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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29937/2022

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RDINANZA sul ricorso 7237/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa daMtPvvocatqi [OSCURATO:PERSONA], Cug4.444-0 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2246/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: in relazione alla fornitura di un impianto di depurazione dell'aria istallato dalla MP International in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., all'interno di un locale da questa condotto in locazione e di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la società PRG -cessionaria del credito della MP- agì nei confronti dell'anzidetta [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. (dopo che era risultato infruttuoso ogni tentativo di recupero nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci illimitatamente responsabili); il Tribunale rigettò la domanda sulla base di una duplice ragione: ossia in quanto si trattava di arricchimento indiretto, conseguito da soggetto diverso da quello cui era destinata la prestazione dell'impoverito e, inoltre, in quanto la PRG avrebbe potuto esercitare la pretesa di natura contrattuale conseguente alla cessione del credito; la Corte di Appello dì Venezia ha rigettato il gravame della PRG rilevando che «ai fini dell'esercizio dell'azione invocata è necessario che sussista un fatto costitutivo unico da cui devono farsi dipendere tanto l'arricchimento quanto la correlativa perdita patrimoniale, pertanto il fondamento dell'indennizzo viene meno quando lo spostamento patrimoniale, pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro»; tanto premesso, ha dichiarato assorbita la questione relativa alla persistente titolarità dell'azione contrattuale in capo alla cessionaria del credito; ha proposto ricorso per cassazione la PRG s.r.I., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:con il primo motivo, la ricorrente denuncia ««falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - arricchimento indiretto e unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento»; premesso che il vantaggio conseguito dalla proprietaria dell'immobile doveva considerarsi "diretto", in quanto la stessa «ha beneficiato di un immediato e permanente incremento di valore dell'immobile di sua proprietà», la ricorrente rileva che «la costruzione dell'opera ha originato contemporaneamente due arricchimenti diretti: il primo in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si è vista incrementare il valore del proprio immobile a titolo totalmente gratuito ed ingiustificato (senza causa); il secondo in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c:. che, in quanto mero conduttore dell'immobile, ha beneficiato di un incremento di valore della propria attività imprenditoriale di gestione di una sala giochi»; tanto premesso, la PRG deduce che la Corte territoriale ha «falsamente applicato l'art. 2041 c.c. laddove ha ritenuto che non sussiste, nel caso di specie, l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e della relativa diminuzione patrimoniale e che l'arricchimento risulta un effetto riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del patrimonio del soggetto che ha richiesto ed acquistato la fornitura dell'impianto»; evidenzia che, al contrario, «il fatto costitutivo è [...] unico ed inscindibile e da esso sono dipese, simultaneamente, tanto l'impoverimento quanto la locupletazione»; aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai negato di essere risultata arricchita dall'installazione dell'impianto e neppure aveva allegato che tale arricchimento le fosse stato imposto; il secondo motivo deduce «falsa applicazione dell'art. 2042 c.c., con riguardo al carattere di sussidiarietà dell'azione»; la ricorrente contesta al giudice dì appello di aver ritenuto non rispettato il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa e sostiene che tale requisito «sia da ritenersi soddisfatto non solo qualora vi sia la totale assenza di altri mezzi giuridici per ottenere la riparazione della deminutio patrimonii, ma pure qualora tali altri mezzi sussistano ma, per le circostanze del caso, essi siano del tutto infruttuosi»; il primo motivo è fondato, a fronte del principio -espresso da Cass., S.U. n. 24772/2008 e ribadito recentemente da Cass. n. 29672/2021- secondo cui «l'azione dì ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.

Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito»; di tale principio la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, giacché si è limitata ad evidenziare la non unicità del fatto costitutivo dell'impoverimento e del correlativo arricchiimento, e quindi la natura indiretta dell'arricchimento medesimo, senza tuttavia considerare che, nel caso specifico, la PRG ha dedotto un vantaggio acquisito a titolo gratuito dal terzo (per il fatto di essere proprietario dell'immobile in cui era stato installato l'impianto), che potrebbe giustificare, per evidenti ragioni di equità sottese alla previsione dell'art. 2041 c.c., l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento; si è dunque determinata una falsa applicazione della norma (nei termini in cui è stata interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza di legittimità) che comporta l'accoglimento del motivo ed il rinvio alla Corte di merito, che dovrà procedere a nuovo esame della vicenda accertando se la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia acquisito l'impianto e se lo abbia fatto a titolo gratuito; il secondo motivo è inammissibile in quanto concerne una questione espressamente dichiarata assorbita dal giudice di appello e che, pertanto, dovrà essere nuovamente esaminata in sede di rinvio; la Corte di rinvio provvederà anche sulle sperse di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 7237/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa daMtPvvocatqi [OSCURATO:PERSONA], Cug4.444-0 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2246/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: in relazione alla fornitura di un impianto di depurazione dell'aria istallato dalla MP International in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., all'interno di un locale da questa condotto in locazione e di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la società PRG -cessionaria del credito della MP- agì nei confronti dell'anzidetta [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. (dopo che era risultato infruttuoso ogni tentativo di recupero nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci illimitatamente responsabili); il Tribunale rigettò la domanda sulla base di una duplice ragione: ossia in quanto si trattava di arricchimento indiretto, conseguito da soggetto diverso da quello cui era destinata la prestazione dell'impoverito e, inoltre, in quanto la PRG avrebbe potuto esercitare la pretesa di natura contrattuale conseguente alla cessione del credito; la Corte di Appello dì Venezia ha rigettato il gravame della PRG rilevando che «ai fini dell'esercizio dell'azione invocata è necessario che sussista un fatto costitutivo unico da cui devono farsi dipendere tanto l'arricchimento quanto la correlativa perdita patrimoniale, pertanto il fondamento dell'indennizzo viene meno quando lo spostamento patrimoniale, pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro»; tanto premesso, ha dichiarato assorbita la questione relativa alla persistente titolarità dell'azione contrattuale in capo alla cessionaria del credito; ha proposto ricorso per cassazione la PRG s.r.I., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:con il primo motivo, la ricorrente denuncia ««falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - arricchimento indiretto e unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento»; premesso che il vantaggio conseguito dalla proprietaria dell'immobile doveva considerarsi "diretto", in quanto la stessa «ha beneficiato di un immediato e permanente incremento di valore dell'immobile di sua proprietà», la ricorrente rileva che «la costruzione dell'opera ha originato contemporaneamente due arricchimenti diretti: il primo in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si è vista incrementare il valore del proprio immobile a titolo totalmente gratuito ed ingiustificato (senza causa); il secondo in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c:. che, in quanto mero conduttore dell'immobile, ha beneficiato di un incremento di valore della propria attività imprenditoriale di gestione di una sala giochi»; tanto premesso, la PRG deduce che la Corte territoriale ha «falsamente applicato l'art. 2041 c.c. laddove ha ritenuto che non sussiste, nel caso di specie, l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e della relativa diminuzione patrimoniale e che l'arricchimento risulta un effetto riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del patrimonio del soggetto che ha richiesto ed acquistato la fornitura dell'impianto»; evidenzia che, al contrario, «il fatto costitutivo è [...] unico ed inscindibile e da esso sono dipese, simultaneamente, tanto l'impoverimento quanto la locupletazione»; aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai negato di essere risultata arricchita dall'installazione dell'impianto e neppure aveva allegato che tale arricchimento le fosse stato imposto; il secondo motivo deduce «falsa applicazione dell'art. 2042 c.c., con riguardo al carattere di sussidiarietà dell'azione»; la ricorrente contesta al giudice dì appello di aver ritenuto non rispettato il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa e sostiene che tale requisito «sia da ritenersi soddisfatto non solo qualora vi sia la totale assenza di altri mezzi giuridici per ottenere la riparazione della deminutio patrimonii, ma pure qualora tali altri mezzi sussistano ma, per le circostanze del caso, essi siano del tutto infruttuosi»; il primo motivo è fondato, a fronte del principio -espresso da Cass., S.U. n. 24772/2008 e ribadito recentemente da Cass. n. 29672/2021- secondo cui «l'azione dì ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito»; di tale principio la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, giacché si è limitata ad evidenziare la non unicità del fatto costitutivo dell'impoverimento e del correlativo arricchiimento, e quindi la natura indiretta dell'arricchimento medesimo, senza tuttavia considerare che, nel caso specifico, la PRG ha dedotto un vantaggio acquisito a titolo gratuito dal terzo (per il fatto di essere proprietario dell'immobile in cui era stato installato l'impianto), che potrebbe giustificare, per evidenti ragioni di equità sottese alla previsione dell'art. 2041 c.c., l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento; si è dunque determinata una falsa applicazione della norma (nei termini in cui è stata interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza di legittimità) che comporta l'accoglimento del motivo ed il rinvio alla Corte di merito, che dovrà procedere a nuovo esame della vicenda accertando se la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia acquisito l'impianto e se lo abbia fatto a titolo gratuito; il secondo motivo è inammissibile in quanto concerne una questione espressamente dichiarata assorbita dal giudice di appello e che, pertanto, dovrà essere nuovamente esaminata in sede di rinvio; la Corte di rinvio provvederà anche sulle sperse di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello
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