CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod.pen. (furto di energia elettrica, dal 22 marzo 2009 al 18 febbraio 2014). In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la apparenza della motivazione in ordine alla propria responsabilità ed al mancato riconoscimento dei benefici di legge invocati, essendosi il giudice dell'impugnazione limitato a richiamare la sentenza di primo grado, senza rispondere alle doglianze difensive ed in particolare ritenendo inattendibili tutti i testi a favore dell'imputato; 2) il vizio di motivazione in ordine alla sottrazione di energia elettrica, che è stata ritenuta dimostrata in base ad una mera ipotesi, senza alcuna prova che sia stato effettivamente il ricorrente ad effettuare l'allaccio abusivo; 3) il vizio di motivazione in ordine all'utilizzo del mezzo fraudolento, avendo lo stesso giudice dell'impugnazione ipotizzato che la manomissione dell'impianto elettrico possa essere stata posta in essere da terzi, stante l'inesperienza del ricorrente; 4) il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del furto aggravato in luogo di quello tentato, atteso che nella sentenza impugnata si riconosce l'assenza del calcolo dell'energia sottratta, senza, tuttavia, trarne la logica conseguenza della mancanza di prova della effettiva consumazione del furto. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. La sentenza impugnata, che, peraltro, va integrata con quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme, risponde in modo puntuale e logico alle doglianze difensive, sia pure in modo sintetico, ma del tutto adeguato al contenuto delle difese. In particolare, del tutto corretta risulta la valutazione di genericità delle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, di cui, peraltro, il ricorrente non ha, neppure in questa sede, indicato i contenuti specifici, idonei a superare il giudizio espresso dalla Corte di appello. Del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962 - 01). Per quanto concerne, invece, l'asserita realizzazione da parte di terzi della manomissione del contatore, le argomentazioni dei giudici di merito risultano congrue e conformi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278438 - 01). Infine, la prova della sottrazione consumata dell'energia elettrica, a prescindere dalla esatta quantificazione, comunque effettuata, sia pure in misura approssimativa, risulta desunta in modo del tutto ragionevole dagli indizi evidenziati, tra cui quelli derivanti dalla deposizione del teste a discarico (Pisanti), indicato dalla difesa, che ha affermato che sino a qualche mese prima della consegna delle chiavi nel 2014 l'abitazione, nella disponibilità dell'imputato, fosse provvista di energia elettrica, nonostante il distacco per morosità della fornitura intestata allo stesso già nel 2008. 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]