CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consiglirq [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conci si ni del PG ise• n•\gí\N4) Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di omicidio, oggetto di tre distinte sentenze di condanna, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto che l'esame dei fatti criminosi non consenta di cogliere un collegamento qualificato, significativo dell'esistenza di un preventivo e unitario disegno criminoso delineato nei suoi tratti essenziali, tale non potendosi considerare la chiara riconducibilità degli episodi criminosi alla guerra di camorra tra il clan Belfiore-Mazzacane e il clan Piccolo. Attraverso le tre sentenze di condanna risulta dimostrata la sanguinosa faida ma per quel che attiene agli omicidi, le analoghe modalità esecutive, tipiche degli agguati mafiosi, e la riconducibilità alle attività criminali finalizzate al rafforzamento del sodalizio criminoso facente capo ai fratelli Belforte non sono elementi sufficientemente significativi di una loro unitaria e anticipata ideazione in termini sufficientemente specifici. 1.1. I tre omicidi si inquadrano in una cornice ampia, costituita dalla lunga guerra di mafia che nel tempo ebbe un andamento altalenante per i due gruppi contrapposti a causa dell'incidenza di molteplici fattori, sia di carattere interno che esterno, come tradimenti, uccisioni, arresti, defezioni, alleanze con altri gruppi. La fluidità degli eventi emerge dall'accertamento compiuto dalle sentenze di condanne. Da queste si trae che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], pur riconducibile alla guerra di mafia, non ha un legame qualificato con gli omicidi di Angelo e [OSCURATO:PERSONA], perché era stato preventivato molti anni prima rispetto alla sua esecuzione e perché era caratterizzato da una causale specifica di vendetta da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione della Casella da parte del Dallarino. Gli omicidi dei fratelli Piccolo, considerato il lasso temporale intercorso tra l'uno e l'altro, non possono ritenersi oggetto di uni unico disegno criminoso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 2 luglio 2018, relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che tutti gli omicidi erano stati programmati con una unica causale, ossia il predominio del clan Belforte sul contrapposto clan Piccolo. Il Tribunale ha errato nel ritenere che sia necessaria, ai fini del riconoscimento della continuazione, una anticipata ideazione dei più fatti in termini di necessaria specificità. Nel caso in esame, al momento della commissione del primo, erano già stati programmati, ancorché in forma generica, anche gli altri omicidi. Quanto meno per gli omicidi di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] l'identità del disegno criminoso è evidente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha dato conto, con motivazione logica e compiuta, delle ragioni che impediscono di ravvisare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente, di contro, ha prospettato l'esistenza di un errore nel ragionamento dispiegato nell'ordinanza impugnata per la parte in cui si è ritenuto, così testualmente, che gli omicidi siano stati commessi per causali diverse rispetto alla partecipazione alla consorteria mafiosa. Il fatto però che quei singoli fatti abbiano trovato causa nel contesto criminale di tipo associativo, ed è qui 'errore in cui è incorso il ricorrente, non è indicativo della sussistenza della continuazione, perché, come peraltro ha riconosciuto lo stesso ricorrente, occorre che, al momento della commissione del primo fatto criminoso, gli altri siano stati oggetto di una programmazione seppure non specifica ma che certo non può essere identificata con l'adesione al programma del gruppo associativo che indica le linee di azione criminale e che è per sua natura indeterminato. 3. Nel programma dell'associazione criminale ben può trovare spazio l'obiettivo del predominio, rispetto a concorrenti associazioni criminali, sul territorio di riferimento, ma ciò non può significare che ogni episodio illecito riconducibile a tale obiettivo programmatico possa essere posto in continuazione con gli altri che dello stesso programma siano espressione e con il fatto stesso della partecipazione associativa. Per quanto non specificamente, e quindi non nelle concrete modalità spazio-temporali di commissione, il singolo episodio, nella sua individualità, deve formare oggetto di deliberazione unitaria al momento della commissione del primo reato della ipotizzata serie di continuazione, altrimenti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen." - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - e, può ora aggiungersi, tra di loro.4. Il Tribunale ha proceduto alla verifica in concreto della sussistenza degli elementi da cui trarre la configurabilità del vincolo e ha logicamente escluso, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali prima richiamati, di poter valorizzare la riconducibilità di ciascuno di quei fatti di sangue alla "guerra di camorra" che era da tempo, da molto tempo, iniziata su quel territorio. Ciascuno degli omicidi, come spiegato nell'ordinanza impugnata, è stato deliberato in modo autonomo e per ragioni che escludono la possibilità di una rappresentazione e programmazione unitaria, ferma restando, ma il dato è per quanto già detto ininfluente, la collocazione in un unico contesto di contrapposizione criminale. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'els ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 febbraio 2022 Il co