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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 11804/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto d’ufficio al R.G.N. 15578 - 2022 per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Sesta Sezione civile-2 di questa Corte n. 25971/2021 (depositata il 24 settembre 2021) emessa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: -il [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Cagliari, dott . [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 15578 sez.

S2 -ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Curridori erastato dichiarato inammissibile e il medesimo erastato condannato al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; - essendo il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la fase relativa al giudizio di cassazione, il citato funzionario, sulla premess a che l’Erario avevapagato per la difesa del suddetto controricorrente avanti a questa Cortel’importo lordo di euro 2.141,27, ha chiesto che il pagamento delle spese vengadisposto a favore dello stesso Erario, con la conseguente correzione d ell’ errore materiale presente nell’indicata ordinanza; -la suddetta istanza, qualificata per l’appunto come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio”, è stataiscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Seconda Sezione Civile in data23.06.2022; - l a stessa è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria , unitamente al decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio; Considerato: -che l’istanza è meritevole di accoglimento; - che , infatti, l’art. 133 del d .P.R. n. 115/2002 prevede che il provvedimento, con il quale viene posto a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte invece ammessa vi (come nel caso di specie), deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; - che , pertanto , la me nzionata ordinanza di questa Corte n. 25971/2021 deve essere corretta nel suo dispositivo , nel senso Ric. 2022 n. 15578 sez.

S2 -ud. 16-02-2023 -3- che le spese liquidate in favore del controricorrente vanno corrisposte in favore dell’Erario; - che l’eventuale differenza in eccesso rispetto a quanto dall’Erario corrisposto al difensore di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, avendoquesta Corte statuito che l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore,da parte dello Stato, non determina alcuna locupletazione, ma consente di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v.

Cass. n. 22017/2018 e Cass. n. 11590/2019); -che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 21213/2013 e Cass. n. 12184/2020); P.Q.M. la Corte dispone che l’ordinanzan. 25971/21 della Sesta Sezione Civile-2 venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta, dopo l'espressione “che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge”, della frase: “ con pagamento in favore dell’ Erario, essendo il controricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione di errore materiale sull’originale dell’ordinanza n. 25971/2021.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto d’ufficio al R.G.N. 15578 - 2022 per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Sesta Sezione civile-2 di questa Corte n. 25971/2021 (depositata il 24 settembre 2021) emessa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: -il [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Cagliari, dott . [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 15578 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Curridori erastato dichiarato inammissibile e il medesimo erastato condannato al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; - essendo il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la fase relativa al giudizio di cassazione, il citato funzionario, sulla premess a che l’Erario avevapagato per la difesa del suddetto controricorrente avanti a questa Cortel’importo lordo di euro 2.141,27, ha chiesto che il pagamento delle spese vengadisposto a favore dello stesso Erario, con la conseguente correzione d ell’ errore materiale presente nell’indicata ordinanza; -la suddetta istanza, qualificata per l’appunto come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio”, è stataiscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Seconda Sezione Civile in data23.06.2022; - l a stessa è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria , unitamente al decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio; Considerato: -che l’istanza è meritevole di accoglimento; - che , infatti, l’art. 133 del d .P.R. n. 115/2002 prevede che il provvedimento, con il quale viene posto a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte invece ammessa vi (come nel caso di specie), deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; - che , pertanto , la me nzionata ordinanza di questa Corte n. 25971/2021 deve essere corretta nel suo dispositivo , nel senso Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- che le spese liquidate in favore del controricorrente vanno corrisposte in favore dell’Erario; - che l’eventuale differenza in eccesso rispetto a quanto dall’Erario corrisposto al difensore di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, avendoquesta Corte statuito che l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore,da parte dello Stato, non determina alcuna locupletazione, ma consente di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v. Cass. n. 22017/2018 e Cass. n. 11590/2019); -che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 21213/2013 e Cass. n. 12184/2020); P.Q.M. la Corte dispone che l’ordinanzan. 25971/21 della Sesta Sezione Civile-2 venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta, dopo l'espressione “che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge”, della frase: “ con pagamento in favore dell’ Erario, essendo il controricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione di errore materiale sull’originale dell’ordinanza n. 25971/2021. Così deciso in Roma, nella c
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