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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 18753/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3682-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2038/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Inps, successore ex lege dell’INPDAP, chiese al Tribunale di Napoli la condanna dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dell’[OSCURATO:PERSONA] “Federico II” al versamento dei contributi previdenziali non versati dalle Amministrazioni convenute in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] previo accertamento della natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro nel periodo antecedente il 1998.

2. Il Tribunale di Napoli ritenne prescritti i crediti azionati e la Corte di appello di Napoli, invece, accolse l’eccezione formulata in via Ric. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 3 - pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. Il giudice di appello ha rammentato che l’INPS aveva agito in giudizio nella sua qualità di successore ex lege dell’INPDAP per ottenere dalle amministrazioni convenute il versamento di contributi maturati nel periodo 1980/1997, per un importo di € 889.250,30, con riguardo a 12 degli 87 medici, che non avevano adito l’autorità giudiziaria amministrativa entro il 30 settembre 2001, per ottenere la condanna al pagamento dei detti contributi previo accertamento in via incidentale della natura subordinata del rapporto di lavoro qualificato invece come collaborazione autonoma a gettone.

2.2. Quindi richiamati dei precedenti dello stesso ufficio ha rammentato che la richiesta di regolarizzazione contributiva ed assicurativa rivolta ad un datore di lavoro pubblico e relativa ad un periodo antecedente il 30 giugno 1998 è devoluta al giudice amministrativo poiché si tratta di controversia che concerne obblighi facenti capo all'ente pubblico utilizzatore di denunciare all'ente previdenziale il rapporto e di pagare i relativi contributi sia quando vi sia una regolare assunzione sia nel caso in cui il rapporto sia affetto da nullità e non producaeffetti ex articolo 2126 c.c. nel periodo in cui ha avuto esecuzione.

2.3. Osserva che il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è dato dalla circostanza che l'ente pubblico era stato convenuto in giudizio per ottenere una condanna ad un dare o un facere che nasceva a suo carico con riguardo a rapporti di lavoro pubblico collocabili in epoca anteriore al 30 giugno 1998 e perciò sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 senza che fosseravvisabile alcun contrasto con la Carta costituzionale e con l’art. 6 della CEDU, già escluso dalla sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale con la quale si è ribadito che “la coerenza della norma censurata dai Ric. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 4 - rimettenti con i parametri convenzionali poiché essa, di per sé, fissa un termine ispirato ad una finalità legittima e (più che) ragionevole, il che, evidentemente, esclude anche la sua illegittimità costituzionale”.

3. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

3.1. Sia l'[OSCURATO:PERSONA] II sial'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II si sono costituite in giudizio con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere decorso alla data della notifica, il 24 gennaio 2022, il termine semestrale posto a pena di decadenza per impugnare la sentenza pubblicata il 23 luglio 2021.

Nel merito poi hanno insistito per la conferma della decisione. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici sono rimasti intimati.

3.2. Entrambe le controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA]

II. Va rilevato infatti che a fronte di una sentenza pubblicata il 23 luglio 2021 il termine semestrale sarebbe scadutoil giorno 23.1.2022 che tuttavia era domenica.

Ne consegue che il ricorso avviato per la notifica il lunedì 24 gennaio 2022 è tempestivo.

5. Con il ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69 d.lgs. 165 del 2001 e sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta carenza di giurisdizione del giudice ordinario non sarebbe conferente rispetto al caso concreto posto che la presente controversia verte tra la pubblica amministrazione e l’[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 5 - previdenziale e l’accertamento della natura subordinata del rapporto sarebbe solo incidentale rispetto alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali.

Conseguentemente ad avviso dell’Istituto non sarebbe maturata alcunadecadenza ai sensi dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.

6. La censura è infondata.

6.1. È incontroverso tra le parti che non è stata mai accertata la natura del rapporto intercorso tra i lavoratori, medici gettonati, e Università e Asl nei cui confronti l’Inps agisce per ottenere il versamento dei contributi connessi a quei rapporti sul presupposto della natura subordinata di quei rapporti di lavoro.

6.2. Del pari è incontroverso che l’accertamento chiesto in via incidentale è relativo a rapporti che si collocano nel tempo prima del 30 giugno 1998.

6.3. La richiesta contributiva dell’ I stituto è conseguenziale e accessoria all’accertamento della natura subordinata del rapporto, accertamentoche non è stato mai promosso.

6.4. Petitum e causa petend i sono nello specifico l’accertamento della natura subordinata del rapporto quale presupposto per il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, questione su cui insisterebbero gli interventori (lavoratori), con riguardo a rapporti antecedenti ilgiugno 1998 rispetto ai quali alla data del 15.9.2000 è maturata la decadenza.

6.5. L’accertamento della natura del rapporto lavorativo intercorso integra e petitum sostanziale correlato alla causa petendi e , al di là delle espressioni usate dalla parte,esso ha valore determinante ed è destinato a divenire cosa giudicata ai sensi dell'articolo 34 c.p.c.

6.6. Il criterio dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui - come nella specie - la domanda attorea si fondi, se Ric. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 6 - pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, a favore dell'ente pubblico.

Si trattava infatti di medici c.d.

“gettonati” rispetto ai quali si deduce l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione che deve essere accertato incidentalmente per poter poi avanzare la richiesta di pagamento dei contributi.

Il fatto costitutivo del diritto deriva dallo svolgimen to di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito ed è integrato dalla sua effettiva attuazione nel corso del tempo e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorativein quell’arco temporale.

Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un. 30/10/2008 n. 26018e anche Cass. sez. un. 20/08/2009 n.18506).

7. In conclusione,confermata la giurisdizione già dichiarata, il ricorso deve essere rigettato.

La particolarità dellaquestione trattata priva di precedenti specifici determina il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si deve dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo Compensa lespese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 03682 sez.

SU -ud. 21-03-2023 - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3682-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2038/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Inps, successore ex lege dell’INPDAP, chiese al Tribunale di Napoli la condanna dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dell’[OSCURATO:PERSONA] “Federico II” al versamento dei contributi previdenziali non versati dalle Amministrazioni convenute in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] previo accertamento della natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro nel periodo antecedente il 1998. 2. Il Tribunale di Napoli ritenne prescritti i crediti azionati e la Corte di appello di Napoli, invece, accolse l’eccezione formulata in via Ric. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, di carenza di giurisdizione del giudice ordinario. 2.1. Il giudice di appello ha rammentato che l’INPS aveva agito in giudizio nella sua qualità di successore ex lege dell’INPDAP per ottenere dalle amministrazioni convenute il versamento di contributi maturati nel periodo 1980/1997, per un importo di € 889.250,30, con riguardo a 12 degli 87 medici, che non avevano adito l’autorità giudiziaria amministrativa entro il 30 settembre 2001, per ottenere la condanna al pagamento dei detti contributi previo accertamento in via incidentale della natura subordinata del rapporto di lavoro qualificato invece come collaborazione autonoma a gettone. 2.2. Quindi richiamati dei precedenti dello stesso ufficio ha rammentato che la richiesta di regolarizzazione contributiva ed assicurativa rivolta ad un datore di lavoro pubblico e relativa ad un periodo antecedente il 30 giugno 1998 è devoluta al giudice amministrativo poiché si tratta di controversia che concerne obblighi facenti capo all'ente pubblico utilizzatore di denunciare all'ente previdenziale il rapporto e di pagare i relativi contributi sia quando vi sia una regolare assunzione sia nel caso in cui il rapporto sia affetto da nullità e non producaeffetti ex articolo 2126 c.c. nel periodo in cui ha avuto esecuzione. 2.3. Osserva che il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è dato dalla circostanza che l'ente pubblico era stato convenuto in giudizio per ottenere una condanna ad un dare o un facere che nasceva a suo carico con riguardo a rapporti di lavoro pubblico collocabili in epoca anteriore al 30 giugno 1998 e perciò sottratti alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 senza che fosseravvisabile alcun contrasto con la Carta costituzionale e con l’art. 6 della CEDU, già escluso dalla sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale con la quale si è ribadito che “la coerenza della norma censurata dai Ric. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - rimettenti con i parametri convenzionali poiché essa, di per sé, fissa un termine ispirato ad una finalità legittima e (più che) ragionevole, il che, evidentemente, esclude anche la sua illegittimità costituzionale”. 3. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. 3.1. Sia l'[OSCURATO:PERSONA] II sial'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II si sono costituite in giudizio con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere decorso alla data della notifica, il 24 gennaio 2022, il termine semestrale posto a pena di decadenza per impugnare la sentenza pubblicata il 23 luglio 2021. Nel merito poi hanno insistito per la conferma della decisione. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici sono rimasti intimati. 3.2. Entrambe le controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] II. Va rilevato infatti che a fronte di una sentenza pubblicata il 23 luglio 2021 il termine semestrale sarebbe scadutoil giorno 23.1.2022 che tuttavia era domenica. Ne consegue che il ricorso avviato per la notifica il lunedì 24 gennaio 2022 è tempestivo. 5. Con il ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69 d.lgs. 165 del 2001 e sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello a fondamento della ritenuta carenza di giurisdizione del giudice ordinario non sarebbe conferente rispetto al caso concreto posto che la presente controversia verte tra la pubblica amministrazione e l’[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 5 - previdenziale e l’accertamento della natura subordinata del rapporto sarebbe solo incidentale rispetto alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali. Conseguentemente ad avviso dell’Istituto non sarebbe maturata alcunadecadenza ai sensi dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. La censura è infondata. 6.1. È incontroverso tra le parti che non è stata mai accertata la natura del rapporto intercorso tra i lavoratori, medici gettonati, e Università e Asl nei cui confronti l’Inps agisce per ottenere il versamento dei contributi connessi a quei rapporti sul presupposto della natura subordinata di quei rapporti di lavoro. 6.2. Del pari è incontroverso che l’accertamento chiesto in via incidentale è relativo a rapporti che si collocano nel tempo prima del 30 giugno 1998. 6.3. La richiesta contributiva dell’ I stituto è conseguenziale e accessoria all’accertamento della natura subordinata del rapporto, accertamentoche non è stato mai promosso. 6.4. Petitum e causa petend i sono nello specifico l’accertamento della natura subordinata del rapporto quale presupposto per il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, questione su cui insisterebbero gli interventori (lavoratori), con riguardo a rapporti antecedenti ilgiugno 1998 rispetto ai quali alla data del 15.9.2000 è maturata la decadenza. 6.5. L’accertamento della natura del rapporto lavorativo intercorso integra e petitum sostanziale correlato alla causa petendi e , al di là delle espressioni usate dalla parte,esso ha valore determinante ed è destinato a divenire cosa giudicata ai sensi dell'articolo 34 c.p.c. 6.6. Il criterio dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui - come nella specie - la domanda attorea si fondi, se Ric. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 6 - pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, a favore dell'ente pubblico. Si trattava infatti di medici c.d. “gettonati” rispetto ai quali si deduce l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione che deve essere accertato incidentalmente per poter poi avanzare la richiesta di pagamento dei contributi. Il fatto costitutivo del diritto deriva dallo svolgimen to di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito ed è integrato dalla sua effettiva attuazione nel corso del tempo e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorativein quell’arco temporale. Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un. 30/10/2008 n. 26018e anche Cass. sez. un. 20/08/2009 n.18506). 7. In conclusione,confermata la giurisdizione già dichiarata, il ricorso deve essere rigettato. La particolarità dellaquestione trattata priva di precedenti specifici determina il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si deve dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo Compensa lespese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 03682 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 7
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