CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre 2023, avente ad oggetto accessori per smartphone (cuffie auricolari, orologi e cinturini) ritenuti contraffatti poiché usurpanti i modelli dell'Unione Europea registrati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente è indagata per i reati di cui agli artt. 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 648 cod.pen., nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società importatrice e distributrice in Italia di tali prodotti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 517-ter cod.pen.. Il Tribunale non avrebbe offerto spiegazione alcuna in ordine alla doglianza difensiva inerente alla nullità dei modelli depositati da Apple, da cui discenderebbe l'insussistenza del reato contestato e del consequenziale reato di ricettazione. Tale nullità non potrebbe essere esclusa per il solo fatto della registrazione dei modelli, secondo quanto previsto dall'art. 25 Reg. Ce 6 del 2002 e dall'ultimo comma dell'art. 517-ter cod.pen.. Errata in diritto sarebbe anche la considerazione che i modelli Apple sarebbero stati violati da più prodotti e non da uno soltanto, in quanto solo uno, in ipotesi, avrebbe potuto essere identico a quelli registrati. Sarebbe illogico aver conferito capacità professionale adeguata al consulente del Pubblico ministero, senza tenere conto dei gravi profili di inammissibilità delle consulenze alla luce dei rilievi del consulente dell'indagata, che il Tribunale avrebbe trascurato; 2) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato il contenuto della consulenza tecnica depositata nell'interesse della ricorrente, dal quale emergevano le ragioni per le quali i modelli Apple dovessero ritenersi nulli per le ragioni ribadite ai fgg. 10 e segg. del ricorso, laddove si evidenzia anche come il consulente di parte avesse dimostrato la differenza tra i modelli Apple e quelli commercializzati dalla società della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2 htL 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2, Nel caso in esame, la ricorrente individua supposte violazioni di legge con argomenti che, in realtà, ineriscono a vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, in questa sede non deducibili tenuto conto che le considerazioni del Tribunale non risultano meramente apparenti. L'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 517-ter cod.pen. è stata supportata dalla consulenza tecnica del Pubblico ministero, redatta, come ha precisato il Tribunale a fg. 5, dopo che l'incaricato aveva "visionato tutte le tipologie di auricolari, smartwatch e cinturini in sequestro". A ciò si aggiunga che le considerazioni del consulente del Pubblico ministero sulla contraffazione di tutti i modelli ritrovati all'indagata, seguiva alle iniziali valutazioni degli operatori della Guardia di Finanza che avevano eseguito il sequestro (fg. 2 dell'ordinanza impugnata). Si ricordi, sotto questo profilo, che, finanche nel giudizio di merito e con particolare riferimento agli operatori di polizia giudiziaria con competenze tecniche specifiche, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444). Le successive considerazioni difensive di opposto segno, in quanto contenute in una consulenza di parte, non sono state trascurate dal Tribunale, ma soltanto ritenute recessive rispetto agli esiti delle indagini prima indicati, fermo restando che l'accertamento decisivo inerente alla contraffazione dei prodotti in quanto imitazioni di quelli della Apple (constatatene dal consulente del Pubblico ministero la "piena sovrapponibilità"), sulla quale si basa la sussistenza del reato contestato e della ricettazione che ne consegue (fondata anche sull'assenza di documentazione a corredo della merce, fg. 2 dell'ordinanza), non poteva essere risolvibile dal Tribunale in fase cautelare, necessitando, se del caso, di una perizia d'ufficio da effettuarsi nella sede propria relativa all'accertamento pieno del reato e non solo della sua astratta configurabilità. Lo stesso dicasi per l'assunto difensivo, non avallato dal Tribunale con le considerazioni espresse a fg. 5 del provvedimento impugnato, secondo il quale i modelli Apple registrati sarebbero nulli, circostanza affidata solo alle valutazioni di parte del consulente difensivo, in mancanza di elementi neutri su una eventuale presenza di contenziosi in sede comunitaria sulla legittimità dei modelli registrati da Apple quanto ad innovazione e originalità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]