CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.5544/I/18, depositata in data 07/08/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’atto di contestazione n. TK3C06300186 2014, con ilquale era stata irrogata, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, lasanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.667,00, in relazioneall’anno d’imposta 2009, in ragione dell’emissione di una fattura inerentead una inesistente operazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata aprecostituire, in favore di quest’ultima, un credito Iva da utilizzare inNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensazione. La contribuente, per quanto risulta dal ricorso percassazione, deduceva l’illegittimità dell’accertamento in fatto ed in diritto.La CTP rigettava il ricorso.2. Anche l’appello proposto dalla società contribuente venivarigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionela contribuente, affidandosi ad otto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.Con ordinanza interlocutoria depositata il 21/01/2026, questa Corte- rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era perfezionata, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, difensore della società ricorrente, risultava non più iscritta nelReginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, eritenuto opportuno accertare se la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora esistente -rinviava a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramitevisura camerale, se la ricorrente risultasse estinta a seguito dicancellazione dal registro delle imprese e, in caso di esito positivo di taleaccertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci dellasocietà contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va revocata l’ordinanza interlocutoria depositatail 21/01/2026, in quanto dalla visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisitadalla cancelleria ed inserita nel fascicolo informatico, è emerso che lasocietà contribuente è ancora attiva, sicché il contraddittorio deve ritenersiregolarmente instaurato già con il perfezionamento della comunicazione,all’indirizzo pec della predetta società, dell’avviso di fissazionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce lanullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026applicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto né la CTP né la CTR si sonopronunciate sull’istanza di sospensione, rispettivamente, dell’attoimpugnato e dell’esecuzione della sentenza di primo grado, e neppurehanno fissato l’udienza di trattazione delle predette istanze disospensione.2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto lecensure sollevate non attengono alla sentenza impugnata, ma ad unprocedimento precedente di natura cautelare, i cui eventuali vizi nonesplicano alcun effetto sulla successiva sentenza.Ed infatti, poiché il provvedimento cautelare è caratterizzato dastrumentalità, provvisorietà, difetto di decisorietà, esso è destinato adessere superato dalla decisione di merito, e l’autonomia del giudizio dimerito rispetto al procedimento cautelare rende il primo del tuttoautonomo e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto delle forme delsecondo (Cass. 25/02/2025, n. 4907; Cass., 04/03/2024, n. 5741).Inoltre, questa Corte ha già statuito che, in tema di contenziosotributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senzaritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza disospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs.n. 546/1992 prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass.17/01/2025, n. 1149; Cass. 09/04/2010, n. 8510).2.2 Si è, altresì, statuito che è inammissibile, per difetto diinteresse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appelloche abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado,qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato larimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesiNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia decisonel merito sulle questioni controverse, senza alcun pregiudizio per ilricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass.03/03/2025, n. 5644), come verificatosi nel caso di specie, stantel’assorbimento dell’istanza cautelare nella decisione di merito.3. Con il secondo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto la CTR harigettato l’appello senza esaminare le eccezioni formulate in fatto ed indiritto e la documentazione probatoria prodotta dalla società contribuentenel corso del giudizio. In particolare, l’impugnato atto di contestazione èstato emesso dall’Ufficio senza alcuna istruttoria ed in difetto di preventivocontraddittorio, e l’avviso di accertamento emesso, per l’anno 2009, neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. - destinataria di un accesso breve daparte dell’Amministrazione finanziaria da cui era emersa l’asserita frodefiscale che aveva coinvolto anche la società contribuente - è statoannullato dalla CTP di Napoli con sentenza confermata dalla CTR dellaCampania, sicché è venuto meno il presupposto dell’atto di contestazioneoggetto di causa. Inoltre, la CTR non ha rilevato che quest’ultimo eraviziato da una carenza assoluta di motivazione in quanto richiamava unasegnalazione della Direzione regionale della Campania dell’Agenzia delleentrate non allegata allo stesso. Infine, le verifiche fiscali eseguite dallapredetta [OSCURATO:PERSONA] erano illegittime per carenza dilegittimazione della stessa a seguito dell’abrogazione dell’art. 62-sexies,comma 2, del d.l. n. 331/1993.3.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, nonché infondato.3.2 In primo luogo, per quanto attiene al profilo dell’ammissibilità, ladoglianza consiste in una commistione di motivi, senza possibilità, nelcorpo del discorso, di distinguere i vari vizi lamentati, anche in contrastologico tra loro (omesso esame, erronea valutazione delle prove, omessaNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026pronuncia su eccezione, difetto di motivazione, motivazionecontraddittoria), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza esovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione dellamedesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 13/06/2024, n.16488; Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass.11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati latrattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazionedelle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti allaricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n.9793) o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure nonontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 06/02/2024, n. 3397).Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, odi omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass.10/08/2025, n. 23005).3.3 In secondo luogo, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. non è denunciabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-terc.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (applicabile ancheall’impugnazione delle sentenze della CTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547),qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fattoNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026(cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore(rigetto dell’impugnazione dell’atto di contestazione per vizi dello stesso) efondate sul medesimo accertamento in fatto, la contribuente non haminimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in partequa, una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base dellemedesime.3.4 L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, comeripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure – sollevate invece dallaricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,Numero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/202607/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carentinell’articolazione del motivo in esame. In disparte, infatti, le censurecoacervate relative all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente,nonché la confusionaria esposizione delle doglianze, la società ricorrenteha genericamente lamentato l'omesso esame di elementi istruttori, cheperò non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, come si evince dalla sentenza della CTR (comesi dirà infra), ancorché la sentenza impugnata non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).Peraltro, la ricorrente genericamente lamenta che la CTR nonavrebbe esaminato le eccezioni proposte, ma non indica quali esse sianoed in quale atto difensivo siano state sollevate. Analogamente, si deduceche la CTR non avrebbe tenuto conto delle sentenze della CTP di Napoli edella CTR della Campania, emesse nei confronti di altre due societàinteressate dalla verifica fiscale per cui è causa, ma non si indicano i gradidi giudizio in cui sarebbero state prodotte tali pronunce né gli atti difensiviin cui la relativa questione sarebbe stata sollevata.3.5 Il motivo è poi inammissibile in quanto consiste in una genericacontestazione della sentenza impugnata, con la cui motivazione non siconfronta affatto.La CTR ha, infatti, rilevato che «[…] l’attuale procedimento ha presole mosse a seguito di una verifica fiscale nei confronti della ELMA CARTNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026SRL da cui emergeva come la stessa fosse coinvolta in un complessomeccanismo ai fini IVA perpetrato attraverso fittizie transazionicommerciali poste in essere nell’ambito di un gruppo di società ad essariconducibili. Durante l’attività di controllo veniva rinvenuta una fatturaemessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per presunti acquisti di beni, finalizzatiunicamente alla costituzione di un credito IVA da utilizzare incompensazione. […] infondati risultano i motivi di appello sulla presuntacontraddittorietà e carenza di motivazione dell’atto impugnato che alcontrario, a giudizio del Collegio, risulta correttamente motivato ecomprensibile sia in relazione ai presupposti di fatto sia in relazione alleragioni giuridiche che lo hanno determinato. Quanto al merito dellacontroversia si osserva che la fattura nr. 63 del 22 giugno 2009dell’importo di euro 208.333,33 ha ad oggetto una presunta vendita acorpo di macchinari attrezzature e parti di ricambio presso il magazzino diricambi Cartiera di Broccostella. Dagli accertamenti emerge che i benioggetto della fattura in esame dovevano essere utilizzati nell’ambito di unimpianto produttivo che risulta cessato sin dall’anno 2007 e che i benioggetto della fattura non risultavano iscritti nel registro cespitiammortizzabili né risulta esibita alcuna documentazione relativa all’uso edalla manutenzione dei beni strumentali richiamati nelle fatture. Da ultimosi osserva che la corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che negliavvisi di accertamento possono essere utilizzati elementi acquisitinell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti o società e che talemeccanismo non viola il principio del contraddittorio né il riparto dell’oneredella prova. Si deve pertanto ritenere che l’ufficio finanziario nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente utilizzato elementi emergenti dagliaccertamenti effettuati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] nonchédi altre società del gruppo».3.5.1 Ebbene, la mancata considerazione delle rationes decidendidella sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità alNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).3.6 A quanto già detto, deve aggiungersi che, con buona parte delmotivo in esame, non si contestano le asserzioni contenute nell’impugnatasentenza, che non sono state minimamente richiamate e riportate nelmotivo, bensì i vizi dell’atto di contestazione oggetto del ricorso originario,così dimenticando che il giudizio di cassazione ha ad oggetto la sentenzadi merito e non direttamente i vizi dell’atto originariamente impugnato,con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.3.7 Infine, il motivo in esame si palesa anche infondato, laddovelamenta l’omessa instaurazione del contraddittorio anteriormenteall’emissione dell’atto di contestazione, nonché la carenza di legittimazionedella [OSCURATO:PERSONA] della Campania dell’Agenzia delle entrate adeffettuare la segnalazione richiamata nell’atto di contestazione impugnato.3.7.1 Invero, in relazione al primo profilo, questa Corte ha giàchiarito, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali, che l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioniamministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorioprevisto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, atteso che esso siinserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, il qualeha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittoriocon il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivorispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione (Cass.18/03/2021, n. 7620; Cass. 09/05/2017, n. 11391).3.7.2 In ordine all’asserita carenza di legittimazione della DirezioneRegionale, è pur vero che, in seguito all'istituzione delle Agenzie fiscali, leDirezioni regionali dell'Agenzia delle Entrate non hanno più poteri diaccesso, ispezione e verifica, ma solo di programmazione, coordinamento,Numero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026indirizzo e vigilanza degli uffici periferici cui sono demandate le attività diverifica ed ispezione dei contribuenti. Infatti, con l'abrogazione dell'art.62-sexies del d.l. n. 331/1993 ad opera dell'art. 23 del d.P.R. n. 107/2001è stato previsto che gli atti istruttori e di accertamento devono esserecompiuti dalle direzioni provinciali, ma a tale categoria di atti non vaascritta la mera attività di segnalazione della necessità di procedere aduna verifica mirata sulla quale conserva competenza la Direzione regionale(Cass. 29/10/2020, n. 23859).4. Con il terzo motivo (indicato con il n. 1 a pag. 19 del ricorso) silamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR ha erroneamenteritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Ufficio in ordine alcontestato accertamento.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, enon anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto taleonere (Cass. 21/03/2022, n. 9055).4.3 Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c.,non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova, e, nella sostanza,non tiene conto del fatto che, come già evidenziato al precedenteparagrafo 3.5, la CTR ha indicato le prove presuntive fornite dall’Ufficio inordine alla fittizietà del rapporto commerciale intercorso tra la societàcontribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]., inerente alla vendita, nel 2009, dimacchinari ed attrezzature da utilizzare in un impianto produttivo in realtàNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026cessato fin dal 2007, beni peraltro non iscritti nel registro dei cespitiammortizzabili ed in relazione al cui uso e manutenzione non risultavaprodotta alcuna documentazione.La conclusione cui è pervenuta la CTR è conforme al costanteorientamento con cui questa Corte ha statuito che, in tema di Iva, l'oneredella prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistentiè a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa(locali, mezzi, personale, utenze) ovvero che l'emittente è una "cartiera" ouna società "fantasma", mentre spetta al contribuente, ai fini delladetrazione dell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettivaesistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersiassolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolaritàformale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, inquanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. 10/04/2024, n. 9723; Cass.18/10/2021, n. 28628; Cass. 05/07/2018, n. 17619), e neppure conl’asserita mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi(Cass. 09/08/2022, n. 24471).4.4 In realtà, con il motivo si mira a sollecitare una inammissibilerivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa, diesclusiva pertinenza del giudice del merito (Cass. 23/04/2024, n. 10927),dovendo ribadirsi che non è possibile censurare in sede di legittimità laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più ingenerale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).5. Con il quarto motivo (indicato con il n. 3 a pag. 21 del ricorso) sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 7 della legge n.212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per nonessersi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullità dell’atto dicontestazione in quanto del tutto carente di motivazione, in paleseviolazione delle norme sostanziali richiamate nel motivo.6. Con il sesto motivo (indicato con il n. 5 a pag. 24 del ricorso) sideduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dellalegge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto la CTR non ha rilevato la nullità dell’atto impugnato per carenza dimotivazione, in conseguenza dell’omessa allegazione allo stesso degli attiprodromici, ossia il p.v.c. e la segnalazione della Direzione regionale dellaCampania dell’Agenzia delle entrate.7. Il quarto ed il sesto motivo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi.7.1 Tali motivi - pur volendo correttamente riqualificare gli stessi(omessa pronuncia su eccezione di nullità dell’atto di contestazione percarenza di motivazione) come errores in procedendo riconducibili allaprevisione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – sono inammissibili e, comunque, infondati.7.2 In primis, l’inammissibilità discende dal difetto di specificità, inquanto i motivi non riproducono la motivazione dell’atto di contestazione,specificando gli elementi in essa indicati e, per differenza, quelli mancanti,così impedendo a questa Corte di valutare la sufficienza della motivazionedel predetto atto (cfr. Cass. 13/02/2015, n. 2928, secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, ilricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avverso laNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo,qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo,pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione; conforme Cass.28/06/2017, n. 16147, secondo cui, in base al principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudiziotributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissionetributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sullacongruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario cheil ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, chesi assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirela verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso).7.3 In ogni caso, i motivi sono inammissibili in quanto, anche questavolta, non si confrontano con il già riportato contenuto della sentenzadella CTR, che ha chiaramente richiamato la motivazione dell’attoimpugnato e gli accertamenti posti a fondamento dello stesso.7.4 Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono anche infondate nelmerito, in quanto, come si evince dal contenuto dell’atto di contestazioneriportato nel controricorso, gli atti in esso richiamati, pur non essendostati allegati, risultano comunque riportati nel loro contenuto essenziale, etale motivazione per relationem esclude l’invalidità dell’atto impugnato inquanto risulta conforme alla previsione, ratione temporis vigente, dell’art.16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui «Se lamotivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto daltrasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvoche quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».In generale, peraltro, questa Corte ha da tempo affermato che nelregime introdotto dall'art. 7 della legge n. 212/2000, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche perrelationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultantida altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando loNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie esufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cuiindicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventualesindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'attorichiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. 11/09/2017, n.21066; Cass. 11/04/2017, n. 9323; Cass. 15 /04/2013, n. 131109; Cass.25/02/2025, n. 4907), con la conseguenza che la riproduzione delcontenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento nonsi realizza, necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue partirilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la sempliceindicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per comeapprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto asostegno della pretesa impositiva.8. Con il quinto motivo (indicato con il n. 4 a pag. 22 del ricorso) silamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c.,nonché dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha esaminato ladocumentazione prodotta nel giudizio di merito, non ha posto afondamento della decisione le prove proposte dal contribuente e non harilevato che tali prove e fatti non erano stati contestati specificamentedall’Ufficio.8.1 Il motivo – anche a voler superare l’erroneo richiamo al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla violazione di normeprocessuali, inquadrabile in realtà nel successivo n. 4 - è inammissibile.8.2 La ricorrente non specifica minimamente quali sarebbero idocumenti prodotti e non esaminati, le prove addotte ed i fatti rimastiincontestati. In particolare, la violazione del principio di non contestazionedeve essere dedotta in modo specifico, indicando i fatti non contestati eNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026riproducendo le parti degli atti di merito da cui risulta che il fatto non erastato contestato (Cass. 17/01/2025, n. 1149).È evidente, quindi, il difetto di specificità del motivo, esaurendosiquesto in affermazioni generiche ed astratte, del tutto avulse dalcontenuto della sentenza della CTR e non supportate da puntuali richiamiai documenti ed atti del giudizio di merito, con conseguente violazionedell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che prevede, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti, da intendere, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, anche come specificazione della sedeprocessuale in cui i documenti risultino prodotti (Cass. 19/08/2015, n.16900), nonché, in caso di deduzione di errores in procedendo, cometrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse(Cass. 30/07/2024, n. 21346).8.3 Peraltro, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. èparimenti inammissibile, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; dall'altro, ladoglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo diNumero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/2026valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità della censura sonodel tutto assenti, anche in ragione dell’assoluta genericità del motivoarticolato dalla ricorrente.9. Con il settimo motivo (indicato con il n. 6 a pag. 26 del ricorso) siassume la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per essere la sentenza della CTRviziata da motivazione apparente, posto che le argomentazioni del giudiced’appello sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e aconsentire l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alladecisione.10. Con l’ottavo motivo (indicato con il n. 7 a pag. 27 del ricorso) sideduce la nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per aver la sentenza d’appello omesso«sostanzialmente di motivare i punti della controversia e di rendere contodelle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’accoglimentodell’appello risolvendosi, sostanzialmente, in una motivazione soloapparente».11. Il settimo e l’ottavo motivo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto sostanzialmente inerenti alla medesimadoglianza e, comunque, strettamente connessi.Numero registro generale 5273/2019Numero sezionale 3829/2026Numero di raccolta generale 15750/2026Data pubblicazione 22/05/202611.1 Tali motivi sono inammissibili per difetto di specificità e perchécompletamente disconnessi dal contenuto della sentenza d’appello.Invero, non può non rilevarsi che la sentenza della CTR, come sievince dal suo contenuto riportato al precedente paragrafo 3.5, èsuffragata da adeguata motivazione sulle questioni rientranti nel themadecidendum, non avendo peraltro la ricorrente indicato quali, tra leeccezioni sollevate, sarebbero rimaste prive di motivazione ed in qualesede processuale le stesse vennero formulate. Anche in tal caso le censuredella società ricorrente si sono arrestate ad un piano di mera astrattezza,senza alcun concreto richiamo alla sentenza impugnata, di cui non vienemai riportato il contenuto.12. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente e sonoliquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida ineuro 4.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano