CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. commesso a Palma di Montechiaro il 19 giugno 2013 ed è stata confermata la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione determinata applicando le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 19 giugno 2013 sulla strada statale n. 115 nel tratto tra Palma di Montechiaro e Licata. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], invase la corsia di marcia opposta ed entrò in collisione con l'autobus Iveco targato [OSCURATO:TARGA] alla guida del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA]. Nell'urto perse la vita [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava sulla Panda quale passeggero. 3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato il quale lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. sostenendo: - che gli indizi raccolti nel corso del procedimento non assurgono al rango di prova, atteso che nelle relazioni peritali vi sono gravi incongruenze in relazione al tema della reciproca visibilità tra i due veicoli; - che sono state omesse doverose verifiche in ordine all'esistenza di un limite di velocità di 50 km/h che, in tesi difensiva, discendeva per [OSCURATO:PERSONA] da un segnale di cantiere collocato circa 2 Km prima del luogo del sinistro lungo la corsia di marcia percorsa dall'autobus; - che la sentenza impugnata non ha dato risposta ai motivi di appello con i quali si sosteneva che fu l'autobus condotto da Matina ad invadere la carreggiata regolarmente percorsa da Virone e si contestava la violazione da parte di Virone di norme sulla disciplina della circolazione stradale; - che la motivazione è carente anche con riferimento al concorso di colpa del conducente dell'autobus nella causazione del sinistro. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte di appello ha fatto ampio rinvio alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, ma l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto se vi si adempie per relationem con mero richiamo alle argomentazioni svolte in altro provvedimento, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nell'atto di gravame.4. Con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Da ciò consegue che è preclusa alla Corte di cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Va rammentato inoltre che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Muovendo da queste premesse, si deve osservare che i giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro, prima ancora che sulla base delle consulenze tecniche e della perizia, alla luce dei rilievi eseguiti dalla Polizia stradale sul luogo e nell'immediatezza dei fatti e delle dichiarazioni, precise e dettagliate, di [OSCURATO:PERSONA], passeggero dell'autobus condotto da Matina; testimone valutato attendibile perché viaggiava alle spalle dell'autista ed è estraneo ai fatti. Come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, l'incidente si verificò lungo una strada la cui carreggiata è larga otto metri, suddivisa in due corsie da una linea continua di mezzeria. I due veicoli viaggiavano in direzioni opposte e lo scontro si verificò: nella prospettiva dell'auto condotta da Visone, al termine di un rettilineo e subito prima dell'inizio di una curva volgente a destra; nella prospettiva dell'autobus condotto da Matina, all'uscita di una curva volgente a sinistra, nel tratto di inizio del successivo rettilineo. Facendo riferimento ai rilievi eseguiti dalla Polizia stradale e alle dichiarazioni rese dagli operanti, la sentenza di primo grado riferisce che i due mezzi si scontrarono frontalmente, «ma non in linea retta rispetto all'asse stradale» bensì mentre, «provenendo dalla corsia di pertinenza dell'autobus», si stavano spostando entrambi verso l'altra corsia. Come sottolineato dalla sentenza d'appello, tale ricostruzione dei fatti è confermata dalla deposizione di Buccoleri, unico passeggero a bordo dell'autobus, il quale ha riferito di aver sentito Matina dire: «sta venendo addosso, sta venendo addosso!»; di aver visto, a quel punto, la Panda avanzare nella corsia percorsa dall'autobus; di aver visto l'autista lampeggiare e, subito dopo, sterzare a sinistra senza riuscire ad evitare l'impatto perché il conducente della Panda tentò a sua volta di riportarsi nella propria corsia. Rispondendo ai rilievi critici sollevati dalla difesa nell'atto di appello, la sentenza impugnata osserva che le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale confermano tali dichiarazioni perché collocano il punto d'urto a ridosso della linea di mezzeria. Rileva, inoltre, che la diversa ricostruzione sostenuta dal consulente tecnico della difesa (secondo il quale fu l'autobus ad invadere la corsia di marcia percorsa dalla macchina) contrasterebbe con le dichiarazioni del teste e che, come spiegato dal perito, un urto obliquo come quello ipotizzato dalla difesa avrebbe provocato alla carrozzeria della macchina danni diversi rispetto a quelli concretamente riscontrati. 3.1. Con riferimento alla tesi difensiva secondo la quale l'autobus condotto da Matina era soggetto, per la presenza di un cantiere temporaneo, al limite di velocità di 50 Km/h e non lo rispettò, così concorrendo con la propria condotta colposa al verificarsi dell'evento, i giudici di merito sottolineano: che il limite ordinario di velocità nel tratto di strada ove si verificò l'incidente è di 90 km/h; che l'autobus condotto da Matina viaggiava alla velocità di 75 Km/h (accertata dal cronotachigrafo); che l'esistenza di un segnale di cantiere dal quale dovrebbe essere dedotto un limite di velocità inferiore è stata allegata, ma non dimostrata; che gli agenti della Polizia stradale non hanno riMenuto un tale segnale; che nessun ulteriore accertamento è stato possibile perché (come riferito dal perito) i cartelli di cantiere posti su cavalletto, non sono soggetti a registrazione. La motivazione sul punto è dunque logica, non contraddittoria e tutt'altro che carente. 3.2. Quanto alla sussistenza dei profili di colpa specifica, i giudici di merito osservano che un prelievo del sangue effettuato tre ore dopo il sinistro evidenziò che Virone aveva un tasso alcolemico ancora superiore a 0,56 g/I. Sottolineano, inoltre, che la teste [OSCURATO:PERSONA], passeggera della Panda, pur avendo sostenuto di essersi addormentata durante il viaggio, ha riferito di essersi accorta, subito prima dell'impatto, che Virone «faceva destra sinistra con la macchina». 4. In sintesi, e conclusivamente, il ricorso è inammissibile perché non si confronta con le motivazioni della sentenza di appello e, nella sostanza, si limita a chiedere una rilettura, in senso favorevole al ricorrente, delle prove raccolte nel corso del giudizio riproponendo argomenti già sollevati e respinti - con motivazioni congrue e non manifestamente illogiche - dalle sentenze di merito. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento