CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCARMELINA ADAMO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 944/2025Numero sezionale 2305/2026Numero di raccolta generale 14528/2026Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella [OSCURATO:PERSONA] n. 1513/2024 depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 1513/2024 depositata in data 23/05/2024, ha respintol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1962/2023 con la quale la Corte di giustiziatributaria di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso contro l’avvisodi intimazione.2. Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con sei motivi.3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché laRegione [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso.4. Con memoria depositata in data 26/02/2026 la ricorrente ha esposto diaver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 87,legge n. 199 del 2025, chiedendo la sospensione del giudizio.Considerato che:1. La società ricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria depositata indata 26/02/2026, ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesionealla definizione agevolata (cd. rottamazione quinquies) e che l’art. 1,comma 92, stabilisce che entro il 30 giugno 2026, l'agente dellariscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione dicui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai finidella definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essereinferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.2. Il collegio ritiene, quindi, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo indata successiva al 30/06/2026, al fine di verificare il riscontrodell’amministrazione finanziaria sull’istanza di adesione del contribuente,Numero registro generale 944/2025Numero sezionale 2305/2026Numero di raccolta generale 14528/2026Data pubblicazione 16/05/2026invitando la parte ricorrente a depositare, sollecitamente, la rispostadell’amministrazione finanziaria, non appena in suo possesso, anche primadella fissazione della data della prossima adunanza camerale. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva al 30/06/2026, invitandola parte ricorrente a depositare, sollecitamente, la rispostadell’amministrazione finanziaria, non appena in suo possesso, anche primadella fissazione della data della prossima adunanza camerale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente