CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Istituto [OSCURATO:PERSONA] (inps) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiacconiSimone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PergoliniAndrea rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.220/2025depositata il 19/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24284/2025Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 20665/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato;Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivoRitenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta