Parco di Palo,ma non ha allegato, né tanto meno provato, che, sulla base del piano paesaggistico regionale, i due terreni fossero soggetti ad un vincolo di inedificabilità assoluta.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, essendosi il Comune di Ladispoli costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M. rigetta il ricorso;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 6470 / 20 1 9 propost i da: DA.RO.ER. ( C.F. : 02023520584 ) , con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Roma, allaVia Nomentana n. 107, fa x 064454636, PEC [OSCURATO:EMAIL], come da delega in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Ladispoli, con sede in Ladispoli (Roma), alla P iazza [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ( C.F. : 02641830589 ; P.Iva : 01093441002 ) , in persona del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di determinazione dirigenziale n. 738 del 14 aprile 2022 e di procura speciale in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] accertamento omesso pagamento ICI – Inedificabilità - Vincol i ambientali di [OSCURATO:PERSONA] d'Aci (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; fax 06 - 21123689 ; pec [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22; -resistente – - avverso l a sente nza n. 516/2 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazio in data 06/02/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La DA.RO.ER. s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso quattro avvisi di accertamento con i quali il Comune di Ladispoli gli aveva contestato l’omesso pagamento dell’I.C.I. per gli anni 2010 e 2011 in ordine a due terreni fabbricabili, eccependo la loro illegittimità per essere in contrasto con precedenti atti, anche transattivi, del detto Comune, per aver già pagato l’imposta e per aver precedenti sentenze della medesima commissione tributaria deciso in senso a lui favorevole per altre annualità. 2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che agli atti non vi era prova dell’intervenuto pagamento dell’Ici e che dai documenti allegati non era possibile verificare se oggetto dei precedenti giudicati o delle pregresse transazioni fossero gli stessi terreni in contestazione. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva parzialmente il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, sebbene le decisioni e gli atti transattivi precedenti invocati dalla contribuente con riferimento alla stessa zona (“[OSCURATO:PERSONA]”) nella quale erano ubicati iterreni oggetto di accertamento non potessero rappresentare un criterio per determinare il valore dei due terreni in contestazione (atteso che si riferivano ad anni diversi), occorreva tener presente che la delibera n. 40 del 18 giugno 2018 del Consiglio Comunale aveva fatto venir meno uno degli strumenti attuativi (il [OSCURATO:PERSONA] di Intervento adottato dal Comune nel 2010, cui erano conseguiti nel 2017 alcuni permessi di costruire), sicchè, pur non essendo venuta meno la potenzialità edificatoria delle aree, occorreva rideterminare il valore complessivo delle stesse ai fini Ici considerando, alla luce degli atti di compravendita di immobili comparabili, un valore al mq. di 38 euro. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DA.RO.ER. s.r.l. sulla base di due motivi. Il Comune di Ladispoli ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente va evidenziato che il Comune di Ladispoli si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa. Ragion per cui il successivo tardivo controricorso depositato il 28.2.2023 non potrà essere preso in considerazione. 2. Del pari in via preliminare, è opportuno rilevare che le pronunce (nn. 21695/17 e 24459/22) di questa Corte invocate nella memoria dalla contribuente a sostegno della propria tesi, oltre a riferirsi a differenti annualità (2006-2009), hanno deciso giudizi instaurati da [OSCURATO:PERSONA], presumibilmente avente causa della società. Da ultimo, i rilievi critici formulati per la prima volta con la detta memoria (aventi ad oggetto asseriti pagamenti effettuati sulla base di un atto di transazione del 21.12.2011 e l’inapplicabilità delle sanzioni)non potranno essere scrutinati, siccome, appunto, tardivi. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e “la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, nonché dei diritti del contribuente”, per non aver la CTR considerato che i due terreni di sua proprietà, essendo ubicati in una zona contigua all’area tutelata del Bosco di Palo e dell’oasi WWF e soggetti a vincoli di inedificabilità per la fascia di rispetto stradale di 20 metri dalla statale Aurelia, avevano un valore al mq. di molto inferiore anche ai 38 euro ridotti dalla commissione e che l’atto di compravendita del 2008, utilizzato come parametro di riferimento, aveva ad oggetto terreni diversi per posizione a cubatura e, comunque, era stato stipulato sul presupposto del piano di sviluppo del 2007 poi revocato dal Comune.2.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non può essere invocata la pronuncia di questa Corte n. 21695 del 2017 emessa tra le stesse parti in causa, avendo in quella sede i giudici di legittimità affermato che i vincoli afferenti aree in oggetto erano stati solo genericamente richiamati nella decisione impugnata, laddove la CTR, attesa la natura d'impugnazione-merito del processo tributario, avrebbe dovuto invece formulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati e comunque incontroversi. Nel caso di specie, invece, la CTR, non solo ha valorizzato un elemento sopravvenuto (la delibera n. 40 del 18 giugno 2018 con la quale il Consiglio Comunale aveva, tra l’altro, revocato il Piano di Intervento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel novembre 2007 ed adottato dal Comune di Ladispoli nel 2010, cui era conseguito nel 2017 il rilascio di alcuni permessi di costruire) rispetto ad altra sentenza (la n. 5748del 2018) della CTR Lazio che, richiamandosi alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 401 del 30 dicembre 2008, aveva determinato il valore del terreno ai fini Ici in euro 90,00 al mq., ma ha altresì considerato in termini comparativi un atto di compravendita del 14 ottobre 2008 avente ad oggetto terreni siti proprio nell’area “[OSCURATO:PERSONA]”. Orbene, fermo restando che la valutazione del valore venale dei due terreni dovrebbe essere operata con riferimento alle annualità (2010 e 2011) in contestazione, la CTR, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico e, comunque, non specificamente censurate nella presente sede, ha, dapprima, escluso la rilevanza delle decisioni e degli atti transattivi precedenti invocati dalla contribuente (riferendosi gli stessi ad anni diversi) e del valore di 2,5 euro al mq. stabilito a titolo di indennizzo in sede di esproprio (seguendo i criteri di determinazione degli indennizzi regole diverse da quelle previste per la determinazione del valore delle aree assoggettabili ad Ici) ed evidenziato che, anche alla luce della delibera n. 40 del 18 giugno 2018 del Consiglio Comunale, l’area in questione ricadeva ancora nella zona urbanistica “G” sottozona “G3” (cioè destinata ad “alberghi e verde pubblico”), non essendo, pertanto, venuta meno la potenzialità edificatoria della stessa, e, poi, tenuto conto che la menzionata delibera aveva revocato uno degli strumenti attuativi (il [OSCURATO:PERSONA] di Intervento adottato dal Comune nel 2010, cui erano conseguiti nel 2017 alcuni permessi di costruire) e considerando l’atto di compravendita del 14 ottobre 2008 (temporalmente vicino agli anni in contestazione), ha individuato il valore al mq. dei due terreni in 38 euro. I rilievi formulati dalla ricorrente, pertanto, si traducono in una sollecitazione a rivalutare le risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. Del resto, si fermano al rango di mere asserzioni unilaterali di parte, in difetto di un riscontro oggettivo, le affermazioni secondo cui la vendita del 2008 sarebbe avvenuta sul presupposto del piano di sviluppo del 2007 poi revocato dal Comune (nonostante il detto piano sia stato adottato dall’ente pubblico solo nel 2010) ed i terreni oggetto della compravendita del 2008 sarebbero diversi “per posizione e parametri di cubatura”. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). Senza tralasciare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass., Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017). 3. Con il secondo motivo la ricorrentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non aver la CTR considerato che la zona “Punta di Palo” era inedificabile per motivi di impatto ambientale, trattandosi di zona situata nell’area tutelata del Parco di Palo (oasi protetta), e che il Comune, essendo attore sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova del credito. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Nel ribadire quanto già esposto analizzando il primo motivo, va qui aggiunto che, da un lato, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, i documenti indicati a sostegno della propria tesi (avuto particolare riguardo all’ordinanza n. 205/2018 del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ladispoli - dalla quale si sarebbe dovuto evincere l’esclusione di qualsiasi possibilità di utilizzazione edilizia della zona –, all’accordo transattivo del 21 dicembre 2011 e all’atto di esproprio del 2004) e che, dall’altro lato, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (fra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020). Nel caso di specie, la CTR non ha invertito l’onere probatorio, ponendolo a carico della contribuente, ma ha valorizzato un documento (l’atto di compravendita del 14 ottobre 2008) prodotto proprio dal Comune. Da ultimo, è vero che, in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23206 del 18/09/2019). In particolare, ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo ad escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33012 del 14/12/2019). Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre che i terreni si troverebbero in una zona nell’area tutelata del Parco di Palo,ma non ha allegato, né tanto meno provato, che, sulla base del piano paesaggistico regionale, i due terreni fossero soggetti ad un vincolo di inedificabilità assoluta. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, essendosi il Comune di Ladispoli costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. P.Q.M. rigetta il ricorso;ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric
Sentenza Cassazione n. 27033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris