CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2013 del TRIB.SEZ.DIST, di POZZUOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - ex Sezione penale di Pozzuoli - in data 23 maggio 2013, con la quale lo stesso é stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato p. e p. dall'art. 116 del Codice della Strada (guida senza patente), commesso in Quarto il 12 giugno 2010. Nel ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermata penale responsabilità in ordine al reato contestato, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non é più previsto dalla legge come reato. 3. Quest'ultima prospettazione va accolta, atteso che si é in presenza di una causa di immediato proscioglimento del ricorrente. Ed invero, va rilevato che il fatto non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 4. Pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. In siffatta ipotesi, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. 5. Poiché però, i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, trova applicazione la statuizione di cui all'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo, in base alla quale la trasmissione degli atti alla competente autorità prefettizia é dovuta "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é più previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 30 n