CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1978
Cassazione n. 32551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Perugia ha par-zialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale del 6 marzo 2023, condan-nando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.334,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi: a) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione del fatto di lieve entità a norma dell'art.73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990; b) Violazione di legge e vizio di mo-tivazione in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente; c) Travi-samento della prova e manifesta illogicità della motivazione in relazione al preteso carattere professionale della condotta e alla valorizzazione della modifica dell'au-tovettura quale indice decisivo di un'attività di spaccio organizzata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova indiziaria in ordine alla responsabilità del prevenuto, i quali, in un quadro di valutazione globale di insieme e in assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, si presentano chiari precisi e convergenti per la loro uni-voca significazione, in conformità al dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Invero, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporte-rebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tra-dursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 30/01/2014; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880). 2La Corte territoriale, infatti, non ha affatto omesso di considerare la neces-sità di una valutazione complessiva, ma ha, al contrario, fondato il proprio convin-cimento su una serie di "elementi plurimi e convergenti" che, nel loro insieme, delineano un quadro fattuale incompatibile con la "minima offensività penale" ri-chiesta per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione logica e coerente, non solo il dato quantitativo e qualitativo delle sostanze (pluralità di tipologie, incluse droghe pesanti, principio attivo elevato e numero complessivo di dosi rica-vabili), ma anche le modalità dell'azione e le circostanze della stessa, quali: le modalità di occultamento delle sostanze nell'autovettura e il ritrovamento di nu-merose schede telefoniche presso l'abitazione dell'imputato 1.2. A fronte di tale articolata motivazione, le censure difensive si tradu-cono in una inammissibile richiesta di rilettura del compendio probatorio e di di-versa valutazione degli elementi di fatto. Il ricorrente, infatti, non denuncia un vizio logico manifesto o una contraddittorietà intrinseca del ragionamento del giu-dice di merito, ma contrappone la propria interpretazione degli elementi fattuali a quella, del tutto plausibile, fatta propria dalla Corte d'appello. Si chiede, in so-stanza, a questa Corte di legittimità di attribuire un diverso peso agli indici valo-rizzati, operazione che esula dai poteri di questo giudice, il cui sindacato è limitato alla verifica della coerenza e della tenuta logica della motivazione, non potendo estendersi alla valutazione della sua persuasività. In riferimento all'omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 i Giudici di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, hanno inoltre valorizzato le modalità della condotta, ritenendole espressive di una certa professionalità criminale. La pronuncia appare rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'anzidetto comma 5, di valutare sia gli elementi concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia gli elementi che attengono all'oggetto materiale del reato (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), nel caso di specie plurime tipologie di sostanze stupefacenti. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3 P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iderte? [OSCURATO:PERSONA] U fl r DEPOSI U.,7" CANCELLA Sezione VII i SEI 2026 f IUDIZIARIO L'ASSISTE p lemente Dott.ssa K