CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46359/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] provento di furto e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Caselli lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale per insufficienza della prova con riguardo all'elemento soggettivo del reato: rileva che a suo avviso il processo non ha restituito la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo di cui il Caselli era venuto in possesso non potendosi esso evincere dall'atteggiamento da lui serbato al momento del controllo ovvero dalla mancanza, in atti, di elementi tali da giustificare la disponibilità del mezzo indipendentemente da una formale richiesta in tal senso avanzata nei confronti dell'imputato che abbia ritenuto di non darne conto rimanendo contumace nel processo. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte di Appello, infatti, non ha mancato di prendere in considerazione la medesima doglianza che era stata articolata dalla difesa con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado segnalando, a tal proposito, che la condotta serbata dall'imputato al momento del controllo non potesse ritenersi una mera congettura ma un serio indizio di consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, avvalorata dalla scelta di non partecipare al processo evitando, in tal modo, di dar conto delle modalità e circostanze in cui egli era entrato in possesso del ciclomotore. Anche la contumacia dal processo, invero, rappresenta una scelta dell'imputato cui legittimamente il giudice di merito può ancorare le sue valutazioni soprattutto nei casi in cui, come nel delitto di ricettazione, il dato pacifico ed incontroverso del possesso di una 'res' di altrettanto pacifica ed incontroversa provenienza delittuosa, impone al possessore di dare contezza di come egli lo abbia acquisito. La Corte territoriale, in definitiva, ha correttamente potuto applicare il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; ( Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] danfrocca Lt. igi A os