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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 13441/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato con destrezza.2.

Avverso la sentenza ricorrono le imputate con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi.

Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'identificazione delle ricorrenti quali autrici del furto, apparentemente avvenuta a seguito del confronto effettuato da un operante tra le immagini tutt'altro che nitide riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio teatro del furto e le foto segnaletiche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza sarebbe poi carente nell'individuazione del momento consurnativo del reato e dell'autrice materiale della sottrazione, nonché nella definizione del rupi° effettivamente svolto dall'eventuale complice.

Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza.

In particolare le ricorrenti lamentano come il mero approfittamento della disattenzione della vittima, se non provocata dall'agente, non sia sufficiente per l'integrazione della summenzionata aggravante.

Di conseguenza la motivazione della sentenza sarebbe carente nella misura in cui non precisa quale sarebbe il comportamento attribuibile alle imputate che abbia provocato la distrazione della persona offesa ovvero se le stesse abbiano tenuto una condotta caratterizzata da tale abilità da sorprendere la sua sorveglianza.

Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondate e generiche sono ie censure svolte con il primo motivo, che non si confronta compiutamente con la mol:ivazione della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha individuato il momento consumativo del reato (peraltro immortalato dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza) e descritto il comportamento delle due imputate e del loro complice.

Quanto alla loro identificazione la Corte territoriale ha precisato come l'operante che vi ha provveduto le ha riconosciute nelle immagini registrate in quanto persone a lui note e non ha proceduto invece, come eccepito, ad un mero confronto tra le menzionate immagini e le loro foto segnaletiche.

Che tali immagini non fossero sufficientemente nitide per consentire tale identificazione è poi affermazione del tutto apodittica.

3. Manifestamente infondate e generiche sono altresì le doglianze avanzate con il secondo motivo, che evocano i principi affermati da Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'innpossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo - senza prima confrontarsi con la motivazione della sentenza, la quale - rimanendo incontestata sul punto - ha precisato come le imputate ed il loro complice abbiano posto in essere un'azione di accerchiamento tesa a distrarre la persona offesa e facilitare la sottrazione del portafoglio dalla sua borsa, non limitandosi dunque ad approfittare di un momento di autonoma distrazione della medesima.

La sottrazione, poi, che è avvenuta con azione descritta dai giudici del merito - rimasti incontestati anche su questo punto - come repentina (tanto che la vittima nell'immediatezza nemmeno si era accorta del furto) e dunque pienamente idonea ad integrare comunque gli estremi della contestata aggravante proprio per come ricostruita nel suo contenuto dal [OSCURATO:PERSONA].

4. Inammissibili sono infine anche le censure relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente confermata dalla Corte facendo leva sui numerosi precedenti da cui le imputate sono gravate.

Ed in proposito val la pena ribadire come la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7/3/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE Edu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato con destrezza.2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'identificazione delle ricorrenti quali autrici del furto, apparentemente avvenuta a seguito del confronto effettuato da un operante tra le immagini tutt'altro che nitide riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio teatro del furto e le foto segnaletiche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza sarebbe poi carente nell'individuazione del momento consurnativo del reato e dell'autrice materiale della sottrazione, nonché nella definizione del rupi° effettivamente svolto dall'eventuale complice. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. In particolare le ricorrenti lamentano come il mero approfittamento della disattenzione della vittima, se non provocata dall'agente, non sia sufficiente per l'integrazione della summenzionata aggravante. Di conseguenza la motivazione della sentenza sarebbe carente nella misura in cui non precisa quale sarebbe il comportamento attribuibile alle imputate che abbia provocato la distrazione della persona offesa ovvero se le stesse abbiano tenuto una condotta caratterizzata da tale abilità da sorprendere la sua sorveglianza. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondate e generiche sono ie censure svolte con il primo motivo, che non si confronta compiutamente con la mol:ivazione della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha individuato il momento consumativo del reato (peraltro immortalato dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza) e descritto il comportamento delle due imputate e del loro complice. Quanto alla loro identificazione la Corte territoriale ha precisato come l'operante che vi ha provveduto le ha riconosciute nelle immagini registrate in quanto persone a lui note e non ha proceduto invece, come eccepito, ad un mero confronto tra le menzionate immagini e le loro foto segnaletiche. Che tali immagini non fossero sufficientemente nitide per consentire tale identificazione è poi affermazione del tutto apodittica. 3. Manifestamente infondate e generiche sono altresì le doglianze avanzate con il secondo motivo, che evocano i principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - per cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'innpossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo - senza prima confrontarsi con la motivazione della sentenza, la quale - rimanendo incontestata sul punto - ha precisato come le imputate ed il loro complice abbiano posto in essere un'azione di accerchiamento tesa a distrarre la persona offesa e facilitare la sottrazione del portafoglio dalla sua borsa, non limitandosi dunque ad approfittare di un momento di autonoma distrazione della medesima. La sottrazione, poi, che è avvenuta con azione descritta dai giudici del merito - rimasti incontestati anche su questo punto - come repentina (tanto che la vittima nell'immediatezza nemmeno si era accorta del furto) e dunque pienamente idonea ad integrare comunque gli estremi della contestata aggravante proprio per come ricostruita nel suo contenuto dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Inammissibili sono infine anche le censure relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente confermata dalla Corte facendo leva sui numerosi precedenti da cui le imputate sono gravate. Ed in proposito val la pena ribadire come la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/3/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE Edu
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