CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 41153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di SAVONAat-e 3%**450 311C padi ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t RG n. 16528/2022 CAOACII.t-tim0 Il ricorso di MastrosimonelGiacchinot avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò posto, essendo stata eccepita la omessa motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica del fatto contestato, a fronte di una corretta contestazione di violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, e l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]