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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15349/2022

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O RG 17323/2021 Roma, sul ricorso proposto da 5 3 (»< [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore 3 Dx.71tibr(- o ECOILMORICORRENTg avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 725/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA], oggi, I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O RG 17323/2021 Roma, sul ricorso proposto da 5 3 (»< [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore 3 Dx.71tibr(- o ECOILMORICORRENTg avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 725/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA], oggi, I
Decreto Cassazione n. 15349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris